Casa familiare, per l’assegnazione si segue il figlio

Redazione 02/10/17
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Casa familiare, assegnata al genitore con cui vive il figlio

E’ di ieri l’ordinanza n. 22746 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere revocata l’assegnazione della casa familiare alla madre, se la figlia sceglie di vivere con il padre.

Nel caso di specie, la madre decideva di trasferirsi e la figlia, già maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, non intendeva seguirla, decidendo di andare a vivere col padre. I rapporti tra madre e figlia non erano buoni. Il procedimento è stato avviato da padre, con la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio. Precisamente, l’uomo chiedeva l’assegnazione della casa familiare in proprio favore.

I presupposti per l’assegnazione

La domanda veniva accolta sia in primo che in secondo grado. La Suprema Corte, parimenti, ha stabilito che nel caso di specie erano venuti meno i presupposti dell’assegnazione della casa familiare alla madre, effettuata in sede di divorzio. Pertanto, ne è stata disposta la revoca. Invero, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, l’assegnazione della casa familiare avviene facendo riferimento innanzitutto all’interesse della prole. Qualora poi, si tratti di figli già maggiorenni, liberi dunque di scegliere con quale genitore vivere, ne dovrà essere assecondata la volontà e, dunque, non potrà disporsi l’assegnazione a favore del genitore che non conviva col figlio.

Dagli atti del procedimento deciso ieri dai giudici di legittimità, emergeva che la donna viveva quasi stabilmente fuori città, con il suo nuovo compagno, già dal 2007. Pertanto, nonostante non potesse parlarsi di collocamento, considerata la maggiore età della figlia, la Corte ha confermato la revoca del provvedimento di assegnazione alla madre, disponendola a favore del padre.

L’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio

La casa coniugale è il teatro della vita familiare, fulcro degli interessi e delle abitudini in cui si realizza la vita della famiglia. La notevole complessità delle problematiche connesse all’abitazione si ripercuote inevitabilmente sulla sua assegnazione, in sede di separazione o divorzio.Non v’è dubbio, infatti, che, in occasione della crisi matrimoniale, l’assegnazione della casa adibita a residenza della famiglia rappresenti uno dei motivi di maggior conflitto, in quanto vengono a scontrarsi esigenze e diritti contrapposti, tutti oggetto di esplicita tutela costituzionale: da un lato, l’esigenza del coniuge, non proprietario, di continuare ad abitare nella casa che ha rappresentato il centro degli affetti e dell’organizzazione domestica; dall’altro, la necessità di tutelare il diritto, costituzionalmente garantito, alla proprietà privata.Il legislatore, nel regolamentare la materia – che non riesce a fornire un’apprezzabile soluzione a tutti i problemi sociali e giuridici –, ha spostato l’attenzione dai genitori alla famiglia, composta anche dai figli, i cui interessi devono essere prioritariamente privilegiati, all’evidente scopo di salvaguardare il bisogno dei minori (o anche dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o portatori di handicap) di mantenere inalterati i rapporti con l’ambiente in cui sono vissuti.Quindi solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita è l’unico motivo che può spingere a sacrificare (limitare) il diritto di proprietà.Giuseppe Bordolli, Consulente legale in Genova ed esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del quotidiano Condominio 24 Ore on line e cartaceo e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia di condominio, mediazione immobiliare, locazione, divisione ereditaria, privacy, nonché di articoli e note a sentenza. È mediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari

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Lo status del figlio economicamente indipendente

L’assegnazione a favore del ricorrente è stata confermata dalla Corte e disposta fino al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte della figlia. Non deve invero dimenticarsi che, qualora la prole abbia raggiunto la maggiore età, può parlarsi di assegnazione della casa familiare solamente se vi sia una situazione di indigenza economica, per cui i figli non sono in grado, non per loro colpa, di provvedere a loro stessi. venuta meno tale necessità, vengono parimenti meno i presupposti dell’istituto dell’assegnazione. Per la casa torneranno ad operare le norme in materia di proprietà.

 

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