Cartelle di pagamento: quando la notifica via PEC non funziona

Redazione 21/10/16
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Problemi in arrivo per professionisti, società e ditte individuali che ricevono notifica delle cartelle di pagamento via posta elettronica certificata (PEC). Il sistema di notifica a mezzo telematico, obbligatorio dal 1° giugno scorso, non funziona sempre correttamente e rischia di lasciare i contribuenti ignari dei procedimenti nei loro confronti.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

 

Cosa succede quando la mail non arriva a destinazione?

Il problema tecnico principale che riguarda l’uso della PEC è che può capitare che la mail non arrivi a destinazione o che in ogni caso la notifica non sia possibile. Le cause possono essere molte e spesso non attribuibili al contribuente: un malfunzionamento del server, un problema nella connessione, un qualsiasi tipo di problema tecnico da parte del mittente o del ricevente.

Se la mail non è stata consegnata (e non se è arrivata ma non è stata letta) la cartella di pagamento si considera non notificata ed Equitalia deve attivarsi per farla pervenire al contribuente in un altro modo. Ed è qui che il procedimento si fa più complicato e potenzialmente dannoso.

 

Cosa bisogna fare per ricevere la notifica?

L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 159/2015 prevede che, in caso di mancata ricezione della cartella esattoriale inviata a mezzo PEC, la notificazione deve essere eseguita dall’ente di riscossione “mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente” e “pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima”. Inoltre, la notizia deve essere inviata al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il cittadino, quindi, dovrebbe essere avvertito della mancata notifica e invitato a prendere possesso dell’atto presso la Camera di Commercio. Nella pratica, però, questo non avviene.

 

Come si fa a ricevere una copia della cartella?

Molti dei contribuenti che hanno ricevuto le raccomandate da parte di Equitalia si sono quindi recati presso gli uffici della Camera di Commercio per poter finalmente visionare la cartella che non avevano potuto ricevere in prima istanza. Ma le Camere di Commercio non hanno gli atti cartacei degli agenti della riscossione.

In seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 159/2015, infatti, Equitalia si è limitata a depositare gli atti notificati (o meglio, non notificati) al cittadino solo per via telematica in Camera di Commercio. Le cartelle, come le pagine delle varie Camere di Commercio hanno preso a comunicare, sono visibili solo all’indirizzo internet https://attidepositati.camcom.it.

 

Il contribuente rischia di non poter visionare la cartella

Il problema potenzialmente più pericoloso è dato dal fatto che in questo modo molti contribuenti potrebbero non essere in grado di prendere visione dell’atto notificato.

Il sito che raccoglie le cartelle di pagamento infatti, permette di visualizzare solo pochi estremi degli atti, e soprattutto consente di visualizzare con facilità solo le cartelle depositate negli ultimi due giorni. Le altre cartelle, inoltre, rimangono ricercabili all’interno del sito solo per trenta giorni. Un metodo di consultazione, dicono in molti, che aggiunge solo confusione a un sistema già di per sé inutilmente complicato.

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