Capitale sociale: definizione e differenze tra i diversi tipi societari

Redazione 08/09/18
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Il Capitale Sociale rappresenta la quota che ogni socio conferisce al momento della fondazione di una società, sia che si tratti di una società di persone sia che si tratti di una società di capitali.
Sono le risorse messe a disposizione dai soci per iniziare le vicende societarie e finanziarie, che assume anche il nome di capitale di rischio.

Questa definizione deriva dal fatto che le sorti societarie non sono mai definite e sicure, sono incerte, ed è connessa al fatto che in caso di fallimento o liquidazione della società, il capitale sociale è l’ultima risorsa finanziaria che viene rimborsata dopo avere soddisfatto i singoli creditori, a garanzia dei debiti contratti.
La regolamentazione è diversa a seconda del tipo di società.

Capitale nelle diverse tipologie societarie

La somma dei conferimenti effettuati dai soci e la disciplina relativa varia in relazione al tipo di società.
Nelle società di capitali, al momento della costituzione viene stabilita una misura minima del capitale sociale da versare, che a sua volta varia a seconda della società che si sta costituendo.
Con l’atto costitutivo della società vengono stabilite delle prescrizioni rivolte a garantire che il capitale sociale minimo non venga mai intaccato, anche successivamente.
Nelle società di persone, il capitale sociale non costituisce, come nelle società di capitali, unica garanzia per i creditori sociali.
I terzi creditori si possono rivalere, oltre che sul patrimonio sociale, sui patrimoni dei soci che abbiano responsabilità illimitata.
Il capitale sociale nelle società di persone, non ha un limite minimo, potendo la società non avere capitale sociale.
Ad esempio i conferimenti di prestazione d’opera da parte dei soci.
In relazione alle società di capitali, le previsioni sono diverse e più rigorose.
Le disposizioni e le quote percentuali sono diverse a seconda del tipo di società.
Nelle società per azioni pluripersonali, è previsto il versamento di un capitale sociale minimo, da sottoscrivere interamente, che non deve essere integralmente versato.
Per i conferimenti in denaro, l’importo minimo è pari al 25%.
Nelle società per azioni unipersonali, il capitale sociale minimo, in ipotesi di conferimenti integrali in denaro, è pari a 50.000 euro.
Nelle società per azioni che svolgano particolari attività, a seconda delle norme specifiche possono essere imposti limiti diversi e capitali sociali superiori.
Nelle società a responsabilità limitata, il capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro, se non sussistono determinate condizioni.
Se i conferimenti sono in denaro e vengono versati per intero a coloro ai quali è affidata l’amministrazione societaria, il capitale sociale può ammontare anche a un euro.
In relazione alla tassazione del capitale sociale, dal lato fiscale costituisce un apporto conferito dai vari soci e, per le imposte dirette, vige il principio secondo il quale gli aumenti gratuiti del capitale sociale, ad esempio che derivano dall’emissione di altre azioni o dal passaggio di riserve o altri fondi a capitale, non deve essere qualificato come utile dei soci.
Se le azioni sono gratuite si sommano a quelle in possesso dei soci, senza che venga modificato né il costo azionario complessivo delle azioni né la quota posseduta.
In questi casi i soci non hanno effettuato nessun versamento e il costo fiscale complessivo della partecipazione non è stato modificato.

 

 

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