Cambio del nome ad un transessuale prima dell’intervento chirurgico

Redazione 19/10/18
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Corte europea diritti dell’uomo, sez. I, sentenza 11 ottobre 2018, n. 55216/08

La Corte Edu si è pronunciata un caso riguardate l’Italia, in cui si discuteva della legittimità della decisione dell’autorità amministrativa (Prefetto) di autorizzare un transessuale dall’aspetto femminile a cambiare il suo nome maschile, in quanto nessun provvedimento giudiziario irrevocabile era intervenuto a confermare il mutamento di “sesso”.

La Corte de qua ha stabilito, a tal riguardo, una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, secondo cui:”1 . Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Fatto

Il caso risale al maggio 2001, quando il Tribunale di Roma autorizzava il sig. S.V. a sottoporsi a trattamento chirurgico per il cambio di sesso. Tuttavia, in base alla legislazione in vigore al tempo dei fatti, questi non poteva cambiare il nome fino a quando il giudice non avesse confermato l’avvenuta esecuzione dell’intervento chirurgico ed emesso una sentenza irrevocabile con cui accertava l’avvenuto cambiamento di sesso.

La decisione

La Corte di Strasburgo si è pronunciata nella questione in esame, stabilendo che il caso di specie rientrasse interamente nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata. Nella specie, ha aggiunto che l’impossibilità dell’interessato di ottenere il cambio del proprio nome per oltre 2 anni e mezzo, a causa del fatto che la procedura di mutamento di sesso non era stata completata a seguito del rinvio dell’intervento chirurgico per il cambio di sesso, costituiva un’omissione dallo Stato di adempiere al suo obbligo positivo di assicurare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata.

Da ultimo, la Corte EDU ha osservato che la legislazione, modificata nel 2011, non prevedeva più necessita della pronuncia di una seconda sentenza, essendo ad oggi ammesso che le annotazioni sul registro dello stato civile possano essere ordinate dal giudice con la stessa sentenza che autorizza l’intervento chirurgico per il cambiamento di sesso.

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