C.T.R. di Bari sez. XV Sentenza n35/15/05 del 18.3.2005 (Presidente dr. Aristodemo Ingusci )

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Massima:

Le cartelle esattoriali sono ricorribili solo per vizi propri, posto che le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria, cioè  all’an e al quantum debeatur, possono trovare ingresso solo in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento

Fatto

  • La C.T.P. di Bari sez. 6 con sentenza n.173 /6/03 del 11.7.2003 dichiarava , inammissibile il ricorso prodotto da C. G. avverso la cartella esattoriale notificata il 29.7.2003 su ruolo formulato dall’Ufficio delle Entrate , a seguito di avviso di irrogazione sanzioni, emesso il 18.11.1987,la cui impugnazione fu ritenuta da altra sezione della C.T.P. inammissibile .

In motivazione sanciva la legittimità del ruolo effettuato dall’Ufficio delle Entrate in quanto non risultava che il ricorrente avesse proposto appello a quest’ultima decisone divenuta definitiva

  • Il 18.2.2004 sig. C. proponeva appello con il quale , ricalcando quanto già contenuto nel ricorso del 18.2.2004, contestava l’irrogazione della sanzione , il cui ricorso , altra sezione della stessa C.T.P. , a suo dire , aveva ritenuto inammissibile in quanto non riportava gli estremi dell’atto impugnato; evidenziava inoltre che nelle more di quest’ultima decisione era entrata in vigore il 1.4.1998 il D.Lgs. n. 472 del 18.12. 1997 che, all’art. 13 prevede “ nei casi di omissioni o di errori che non ostacolano un’attività accertativa in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo , che il ravvedimento esclude l’applicazione delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore “.
  • il 23.2.2004 l’Ufficio controdeduceva e, successivamente il 28.2.2005, presentava memoria alla costituzione in giudizio ove, ancora una volta evidenziava che il ricorrente appellante, in sede di costituzione, non aveva dimostrato di aver emesso fatture riepilogative mensili per poter beneficiare della fatturazione differita , recanti tutte le indicazioni prescritte dalla circolare n, 42/72 e né aveva allegato al ricorso l’atto impugnato e le schede mensili relative alla somministrazione del latte.

Contestava altresì l’invocata nullità dell’atto impugnato in base al principio del favore rei in quanto, nel caso in specie, si era in presenza di violazioni relative ala fatturazione differita e non già all’abrogato norma relativa alla mancata emissione delle bolle di accompagnamento.

Motivazioni

Questa Commissione rileva che anche l’appello è inammissibile in quanto critica altra sentenza emessa da altra sezione ,(peraltro non è indicata la sezione , il numero della sentenza. la data di emissione e quella di deposito ), cioè quella avverso l’avviso di erogazione della sanzione, divenuta definitiva, e non già la sentenza appellata che questa Commissione ritiene giusta e fondata in quanto le cartelle esattoriali sono ricorribili solo per vizi propri, posto che le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria ( cioè all’an ed al quantum debeatur) possono trovare ingresso solo in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento ( art. 19,c 3 D.Lgs 546/92) che, nel caso in esame, come hanno sentenziato i primi giudici , rappresenta un atto precedente , divenuto definitivo.

Inoltre si limita a riproporre le stesse motivazioni indicate nel ricorso.

Anche, per questi motivi l’appello è inammissibile.( Cass. 28.7.1989 n. 3542; Cass. 30.10.1992 n. 11795, Cass. 21.11.1995 n. 12037, C.T.R. per la Liguria sez. IV 23.1.1997 n.70; della C.T.R. per la Toscana , sez XXX 19.11.1997 n. 143; della C.T. di 2° grado Napoli sex. VI, 13.10.1995 n. 71, nonché C.T.R. della Puglia sez.24 n. 31 del 17.3.2003 e n. 163 dell’ 11.7.2003 che hanno stabilito l’inammissibilità dell’appello quando contenga una letterale ripetizione dei motivi già esposti nel ricorso in primo grado e quella della C.T.R. per la Sicilia sez. XIII del 12.1.1997 n. 1 che la sancito l’inammissibilità quando non evidenzia i motivi di contestazione rispetto alla sentenza dei primi giudici per cui non mette in grado la C.T.R. di rivedere l’operato dei giudici di prime cure, vedi anche Cir. Min. 23.4.1996 ,n.98/E ).

L’inammissibilità assorbe ogni altro motivo di contestazione esposto e controdedotto in appello.

L’inammissibilità, così come accertata e motivata, comporta anche la condanna dell’appellante alle spese di giudizio che questa Commissione liquida equitativamente in € 500,00

P.Q.M.

La C.T.R. nella p.u. del 18.3.2005, dichiara inammissibile l’appello , condanna l’appellante al pagamento delle spese di giustizia, equitativamente liquidate in € 500,00

Bari 18.3.2005

Il relatore                                                          Il Presidente

( dr. *************** )                                  ( dr. ******************)

Gurrado Michele

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