Brevi riflessioni sul danno non patrimoniale: tratti di differenziazione tra il danno morale, biologico, esistenziale nell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale. Un’applicazione particolare: il danno esistenziale da errore giudiziario.

Redazione 02/09/00
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di Dott. Matteo Grimaldi

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Uno degli aspetti relativi al capitolo della responsabilità civile, che, negli ultimi anni, ha visto giurisprudenza e dottrina arrovellarsi in dispute interpretative e clamorosi colpi di scena, attiene all’analisi del danno non patrimoniale.

Come è noto, l’ art. 2059 c.c. sancisce, laconicamente, che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

La disposizione de qua non pare fornire utili indicazioni circa il significato dell’espressione “danno non patrimoniale”: da qui le incertezze interpretative che hanno condotto ad una complessa evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, alla luce della quale vanno analizzati i tratti di differenziazione tra il danno morale, biologico ed esistenziale.

L’analisi dei rapporti tra le figure di danno testé citate non può prescindere dalla individuazione delle diverse fasi dell’evoluzione ermeneutica relativa alla nozione di danno non patrimoniale e del suo rapporto con il danno patrimoniale.

Occorre muovere da un interrogativo di fondo: “che cosa si intende per danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059, c.c. ?”.

In linea astratta le alternative sono due: interpretare la nozione di danno non patrimoniale come qualsiasi tipo di danno diverso dalla lesione del patrimonio nel senso stretto del termine (interpretazione estensiva della nozione di danno non patrimoniale), ovvero ricondurre alla categoria de qua soltanto il danno morale soggettivo inteso come momentanea sofferenza o turbamento dell’animo transeunte.

L’orientamento inizialmente invalso nella giurisprudenza è nel senso della interpretazione estensiva della nozione di danno non patrimoniale.

Secondo tale approccio interpretativo rientrerebbero nell’ambito del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., sia le ipotesi di danno morale soggettivo consequenziale a qualsiasi lesione, sia le ipotesi di danno (evento) di tipo non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto fondamentale della persona.

Occorre tuttavia puntualizzare che la giurisprudenza, in tale fase, quando ammette il risarcimento del danno non patrimoniale dato dalla lesione del bene fondamentale in quanto tale, qualificandolo come danno-evento, in realtà fa sempre riferimento ad un danno-conseguenza: si dice, in particolare, che vi sono certi eventi-lesioni di diritti fondamentali della persona che non possono non comportare conseguenze dannose, per cui il soggetto leso è in qualche modo esonerato dalla prova della conseguenza dannosa perché l’evento, ex se, è evocativo di conseguenze dannose nella sua sfera relazionale.

Dunque, secondo questa ricostruzione, la lesione della salute in quanto tale (e, con più timidezza, la lesione di altri beni fondamentali della persona), allorquando non produca un riflesso economico-patrimoniale in senso stretto, resta nell’alveo dell’art. 2059 c.c. con i limiti prima ricordati.

E’ da quest’ultimo rilievo che muovono, in chiave critica, i sostenitori di una lettura più limitativa dell’art. 2059 c.c.

Si dice che la limitazione della risarcibilità del danno alla salute ai soli casi previsti dalla legge ex art.2059 c.c. e, quindi, essenzialmente, la risarcibilità del danno alla salute nei soli casi in cui la lesione derivi da reato (art. 185 c.p.), comporta una triplice conseguenza negativa: anzitutto, non pare ragionevole e legittimo dal punto di vista costituzionale distinguere tra lesione della salute derivante da un comportamento penalmente rilevante, e risarcibile, dalla lesione della salute derivante da un comportamento non penalmente rilevante e, come tale, non risarcibile; in secondo luogo, si rileva che, quand’anche si versasse in ipotesi di danno alla salute derivante da reato, la declaratoria di responsabilità porrebbe delicati problemi di accertamento del reato, anche incidentalmente da parte del giudice civile, non potendosi all’uopo fare ricorso alle tecniche presuntive di accertamento del danno (si consideri, ad esempio, la norma dell’art. 2054 c.c.: in caso di sinistro derivante da circolazione di autoveicoli, il soggetto danneggiato potrebbe utilizzare il più favorevole regime di inversione dell’onere della prova ivi previsto soltanto ai fini del risarcimento del danno patrimoniale, laddove, invece, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie danno alla salute dovrebbe dimostrare l’addebito sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo secondo le regole generali).

Da ultimo, si osserva, pare inammissibile che la salute venga tutelata soltanto con riguardo a soggetti che, per effetto di essa, ottengano un vantaggio di carattere patrimoniale, essendo bene evidente che, inquadrando il danno alla salute ex se come danno non patrimoniale, si finisce col circoscriverne la risarcibilità nei limiti angusti del 2059 c.c., e per tutelare il bene-salute nei soli casi in cui il soggetto leso sia un soggetto percettore di reddito e che, per effetto della lesione, abbia subito un pregiudizio patrimoniale consistente nella impossibilità di svolgere un’attività lavorativa o altrimenti lucrativa. Tanto, in evidente contrasto con l’art. 32 Cost., norma immediatamente precettiva che impone la tutela della salute in quanto tale, a prescindere dai risvolti patrimoniali stricto sensu intesi.

Tutte queste considerazioni hanno condotto la giurisprudenza, anche costituzionale, a rivisitare il concetto di danno non patrimoniale e a fornire un assetto diverso dei rapporti tra danno morale e danno alla salute, ponendo le premesse per il riconoscimento, anche pretorio, del danno esistenziale.

A seguito di un non poco tormentato percorso interpretativo che ha visto più volte la Corte Costituzionale misurarsi con le frequenti eccezioni di incostituzionalità dell’art. 2059 c.c., nella parte in cui non riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale in ogni caso in cui venga in rilievo una lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (e non solo nei casi determinati dalla legge), si approda alla nota sent. 184/’86.

Tale pronuncia effettua una rilettura fortemente innovativa del sistema della responsabilità civile.

Con particolare riferimento alla ricostruzione del danno alla salute (ormai indicato come danno biologico) viene tratteggiato un sistema tricotomico fondato sulle seguenti coordinate: il danno biologico in quanto tale è un danno-evento ex se risarcibile, indipendentemente da eventuali conseguenze patrimoniali o non patrimoniali, in base al combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost.; a tale voce di danno (biologico, sempre risarcibile ex se) si affiancano le due distinte voci di danno consequenziale, precisamente, a) il danno patrimoniale consequenziale, ove si dimostri che la lesione della salute abbia comportato un pregiudizio economico e b) il danno non patrimoniale consequenziale sub specie di danno morale subiettivo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge.

E’ evidente, a questo punto, che il piano dei rapporti tra gli artt. 2043 e 2059 c.c. è completamente ribaltato.

La Corte Cost. accede così ad una nozione ampia di patrimonio, inteso non in senso meramente economico, ma come complesso delle posizioni giuridiche soggettive attive del soggetto, comprendente anche i beni personali, i diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (in primis, la salute).

In altri termini, il diritto alla salute rientra nel patrimonio della persona, e la relativa lesione deve essere qualificata come danno patrimoniale.

Il 2059 c.c. risulta “prosciugato” del suo originario contenuto e il danno non patrimoniale si identifica solo ed esclusivamente con il danno morale puro.

La scelta ermeneutica sin qui descritta non è priva di risvolti pratico-applicativi, ove si consideri che la ricostruzione del danno biologico nell’ambito del 2043 c.c. ne comporta la risarcibilità a prescindere da una espressa previsione di legge.

Ma v’è di più. Le coordinate tracciate dalla Corte Cost. prima, e dalla Cassazione poi, vengono applicate anche agli altri diritti fondamentali della persona, creandosi così le premesse per il riconoscimento del c.d. danno esistenziale.

Fondamentalmente la figura de qua è stata costruita seguendo due modelli differenti.

Secondo un primo orientamento, prevalente, è stato ammesso il danno esistenziale legato alla lesione dei diritti fondamentali della persona che trovano un referente positivo nell’intelaiatura costituzionale. In altri termini, si è applicato il paradigma del danno biologico fondato sul combinato disposto degli artt. 2043 c.c.- 32 Cost., agli altri diritti fondamentali della persona, ed il danno esistenziale è stato considerato un danno (evento) patrimoniale, o, meglio, è stato identificato come il danno legato al peggioramento della qualità della vita derivante dalla lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, e si affianca, ma non si sostituisce, al danno biologico.

Secondo una diversa concezione (c.d. scuola triestina) il danno esistenziale, ricomprendente anche il danno biologico, può prescindere dalla lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, e può bene estendersi ai più vari settori della responsabilità civile, a condizione che il pregiudizio patito in conseguenza dell’illecito (o, anche, di un inadempimento contrattuale) sia adeguatamente provato da chi assuma di aver subito un “peggioramento della qualità della vita”.

A questo punto è possibile indicare i profili di differenziazione tra le tre voci di danno sin qui descritte.

Dal punto di vista ontologico-strutturale si distingue (anche sulla scia degli insegnamenti della Corte Cost., dalla sent. 372/’94 in poi) tra danno morale e danno biologico.

Il primo consiste nel c.d. “patema d’animo e stato d’angoscia transeunte”, in un turbamento dell’animo momentaneo, il c.d. pretium doloris; il danno biologico, invece, si identifica in un processo patogeno che porta ad un trauma fisico o psichico permanente, accertabile da un punto di vista medico-legale.

Il danno esistenziale si pone su un piano diverso: si distingue dal danno morale perché non consiste in uno stato di sofferenza momentanea, e dal danno biologico perché non attiene al profilo dell’integrità psico-fisica del soggetto leso; così come si distingue chiaramente dal danno patrimoniale in quanto può sussistere a prescindere da qualsiasi compromissione del patrimonio.

Ricostruito in positivo, esso consiste nel danno legato al peggioramento della qualità della vita derivante dalla lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito (secondo la tesi prevalente).

La distinzione si riverbera sui criteri di quantificazione del danno e, prima ancora, sulle tecniche di accertamento: il danno biologico, concretandosi in una lesione dell’integrità psico-fisica, bene si presta ad accertamenti medico-legali e la quantificazione avviene sulla base di criteri tabellari, elaborati pur sempre in via pretoria; il danno morale soggettivo e il danno esistenziale, invece, non permettono una valutazione su basi empiriche, dovendo farsi ricorso, anche ai fini della quantificazione, a criteri più squisitamente equitativi. Sebbene, come è stato rilevato, i criteri tabellari utilizzati per la quantificazione del danno biologico non abbiano fondamento normativo (se si eccettua il micro-sistema tratteggiato da ultimo dal D.Lgs. 38/2000 e dalla legge 57/2001) e, quindi, deve ritenersi ammissibile una liquidazione meramente equitativa purchè il giudice abbia dato conto dei criteri equitativi seguiti nella liquidazione, questi criteri non appaiano illogici e la liquidazione non si discosti clamorosamente ed immotivatamente (in più o in meno) dai criteri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia.

Ancora. Dal punto di vista dogmatico-genetico le tre voci di danno si distinguono per essere il danno morale puro risarcito ai sensi dell’art. 2059 c.c., e soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (prevalentemente nell’ipotesi di reato ex art.185 c.p.); laddove il danno biologico è risarcito come danno patrimoniale lato sensu inteso, in base al combinato disposto degli artt. 2043 c.c.-32 Cost., e il danno esistenziale ricostruito, pur sempre come danno patrimoniale, in base al combinato disposto degli art. 2043 c.c. e le norme costituzionali di riferimento ovvero art. 2043 c.c. e art. 2 Cost. (quest’ultimo inteso come norma che riconosce l’unico diritto della persona al rispetto dei proprio valori fondamentali). Danno biologico e danno esistenziale risarcibili sempre, senza limitazione ai casi espressamente previsti dalla legge ed indipendentemente da eventuali pregiudizi di carattere patrimoniale o non patrimoniale.

Infine, in questa fase dell’elaborazione giurisprudenziale del sistema della responsabilità civile, è possibile individuare delle differenze tra le tre voci di danno in esame dal punto di vista funzionale.

Il danno morale puro assolve ad una chiara funzione sanzionatoria: in base alla previsione dell’art.2059 c.c. si intende retribuire (e prevenire) comportamenti particolarmente riprovevoli. E’ proprio alla luce di tale funzione che si spiega la risarcibilità del danno morale soggettivo al solo settore dei fatti illeciti costituenti reato e agli altri casi previsti dalla legge: limitazione che il 2059 c.c. prevede per la ragione che in questi casi “è più intensa l’offesa all’ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo” (così la Relazione al codice).

Il danno biologico ed esistenziale, invece, pur contenendo una componente sanzionatoria-retributiva, assolvono in modo precipuo ad una funzione riparatoria-compensativa del pregiudizio subito e del depauperamento del “patrimonio personale” del soggetto leso.

L’ultimo atto della complessa vicenda del danno non patrimoniale e dei rapporti tra danno morale, biologico ed esistenziale, è rappresentato da una serie di interventi della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale nel 2003 (Cass.civ., 8827-8828/2003; 7282/2003; Corte Cost. 233/2003).

Il sistema della responsabilità civile, a seguito di tale ultimo revirement giurisprudenziale, pare così ricostruito: il danno non patrimoniale è inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, e non più solo come danno morale soggettivo.

Nell’ambito del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. vengono così ricondotti tutti i danni diversi da quelli aventi natura stricto sensu patrimoniale.

Si torna, così, ad una nozione restrittiva di patrimonio inteso in senso economico e nell’alveo del “nuovo danno non patrimoniale” confluiscono: a) il danno morale soggettivo inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; b) il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito, all’integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art.32 Cost.); c) il danno esistenziale derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

A questo punto, però, si sarebbe posto il problema dei limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. ai soli casi determinati dalla legge (limitazione che, per anni, ha giustificato la sistemazione del danno biologico prima, del danno esistenziale poi, nell’ambito del danno patrimoniale).

Ma la Cassazione interviene incisivamente anche su questo punto: si ritiene che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.

Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.

Ma, di più, anche a voler restare ancorati alla limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale nei limiti indicati dal 2059 c.c., non pare revocabile in dubbio che per “casi determinati dalla legge” non debba soltanto intendersi i casi contemplati dalla legge ordinaria, ma anche e soprattutto quelli derivanti dalla lettura e interpretazione delle norme costituzionali ormai, pacificamente, immediatamente precettive: quindi, per norma di legge che consente il risarcimento del danno non patrimoniale deve intendersi anche (e soprattutto) una norma di rango costituzionale che sancisca un diritto inviolabile della persona e che, quindi, implicitamente, ma chiaramente, obblighi a ristorare la lesione sul piano risarcitorio indipendentemente dalle ripercussioni economiche.

E’ d’uopo verificare i rapporti tra danno morale, biologico ed esistenziale alla luce di quest’ultimo e recente orientamento.

In prima battuta, è possibile affermare che, dal punto di vista genetico, le differenze tra danno morale da una parte e danno biologico ed esistenziale dall’altra tendono a scolorare: le tre voci di danno, infatti, rientrano nel 2059 c.c. e, pertanto, il danno morale soggettivo, il danno biologico, il danno esistenziale, costituiscono species del genus danno non patrimoniale.

Il danno morale inteso come transeunte sofferenza dell’animo sembra essere ancora legato alla limitazione dei “casi determinati dalla legge”, sebbene in un passo della sent. 8827/2003 è dato leggere che “tutte le volte in cui si verifichi una lesione di un interesse costituzionalmente protetto, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato”; mentre il danno biologico e il danno esistenziale, poiché derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona, possono essere risarciti sempre, dovendosi considerare, come detto, tra i casi determinati dalla legge anche quelle norme costituzionali che, riconoscendo il diritto fondamentale della persona che si assume leso, ne ammette implicitamente la risarcibilità.

E’ appena il caso di ricordare che le tre voci di danno, per quanto ricondotte alla categoria unitaria del danno non patrimoniale, possono concorrere.

Precisamente, il danno esistenziale può concorrere con il danno morale soggettivo costituendo il primo un danno derivante dal peggioramento della qualità della vita per effetto della lesione di un bene fondamentale della persona e, il secondo, un danno consistente nella momentanea, temporanea e contingente sofferenza dell’animo. Per non dire, poi, del danno biologico che si sostanzia nel danno derivante dal peggioramento della qualità della vita per effetto della lesione del bene-salute.

Da ultimo, tendono a divenire nebulosi i confini tra le tre voci di danno anche dal punto di vista funzionale.

Infatti, ricondotti il danno biologico ed esistenziale al danno non patrimoniale e, come tali, incidenti su beni fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, non pare potersi parlare più di funzione riparatoria-compensativa; non sembra cioè corretto pensare al risarcimento del danno non patrimoniale come ad una sorta di compensazione economica di un bene che non è suscettibile di una tale forma di valutazione.

Ecco, allora, che ci si avvicina a quella funzione essenzialmente sanzionatoria già propria del danno morale puro. A tal proposito parte della dottrina ha parlato di pene private, o sanzioni civili che retribuiscono un comportamento riprovevole, oltre che e più che compensare la perdita o la diminuzione di un bene non suscettibile di quantificazione economica.

Tutte le problematiche esaminate si sono poste, in modo significativo, con riferimento al caso del risarcimento (rectius: riparazione) del danno da errore giudiziario.

Tale peculiare forma di risarcimento-riparazione è positivamente prevista dagli artt. 643 e ss. c.p.p. (nonché, con riferimento all’ingiusta detenzione sub specie di custodia cautelare, dagli artt. 314 e ss. c.p.p.).

La disposizione dell’art. 643 c.p.p. riconosce al soggetto che sia stato prosciolto in sede di revisione della sentenza di condanna il diritto a una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna (se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario).

Ora, il problema della configurabilità del danno esistenziale da errore giudiziario e, più in generale, del risarcimento del danno non patrimoniale è legato fondamentalmente ad un duplice ordine di fattori: anzitutto alla genericità dell’espressione utilizzata dal legislatore nella indicazione dei parametri di riferimento per la commisurazione dell’entità della riparazione e, in secondo luogo, alla considerazione che, in realtà, stando anche al dato letterale, non si può parlare tecnicamente di risarcimento del danno da errore giudiziario, ma di indennità o indennizzo.

E’ in quest’ottica che si pone la ricorrente massima giurisprudenziale in base alla quale “la riparazione dell’errore giudiziario, come quella per l’ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato”. Fra l’altro, si dice, l’origine solidaristica della previsione dei due casi di riparazione non esclude che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un’obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico.

La ricostruzione, in questi termini, della riparazione per l’errore giudiziario (avente, dunque, natura indennitaria e non risarcitoria) risponde alla precisa finalità di evitare che il danneggiato debba fornire la prova sia dell’esistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) delle persone fisiche che hanno agito, sia la prova dell’entità dei danni subiti. Ciò si sarebbe peraltro posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (costituzionalmente fondata sul dato dell’art. 24, c.4° Cost.) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato comunque ingiustamente condannato o privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza dell’elemento soggettivo di chi aveva agito e sulla determinazione dei danni.

In ultima analisi, nella giurisprudenza ormai consolidata, la riparazione per l’errore giudiziario è inquadrabile nel paradigma dell’indennizzo da atto lecito dannoso: l’atto è stato infatti emesso nell’esercizio di un’attività legittima e doverosa da parte degli organi giudiziari, anche se, successivamente, ne è stata dimostrata l’erroneità.

Come logico corollario di tale ricostruzione la necessità di utilizzare prevalentemente se non esclusivamente criteri equitativi per la liquidazione dell’indennizzo. Tuttavia, al fine di restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente connessi ad una liquidazione di tipo equitativo, la giurisprudenza ha ritenuto possibile il ricorso, da parte del giudice della riparazione, anche a criteri di natura più squisitamente risarcitoria.

Tanto premesso, la giurisprudenza ha ritenuto risarcibile, nel caso di errore giudiziario, anzitutto e pacificamente il danno patrimoniale, ogni volta in cui dalla eventuale espiazione di pena o internamento vi sia stato un pregiudizio economico per il soggetto.

Con riferimento al danno non patrimoniale, così come rivisitato dalla recente giurisprudenza del 2003, occorre distinguere.

Pacificamente è configurabile il danno biologico ogniqualvolta il soggetto abbia riportato lesioni alla propria integrità psico-fisica a seguito di processi patogeni suscettibili di apprezzamento dal punto di vista medico-legale.

Il danno morale puro è risarcibile, secondo l’interpretazione tradizionale, nei soli casi residuali di errore giudiziario derivante da reato (ad esempio, nel caso di “Corruzione in atti giudiziari”, 319-ter c.p.), ovvero, seguendo le coordinate recenti, anche a prescindere dall’integrazione di una fattispecie penalmente rilevante, nel caso in cui il danno sia consequenziale alla lesione di un interesse costituzionalmente garantito (come in questo caso, in relazione alla libertà personale).

Con riferimento al problema specifico della configurabilità del danno esistenziale da errore giudiziario, la soluzione va ricercata nell’ applicazione dei parametri relativi al danno esistenziale in generale individuati dalla giurisprudenza, e precedentemente esaminati.

Tenendo a mente la ricostruzione del danno esistenziale inteso come danno legato allo sconvolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocato dal fatto illecito (meglio, da atto lecito dannoso con riferimento specifico all’errore giudiziario) e derivante dalla lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, è giocoforza reperire all’interno della Carta costituzionale il fondamento giuridico per poter ammettere a risarcimento tale tipo di danno.

Ebbene, la giurisprudenza, nel riconoscere la risarcibilità del danno esistenziale da errore giudiziario fa leva non solo sulla clausola generale dell’ art. 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (rectius: l’unico diritto della persona al rispetto dei propri valori fondamentali); ma, anche, sulle norme, specifiche, che sanciscono l’inviolabilità della libertà personale (art.13 Cost.) e tutelano le libertà previste negli articoli successivi, che la detenzione, inevitabilmente, comprime o esclude (ad esempio, la libertà di circolazione).

Parte della dottrina ha paventato la possibilità che, dando la stura all’indiscriminata riparazione-risarcimento del danno esistenziale, si finirebbe per operare un’ indebita duplicazione risarcitoria con il danno biologico.

La giurisprudenza prevalente, tuttavia, respinge una simile critica rilevando che i dubbi sollevati sono fugati sol che si consideri la diversità ontologica delle due voci di danno: l’uno (il danno biologico) legato ad una lesione fisica o psichica e, comunque, ad una compromissione della salute della persona; l’altra (danno esistenziale) riferibile ai già indicati sconvolgimenti delle abitudini di vita e al peggioramento della qualità della vita del soggetto leso.

Ancora, è dato rilevare una differenza, nell’opera di commisurazione della riparazione del danno da errore giudiziario, tra danno morale puro e danno esistenziale.

Come da ultimo rilevato da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione sul tema de quo: “il danno morale soggettivo (pati) si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso, è un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica; il danno esistenziale (non facere, ma anche un facere obbligato che prima non esisteva), pur avendo conseguenze di natura psicologica, si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi, delle proprie abitudini di vita e delle relazioni interpersonali”.

Anzi, la diversità tra le due categorie di danno emerge ancora più chiaramente proprio in relazione alla riparazione del danno da errore giudiziario: la privazione della libertà personale per un solo giorno, si è detto, può provocare un gravissimo danno morale ma il danno esistenziale,in questi casi, può anche mancare.

In ultima analisi, ben può ammettersi la configurabilità del danno esistenziale da errore giudiziario e, anzi, può affermarsi che l’ipotesi in esame costituisca un caso emblematico dello “sconvolgimento esistenziale” che procura l’intera vicenda sottesa ad un errore giudiziario: la detenzione, la sottoposizione a processo e una condanna penale da cui conseguono la privazione della libertà personale (art.13 Cost.), l’interruzione delle attività lavorative e ricreative, l’interruzione dei rapporti affettivi e, comunque, interpersonali, il mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, il discredito sociale, la lesione della propria reputazione e della propria immagine. Insomma, un impatto devastante che va oltre il mero peggioramento della qualità della vita.

Nella determinazione finale, quindi, il giudice potrà liquidare congiuntamente le tre voci di danno (d.morale puro, d. biologico, d. esistenziale) e, con particolare riferimento al concorso del danno morale puro e del danno esistenziale, il giudice della riparazione dovrà considerare, nella determinazione del primo, la più limitata funzione di ristoro delle sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento.

In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento-riparazione.

Dott. Matteo Grimaldi

Redazione

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