Brevi note sulla tutela del consumatore nei contratti di fornitura di beni di consumo, alla luce del recente Dlgs. n.24/2002

Redazione 18/04/02
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inserito in Diritto&Diritti nel aprile 2002
di Giovanna Stumpo, Avvocato in Milano
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In data 8 marzo 2002, è stato pubblicato in GU n. 24, il Dlgs.2 febbraio 2002 n.24[1](recante l’attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo), entrato in vigore nel nostro ordinamento il 23 marzo.
Si tratta di un provvedimento importante, che introduce una serie di nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies) al Paragrafo 1 (i.e. Disposizioni generali) della Sezione II (i.e. Della vendita di cose mobili) del Capo I (i.e. Della vendita) del Titolo III (i.e. Dei singoli contratti) del Libro IV (i.e. Delle obbligazioni) del nostro Codice Civile.
Parafrasando ed integrando il disposto già di cui alla direttiva n.1999/44/CE, il Dlgs.n.24/02 introduce in particolare le regole relative alla tutela del consumatore nella vendita di beni di consumo, nella consapevolezza che ognuno di noi, ove intenda beneficiare dei vantaggi del grande mercato unico, eventualmente procurandosi beni in uno SM diverso da quello in cui risiede, svolge un ruolo fondamentale nel completamento del mercato interno, e necessita pertanto di un supporto normativo a tutela della sua persona, che deve essere applicabile a prescindere dal luogo in cui viene stipulato il contratto di acquisto nella Comunità.
Per comprendere a fondo i contenuti di cui al Dlgs.n.24/02 è opportuno richiamare anche il disposto della direttiva n.1999/44/CE, la quale peraltro integra i contenuti di cui al pacchetto delle direttive comunitarie ad essa preesistenti, in materia di tutela degli interessi del consumatore europeo.

Schema delle direttive da considerarsi parte integrante del disposto della direttiva n. 1999/44/CE:

Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984 n. 84/450/CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli SM in materia di pubblicità ingannevole (in GUCE L250 del 19 settembre 1984);
Direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985 n. 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (in GUCE L372 del 31 dicembre 1985);
Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986 n. 87/102/CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli SM in materia di credito al consumo (in GUCE L42 del 12 febbraio 1987) mod. dalla direttiva n. 98/7/CE (in GUCE L101 dell’1 aprile 1998);
Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989 n. 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli SM concernenti l’esercizio delle attività televisive: artt.da 10 a 21 (in GUCE L298 del 17 ottobre 1989) mod. dalla direttiva n. 97/36/CE (in GUCE L202 del 30 luglio 1997);
Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 n. 90/314/CEE concernente i viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” (in GUCE L158 del 23 giugno 1990);
Direttiva del Consiglio 31 marzo 1992 n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (in GUCE L113 del 30 aprile 1992);
Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993 n. 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in GUCE L95 del 21 aprile 1993);
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994 n. 94/47/CE concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (in GUCE L280 del 29 ottobre 1994);
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997 n. 97/77/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (in GUCE L144 del 4 giugno 1997);
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 maggio 1998 n. 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (in GUCE L166 dell’11 giugno 1998).

1. Lo spirito ed i presupposti di cui alla direttiva n. 1999/44/CE (cenni):
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999 n.1999/44/CE[2], si prefigge di conseguire il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli SM relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo[3], al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.
La necessità di introdurre un’armonizzazione delle regole nazionali relative alla vendita di beni al consumo è riconducibile ad una pluralità di considerazioni, che possono essere così sintetizzate:
innanzi tutto il mercato unico comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione di merci, persone e capitali, e la libera circolazione delle merci in particolare, riguarda non solo i contratti conclusi da persone nell’esercizio di un’attività professionale, ma anche i contratti conclusi da privati;
in un mercato senza frontiere nazionali, i consumatori europei devono sentirsi liberi di procedere all’acquisto di beni, a prescindere dal luogo in cui effettuano l’acquisto;
le opportunità per il consumatore di acquistare beni di consumo, risultano notevolmente accresciute grazie alle nuove tecnologie di comunicazione che gli permettono di avere un accesso agevole ai sistemi di distribuzione di Paesi diversi (siano questi gli SM ovvero Paesi terzi) da quello in cui risiede;
le legislazioni degli SM riguardanti le vendite di beni di consumo, presentano tuttavia delle inevitabili disparità, con la conseguenza che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni, differiscono gli uni dagli altri e possono verificarsi distorsioni della concorrenza fra i venditori comunitari, con ricadute pregiudizievoli anche sugli interessi dei consumatori;
sebbene il principio “di conformità del bene alle disposizioni di un contratto” possa essere considerato, di base, comune alle varie tradizioni giuridiche nazionali, le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori in Europa, riguardano proprio la predetta non conformità.
Si rende pertanto necessaria la creazione di una base legislativa comune a tutti gli SM in materia di diritto dei consumatori, ed in particolare un riavvicinamento delle disposizioni legislative nazionali riguardanti l’aspetto della “conformità del prodotto alla specifiche di cui al contratto” al fine di:
abolire la compartimentazione dei mercati nazionali e la ricostruzione artificiale di frontiere tra SM, che possono essere ingenerate da normative contenutisticamente variabili da Stato a Stato;
stimolare lo sviluppo della vendita dei beni, mediante il ricorso anche alle nuove tecnologie di comunicazione a distanza (ricorso che può risultare compromesso dalla mancanza di un sistema di garanzie per il consumatore, uniforme su tutto il territorio della Comunità);
permettere ai consumatori di trarre il massimo profitto dal mercato interno, rafforzando la loro fiducia, sia nei confronti di venditori diversi da quelli nazionali, sia nell’applicazione di tecniche commerciali che prescindano dal contatto diretto e tangibile tra le parti (i.e. contratti telematici).

2. I contenuti di cui alla direttiva n. 1999/44/CE (in breve):
Sul piano dei contenuti la direttiva n.1999/44/CE si compone di pochi articoli[4], ed è finalizzata ad incrementare con le sue disposizioni, il substrato normativo già esistente in materia di tutela del consumatore, secondo una politica comunitaria che, proprio in questo ambito, intende garantire standards elevati di protezione[5].
La direttiva si richiama infatti, proprio anche in via integrativa, alle altre disposizioni europee vigenti in materia di tutela degli interessi del consumatore ed al contempo precisa che l’esercizio dei diritti da essa riconosciuti, lascia impregiudicato quello di altri diritti di cui il consumatore possa avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, riconoscendo che, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore, gli SM sono liberi di disciplinare la materia, con disposizioni anche più rigorose delle sue, purchè compatibili e rispettose delle previsioni di cui al trattato[6].
Previa individuazione del suo ambito d’applicazione e previa specificazione delle definizioni comunitarie di “consumatore”, di “beni di consumo”, di “venditore”, di “produttore”, di “garanzia” e di “riparazione”[7], la direttiva è incentrata sui seguenti argomenti fondamentali:
introdurre in concetto di “difetto di conformità”, e prevedere la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore, della conformità del bene venduto alle previsioni di cui al contratto di vendita;
delineare il periodo in cui il venditore è ritenuto responsabile nei confronti del consumatore per il “difetto di conformità”, prevedendo al contempo un correlativo “termine di denuncia” al venditore del “difetto di conformità”[8], a carico del consumatore;
individuare i diritti di tutela che devono essere riconosciuti al consumatore nei confronti del venditore, nel caso di riscontrata non conformità dei beni consegnatigli rispetto al disposto di cui al contratto[9];
prevedere un regime di garanzia sui beni, da fornirsi dal venditore/produttore al consumatore, contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo lasso di tempo decorrente dall’avvenuta consegna (specificando che, al fine di evitare che la garanzia possa indurre in errore il consumatore, esse deve contenere specifiche informazioni a sua tutela);
impedire in ogni caso che le parti del rapporto di compravendita, possano di comune accordo escludere o limitare i diritti del consumatore in relazione alla cessione[10];
prevedere che, a determinate condizioni, in caso di riscontrato “difetto di conformità”, il venditore possa a sua volta agire nei confronti del produttore ovvero nei confronti di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o nei confronti di un qualsiasi altro intermediario (c.d. azione di regresso del venditore);
investire la Commissione europea del ruolo di controllore della corretta applicazione da parte di tutti gli SM delle sue previsioni[11].

Schema dei nuovi articoli del Codice Civile concernenti la vendita dei beni di consumo, di cui al Dlgs.n. 24/2002:

Con il Dlgs.n.24/2002, dopo il Paragrafo I della Sezione II del Capo I del Titolo III del Libro IV del Codice Civile è stato inserito il nuovo Paragrafo II intitolato “Della vendita dei beni di consumo”, che riporta i seguenti articoli:

– art. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni);
– art. 1519-ter (Conformita’ al contratto);
– art. 1519-quater (Diritti del consumatore);
– art. 1519-quinquies (Diritto di regresso);
– art. 1519-sexies (Termini);
– art. 1519-septies (Garanzia convenzionale);
– art. 1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni);
– art. 1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni).

3. Analisi dei contenuti di cui al Dlgs. n. 24/2002:
Il Dlgs.n.24/02 si muove sui presupposti e ricalca nella sostanza i contenuti di cui alla direttiva n.1999/44/CE; esso infatti introduce una disciplina minima di tutela del consumatore in relazione alle cessioni di beni di consumo che tuttavia, sommandosi[12] alle altre norme già previste dal nostro ordinamento in materia sempre di tutela del consumatore, fa sì che questi fruisca di quell’“elevato” livello di protezione, auspicato – e perseguito come una tra le sue principali nuove politiche- dall’UE.
Con la neo introdotta normativa codicistica a tutela del consumatore si potrà fare leva non più solo sul concetto di “vizio del prodotto”, ma anche avvalersi del nuovo concetto di “difetto di conformità” del bene consegnato rispetto a quello oggetto del contratto, dovendo in particolare il venditore garantire l’acquirente circa l’assoluta corrispondenza/conformità del prodotto consegnato con quello oggetto delle trattative concluse con il consumatore.
Si passa anche dal termine di cui all’art.1495 c.c. – (di (8) otto giorni della scoperta del vizio)- riconosciuto al compratore per far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta ai sensi dell’art.1490 c.c., al più ampio termine di (2) due mesi, per contestare la “non conformità” del bene acquistato (cfr.art.1519-sexies c.c.); inoltre, anche il termine prescrizionale cui è subordinata l’esperibilità dell’azione del consumatore a sua tutela, è prolungato, passando da (1) uno a (2) due anni.

3.1. l’ambito di applicazione del Dlgs. n.24/02 e le sue definizioni di rilievo:
Sebbene il Dlgs.n.24/2002 si prefigga di disciplinare taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, le sue disposizioni non concernono esclusivamente i contratti di cessione, ma più in generale riguardano tutti i contratti di fornitura di cui possa essere parte il consumatore. Secondo il disposto del nuovo art.1519-bis c.c. infatti, ai contratti di vendita devono essere equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre[13]. Lo stesso articolo precisa poi che le sue disposizioni si applicano anche alla vendita di beni di consumo usati (tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, e limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa) e fornisce le seguenti definizioni di riferimento:
– consumatore: per tale s’intende qualsiasi persona fisica che, nei contratti predetti, agisca per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
– beni di consumo: trattasi di qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, esclusi: i) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita’ dalle autorita’ giudiziarie, anche mediante delega ai notai; ii) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita’ determinata; iii) l’energia elettrica;
– venditore: per tale s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale o professionale utilizzi i contratti aventi ad oggetto la vendita di beni di consumo;
– produttore: coincide con la persona del fabbricante di un bene di consumo, ovvero con l’importatore del bene di consumo nel territorio della UE, o con qualsiasi altra persona che si presenti come produttore per il fatto di aver apposto sul bene di consumo il suo nome o marchio o altro segno distintivo;
– garanzia convenzionale ulteriore: trattasi di qualsiasi impegno del venditore (o del produttore), assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, e volto a garantirgli il diritto di essere rimborsato del prezzo pagato, ovvero di ottenere la sostituzione, la riparazione, o ancora un diverso intervento sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;
– riparazione: con tale espressione s’intende il ripristino del bene di consumo -effettuato dal venditore in favore del consumatore- per renderlo conforme al contratto di vendita, ove esso sia affetto da un “difetto di conformita’”.

la statuizione del “principio di conformita’ del bene”:
Ai sensi del nuovo art.1519-ter c.c., il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, in mancanza di ciò dovendo il venditore rispondere nei confronti del consumatore per il c.d. “difetto di conformità”. Di quest’ultimo, la norma non dà una espressa definizione ma si limita ad introdurre “una presunzione di conformità (del bene consegnato rispetto a quello oggetto del contratto)” ove coesistano le seguenti (4) quattro circostanze:
il bene consegnato è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
il bene consegnato è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
il bene consegnato presenta la qualita’ -e garantisce le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo- che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita’ o sull’etichettatura[14];
il bene consegnato è altresi’ idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore (come portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e da questi accettato, anche per fatti concludenti).
Sempre in riferimento al “difetto di conformità” la norma specifica infine che:
– ad esso corrisponde il difetto che derivi dall’imperfetta installazione del bene di consumo, quando l’installazione sia compresa nel contratto di vendita e sia stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita’ (tale equiparazione applicandosi anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto, a causa di una carenza delle istruzioni a lui fornite);
– esso è escludersi se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il “difetto di conformita’” derivi da istruzioni o materiali forniti dal consumatore stesso.

i rimedi esperibili dal consumatore per il caso di riscontrato “difetto di conformità”:
Ai sensi del nuovo art.1519-quater c.c. il venditore è tenuto a rispondere nei confronti del consumatore per qualsiasi “difetto di conformita’” esistente al momento della consegna del bene. In caso di riscontrato “difetto di conformita’”, il consumatore avrà infatti diritto:
i) al ripristino, senza spese[15], della conformita’ del bene, mediante sua riparazione o sostituzione[16], ovvero,
ii) ad una riduzione adeguata del prezzo ovvero,
iii) alla risoluzione del contratto.
In ogni caso, il consumatore, a sua scelta e sempre senza spese[17], potrà richiedere al venditore:
· di riparare il bene o di sostituirlo, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o l’uno di questi due rimedi alternativi, risulti eccessivamente oneroso rispetto all’altro[18];
· di ottenere una congrua riduzione del prezzo[19] ovvero la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: i) la riparazione e la sostituzione risultano impossibili o eccessivamente onerose; ii) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo; iii) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata, ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
La norma precisa che solo un difetto di conformita’ di lieve entita’ (per il quale non sia stato possibile –ovvero risulti eccessivamente oneroso- esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione) non da’ diritto alla risoluzione del contratto; peraltro, una volta intervenuta la denuncia del difetto di conformita’ da parte del consumatore, il venditore potrà offrirgli qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
qualora il consumatore abbia gia’ richiesto un rimedio specifico, il venditore resterà obbligato ad attuarlo (con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui sopra), salvo l’accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo eventualmente propostogli dal venditore;
ove diversamente il consumatore non abbia gia’ richiesto al venditore uno specifico rimedio, il consumatore dovrà accettare quello propostogli del venditore o respingere detta proposta scegliendo uno dei rimedi alternativi, tra quelli di cui allo stesso art.1519-quater c.c..

il diritto di regresso del venditore, nei confronti dei c.d. “soggetti a monte”:
Per disposto dell’art.1519-quinquies c.c., ove il venditore sia chiamato a rispondere nei confronti del consumatore a causa di un “difetto di conformita’” imputabile ad un’azione o ad un’omissione di un altro soggetto (a monte) del rapporto di vendita – i.e. al produttore, ovvero ad un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o a qualsiasi altro intermediario – salvo patto contrario o rinuncia, il venditore potrà agire in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. L’azione di regresso è esperibile da parte del venditore -che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore nei suoi confronti- entro (1) un anno dall’avvenuta esecuzione della prestazione risarcitoria/ripristinatoria dello “status quo ante”.

la responsabilità del venditore e la denuncia del consumatore (termini):
A norma dell’articolo 1519-quater c.c. la responsabilità del venditore sussiste quando il “difetto di conformita’” del bene si manifesti entro il termine di (2) due anni dalla sua consegna al consumatore.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita’ che si manifestino entro (6) sei mesi dalla consegna del bene, esistessero gia’ a tale data (a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita’)[20].
Eccetto il caso in cui il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del “difetto di conformità” del bene o l’abbia occultato, incombe tuttavia al consumatore, l’obbligo di denunciare al venditore il “difetto di conformita’” entro il termine di (2) due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. In mancanza di tale denuncia il consumatore decade dall’esercizio dei diritti a lui spettanti nei confronti del venditore, in base alla nuova normativa[21].
3.5. la garanzia convenzionale:
L’art.1519-septies c.c. non specifica il soggetto tenuto a fornire la garanzia convenzionale, ma si limita a prevedere che essa vincoli chiunque la offre “secondo le modalita’ indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita’”.
Chiunque presti la garanzia deve ivi specificare che il consumatore e’ titolare dei diritti previsti dal nuovo disposto del codice civile (i.e. artt.1519-bis e ss.) e che essa lascia impregiudicati tali diritti; la garanzia deve poi indicare, in modo chiaro e comprensibile, il suo oggetto e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la sua durata, l’estensione territoriale della copertura da essa assicurata, nonche’ il nome (o la ditta) ed il domicilio (o la sede) di chi la offre.
Sul piano formale, l’articolo citato precisa ulteriormente che, a richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile e che essa deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Fermo restando, infine che, anche una garanzia eventualmente non rispondente ai requisiti di cui sopra, dovrà comunque considerarsi validamente prestata, ed il consumatore potrà continuare ad avvalersene e ad esigerne l’applicazione.
3.6. la nullità di ogni pattuizione limitativa dei diritti del consumatore:
A conferma del carattere imperativo delle nuove disposizioni del codice civile di cui sopra, l’art.1519- octies c.c. conclude disponendo che: “è’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita’, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo.
La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno SM dell’UE”.
Note:
[1] A commento, in dottrina, CHIERCHIA, Sì al decreto consumatori e Per il consumatore garanzie targate UE, in Il Sole 24 Ore, 21 e 22 novembre 2001, ed ivi più recentemente, MANCINI, La garanzia sui beni di consumo ora si estende fino a 2 anni, 10 marzo 2002.
[2] La direttiva concernente taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, è reperibile in GUCE L 171 del 7 luglio 1999.
[3] A tal fine, prevedendo l’obbligo per gli SM di darle attuazione entro il 1° gennaio 2002, informando anche la Commissione Ce dell’avvenuto recepimento delle sue disposizioni sul piano nazionale (cfr. art. 11 della direttiva).
[4] Gli articoli di cui alla direttiva sono in tutto 14 e risultano così intitolati: campo di applicazione della direttiva (art. 1); conformità al contratto (art. 2); diritti del consumatore (art. 3); diritto di regresso (art. 4); termini (art. 5); garanzie (art. 6); carattere imperativo delle disposizioni (art. 7); diritto nazionale e la protezione minima (artt.8-10); recepimento (art. 11); riesame (art. 12); entrata in vigore (artt.13 e 14).
[5] Proprio in tema di protezione dei consumatori si ricorda che, all’interno della Carta dei diritti fondamentali dell’UE proclamata solennemente dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’UE e dalla Commissione europea a Nizza in data 7 dicembre 2000, al Capo IV (Solidarietà) è stato inserito l’art.38 secondo cui “nelle Politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”.
[6] Cfr. art.8 della direttiva.
[7] Ai sensi del punto 2 dell’art.1 della direttiva, s’intendono per: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alle sue disposizioni, agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale; b) beni di consumo: qualsiasi bene materiale tranne: i) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; ii) l’acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; iii) l’energia elettrica, fermo restando che inoltre gli SM possono stabilire che nell’ambito di beni di consumo non siano inclusi altresì i beni usati, venduti in un’asta alla quale il consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente; c) venditore: qualsiasi persona fisica/giuridica che in base ad un contratto venda beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale; fermo restando che ai fini della direttiva, sono considerati contratti di vendita anche i contratti di fornitura di beni al consumo da fabbricare o produrre; d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo/ l’importatore del bene di consumo nel territorio della Comunità europea/qualsiasi altra persona che si presenti come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia: qualsiasi impegno assunto nei confronti del consumatore da parte del venditore/produttore, di rimborsare il prezzo pagato (ovvero di sostituire/riparare o di intervenire altrimenti sul bene di consumo), qualora quanto consegnato non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia/ nella relativa pubblicità; f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
[8] Sul punto, il preambolo della direttiva puntualizza che “gli SM dovrebbero poter stabilire un termine entro il quale il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore eventuali difetti di difformità della durata di 2 mesi almeno”; in relazione a tale termine, gli SM dovrebbero inoltre evitare che esso pregiudichi i consumatori che effettuino acquisti transfrontalieri, e tenere informata la Commissione Ce circa una tale previsione a livello nazionale, al contempo rendendo disponibile detta informazione anche agli altri SM, a vantaggio dei consumatori e delle organizzazioni di consumatori di tutta la Comunità (cfr. combinato disposto dei Considerando IXX° e XX° della direttiva).
[9] A tale proposito il preambolo della direttiva precisa che “in caso di non conformità dei beni al contratto è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione/sostituzione a scelta o, in mancanza di ciò, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto….in caso di un difetto di conformità, il venditore può sempre offrire al consumatore, a titolo di composizione, qualsiasi rimedio disponibile, spettando al consumatore di decidere se accettare o respingere la proposta” (cfr. X° e XII° Considerando della direttiva).
[10] La direttiva prevede che: i) le legislazioni nazionali dovranno disporre che le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato notificato il “difetto di conformità” e che escludano o limitino direttamente o indirettamente i diritti derivanti dalla direttiva, non vincolano il consumatore; ii) gli SM dovranno adottare le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione derivante dalla direttiva anche qualora sia stata scelta come legge applicabile al contratto, la legge di uno Stato terzo e tale contratto presenti uno stretto collegamento col territorio di uno SM.
[11] La direttiva disciplina il ruolo di monitoraggio e di controllo della Commissione, imponendole il rispetto di due precise scadenze; in particolare: i) entro il 7 gennaio 2003 la Commissione europea dovrà provvedere ad elaborare una relazione sulla diversa attuazione del disposto di cui all’art.5 (termini della responsabilità del venditore) da parte degli SM, la quale dovrà essere resa nota con pubblicazione in GUCE; ii) entro il 7 luglio 2006 la stessa Istituzione comunitaria dovrà riesaminare l’applicazione della direttiva e presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio un’ulteriore relazione in materia (questa relazione dovendo esaminare peraltro l’opportunità di prevedere una responsabilità diretta del produttore oltre a quella del venditore, con eventuale proposta della Commissione in tal senso).
[12] Ai sensi del nuovo art. 1519-noniens c.c. infatti, il nuovo par. II della sez. II del capo I del titolo III del IV° libro del c.c. “non esclude ne’ limita i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico”.
[13] Le nuove disposizioni non trovano applicazione in relazione alla vendita dei beni (ed ai contratti equiparati) per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs.n.24/02; peraltro fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui al nuovo art.1519-septies c.c. (Garanzia convenzionale) non si applicheranno ai prodotti immessi sul mercato prima della sua entrata in vigore.
[14] Il venditore e’ esonerato dalla responsabilità per le dichiarazioni pubbliche di cui al sopra riportato punto III, quando, in via anche alternativa, dimostri che: i) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza; ii) la dichiarazione sia stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto, in modo da essere conoscibile al consumatore; iii) la decisione del consumatore di acquistare il bene di consumo, non e’ stata influenzata dalla dichiarazione fatta dal venditore.
[15] Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni (i.e. spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali).
[16] Le riparazioni o le sostituzioni dovranno in ogni caso essere effettuate dal venditore entro un congruo termine dalla richiesta del consumatore ed in modo da non arrecargli notevoli inconvenienti, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato.
[17] Vale la nota 16 che precede.
[18] Si deve considerare eccessivamente oneroso un rimedio, ove esso imponga al venditore spese irragionevoli in confronto ad altro possibile ed alternativo rimedio, tenuto conto: i) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse “difetto di conformita’”; ii) dell’entita’ del “difetto di conformita’” e iii) dell’eventualita’ che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
[19] La norma precisa che nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire, si dovrà tuttavia tener conto dell’uso del bene fattone dal consumatore.
[20] L’art. 1519-octies comma II c.c. prevede che nel caso di beni usati, le parti possano limitare la durata della responsabilita’ del venditore ad un periodo di tempo più breve, anche se, in ogni caso, non inferiore ad (1) un anno.
[21] In ogni caso l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di (26) ventisei mesi dalla consegna del bene (ma il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, potrà tuttavia far valere sempre i diritti a lui spettanti purche’ il “difetto di conformita’” sia stato denunciato entro (2) due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di (2) anni).

Redazione

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