Il bilancio di esercizio e la sua capacità informativa: stato patrimoniale, conto economico

Redazione 14/11/18
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Il bilancio di esercizio raccoglie i valori finali di tutte le rilevazioni contabili che sono state effettuate nel corso dell’esercizio di dodici mesi, di solito coincidente con l’anno solare. L’esercizio può peraltro corrispondere ad un periodo diverso di pari durata, a seconda del tipo di ciclo produttivo o delle scelte dei soci. Ad esempio, nel settore agricolo, di norma, l’esercizio decorre dal 1° luglio e finisce al 30 giugno dell’anno successivo in relazione alle attività necessarie alla raccolta dei prodotti, alla lavorazione ed alla commercializzazione degli stessi. Il bilancio può essere redatto anche nel corso dell’esercizio, per periodi inferiori ai dodici mesi, sia per esigenze di controllo interno sia per eventuali operazioni societarie (trasformazioni, scissioni, fusioni, liquidazioni) per le quali è necessario definire il valore e la composizione del patrimonio aziendale. In tale situazione, i criteri di valutazione delle poste di bilancio sono influenzate dai suddetti eventi, dando luogo a valori diversi da quelli di continuità che caratterizzano il bilancio d’esercizio; nel caso particolare delle operazioni societarie su indicate i destinatari del bilancio ricevono, infatti, le informazioni specifiche necessarie al tipo di operazioni che si è deciso di compiere. È ciò che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi della liquidazione della società: i valori riportati nel bilancio di liquidazione sono rappresentativi della possibilità di trasformare il patrimonio aziendale in liquidità; pertanto gli immobili vengono valorizzati al valore di mercato, i crediti all’importo effettivamente esigibile, le rimanenze al valore di mercato, ecc. Quanto alle rilevazioni contabili, come in altra parte evidenziato, esse sono effettuate solo se si verificano eventi che modificano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Pertanto non si rileva nulla in contabilità se l’amministratore decide, per esempio, di innovare l’organizzazione del lavoro fra i collaboratori, di distribuire diversamente le mansioni e di creare o sopprimere uffici già operativi. In queste circostanze vengono modificate le procedure interne ed il mansionario, ma non si producono effetti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, anche se l’obiettivo è proprio di tipo economico e collegato ad una maggiore efficienza del lavoro. eventi di tale genere non hanno riflessi sul bilancio perché, come si diceva, sono di natura esclusivamente interna e non danno luogo a modifiche nei valori che compongono il bilancio.

Da che cosa è costituito il bilancio di esercizio?

Gli schemi di bilancio sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 127/1991, a seguito dell’approvazione della IV direttiva CEE (direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 sui conti annuali delle società). La normativa comunitaria ha individuato anche alcuni principi relativi all’esposizione del quadro fedele dell’impresa, il concetto di comparabilità dei dati esposti con quelli relativi all’esercizio precedente, oltre ai numerosi criteri di formazione del bilancio che hanno poi dato origine alle regole previste in materia dal codice civile. ulteriori modifiche si sono poi succedute nelle norme civilistiche che disciplinano la struttura degli schemi e dei principi di formazione del bilancio. In ultimo si segnala il d.lgs. n. 136 del 18 agosto 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 202 del 1° settembre 2015, con il quale il legislatore nazionale ha finalmente recepito i contenuti della direttiva 2013/34/UE. Quest’ultima, abrogando le precedenti disposizioni introdotte dalla quarta e dalla settima direttiva comunitaria relative, rispettivamente, a bilanci di esercizio e bilanci consolidati, è intervenuta sul contenuto e sui criteri di formazione dei bilanci d’esercizio, dei bilanci consolidati e sulle relazioni di talune tipologie di imprese. Come illustrato nei principi contabili OIC 11, di recente aggiornato in base alla riforma del 2015, e OIC 12, il bilancio si compone di due prospetti numerici relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico nonché del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Si tratta quindi di un documento completo e capace di fornire molteplici informazioni sull’attività della società sia per quanto riguarda le condizioni in cui essa opera attualmente, sia per le prospettive di sviluppo di quest’ultima. La lettura del bilancio consente anche di cogliere aspetti di difficoltà finanziaria o di problematiche legate a crisi rilevate all’esterno dell’azienda nel mercato nel quale opera. Risultano, quindi, di grande importanza la chiara illustrazione degli aspetti salienti dell’attività aziendale, da un lato, e la capacità di capire dei soci e dei terzi, dall’altro. In quest’ottica, la nota integrativa, che si presenta in forma discorsiva e non di prospetto numerico, viene compilata, appositamente, per integrare e rendere più comprensibili le informazioni esposte nella parte numerica del bilancio.

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