Legge di Bilancio 2023 – Riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori

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La Legge n. 197/2022, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2023, continua a percorrere la strada del taglio del cuneo fiscale e contributivo e lo fa confermando una misura introdotta con la precedente Legge di Bilancio.

Indice

1. Legge n. 197/2022

Il comma 281 dell’art. 1 della L. n. 197/2022 prevede, infatti, che i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici, godano di una riduzione dell’aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico nella misura del 2% qualora abbiano una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su tredici mensilità, non superiore ad € 2.692,00 mensili.
La riduzione di cui sopra è aumentata di un ulteriore punto percentuale nell’ipotesi in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su tredici mensilità, non sia superiore ad € 1.923,00 mensili.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La riduzione rappresenta, ancora una volta, una misura temporanea valida per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Salvo futuri interventi di prassi da parte dell’INPS, si ritiene possa trovare applicazione quanto già previsto dall’Istituto con la Circolare del 22 marzo 2022 n. 43 e con il Messaggio del 26 settembre 2022 n. 3499.
Stante le poche righe con cui il Legislatore ha descritto la riduzione contributiva in commento, si ritiene interessante “rinfrescare la memoria” in merito a quanto chiarito dall’INPS con le note di prassi di cui sopra.

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2. Circolare INPS del 22 marzo 2022 n. 43

Si tratta del primo intervento chiarificatore a seguito della novella legislativa introdotta, sperimentalmente per il solo anno 2022, dalla L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
La misura di riduzione contributiva prevedeva, nella sua formulazione originaria, “…un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima…”.
Interessati erano, e continuano ad esserlo, tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione di quelli appartenenti al settore domestico, a prescindere dalla tipologia contrattuale instaurata.
Risulta interessante la specifica, ad opera dell’Istituto, in merito alla compatibilità dell’esonero de quo con la normativa in materia di aiuti di Stato. Sul punto l’INPS evidenzia come “…il beneficio … ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese… Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale… la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato…”.
L’INPS, nel prosieguo della circolare, evidenzia come, ai fini del riconoscimento dell’esonero in busta paga, sia importante il non superamento del limite reddituale mensile (inteso come imponibile previdenziale) di € 2.692,00. Ipotizzando, quindi, un’aliquota contributiva a carico del lavoratore pari al 9,19% ed un imponibile previdenziale non superiore a detta soglia, il lavoratore si vedrà trattenuto nella busta paga un’aliquota contributiva pari all’ 8,39% (9,19 – 0,8).
Alcune considerazioni particolari, poi, devono essere effettuate con riferimento all’incidenza della tredicesima mensilità al fine del raggiungimento del requisito reddituale.
In questa situazione si prescrive che “… l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.” e che, quindi, “sarà riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore …. nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.”.
Tuttavia è possibile che, nella gestione mensile della retribuzione del lavoratore, sia prevista l’erogazione dei ratei mensili di mensilità aggiuntive. In questa ipotesi l’INPS prescrive che “… fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).”
Da ultimo la circolare de qua si sofferma ad impartire le istruzioni al fine della corretta esposizione di quanto sopra evidenziato all’interno dei flussi Uniemens.
 

3. Messaggio del 26 settembre 2022 n. 3499

L’INPS interviene con il messaggio in commento successivamente all’emanazione del D. L. n. 115/222, meglio conosciuto come Decreto Aiuti-bis e successivamente convertito nella L. n. 142/2022.
Con tale novella legislativa il Legislativa aveva previsto, per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’incremento dell’esonero nella misura di 1,2 punti percentuali. L’ammontare dell’esonero saliva complessivamente al 2%.
L’INPS, confermando quanto affermato nella precedente circolare n. 43/2022 ed ampliando alcune considerazioni, poi proseguiva nel dettare le istruzioni operative di esposizione nei flussi Uniemens con particolare riguardo allo sgravio arretrato ed allo sgravio corrente.
 Da ultimo si ritiene utile fornire uno schema riepilogativo della misura attualmente in vigore ad opera della Legge di Bilancio 2023.
Periodo di validità
Dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023
Lavoratori interessati:
·         I lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale instaurata;
·         Sono esclusi i lavoratori domestici
Datori di lavoro interessati:
I datori di lavoro privati e pubblici, a prescindere dalla natura di imprenditore
Entità della riduzione:
·         2% per retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, parametrata su tredici mensilità, non superiore ad € 2.692,00;
·         3% per retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, parametrata su tredici mensilità, non superiore ad € 1.923,00
 

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Dott. Francesco Russo

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