Beni ereditari: vi rientrano i prelievi dal conto del de cuius?

Redazione 21/03/19
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Beni ereditari: la competenza sulle somme prelevate prima del decesso

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Con sentenza n. 8611 del 9 aprile scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di successione, con particolare riferimento alla natura dei beni ereditari. Precisamente, la controversia atteneva ai prelievi effettuati dal conto corrente del de cuius, prima del decesso. La Suprema Corte ha affermato che tali somme non costituiscono beni ereditari e che, di conseguenza, le controversie relative non spettano al tribunale competente per la successione.

Nel caso di specie, il procedimento prendeva avvio dall’azione di un coerede, nei confronti degli altri coeredi, con cui veniva sollevata l’indebita appropriazione di somme prelevate dal conto corrente della madre, successivamente deceduta, delle quali si chiedeva pertanto la restituzione e la suddivisione tra tutti i successori, unitamente alla richiesta di risarcimento dei danni. Peraltro, in primo grado veniva sollevata l’incompetenza del giudice adito, che il tribunale accoglieva, affermando che la decisione spettasse al tribunale del luogo di apertura della successione.

Veniva dunque proposto regolamento di competenza avverso detta pronuncia, basata sull’art. 22 c.p.c.

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La competenza del giudice delle successioni

La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il regolamento di competenza, ritenendo che le somme prelevate dal conto corrente del de cuius, dopo il decesso, non sono da considerarsi beni ereditari e, dunque, la competenza non è del giudice del luogo in cui si è aperta la successione.

Pertanto, il coerede non può procedere con l’azione petitoria, in quanto “ciò che l’erede può reclamare con l’hereditatis petitio – azione nella quale l’erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo – sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario”.

Nel caso di specie, le somme di denaro erano state trasferite non in forza di un diritto ereditario, bensì di un titolo diverso, rilasciato dallo stesso titolare del conto.

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