Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori: l’INPS dirama le istruzioni operativo-contabili

Redazione 26/10/11
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L’INPS, con il messaggio n. 20065 del 21 ottobre 2011, ha fornito le istruzioni operativo-contabili relativamente all’incentivo a favore delle imprese private e delle società cooperative che assumono i soggetti iscritti nella «Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori», prevista dal decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010) e disciplinata dalla circolare n. 115 del 5 settembre 2011. Tale banca dati è destinata a raccogliere i nominativi di giovani genitori con il fine precipuo di consentire l’erogazione di un incentivo pari ad euro 5.000 in favore dei datori di lavoro che assumono le persone iscritte in essa.

Deve ricordarsi, in proposito, che possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni;

b) essere genitori di figli minori (legittimi, naturali o adottivi) ovvero affidatari di minori;

c) essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione a progetto o occasionale, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa. In alternativa alla titolarità del rapporto di lavoro la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

Dal punto di vista dei datori di lavoro ammessi al beneficio, l’incentivo di 5.000 euro può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative. Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

Secondo quanto specificato dall’INPS, le aziende, a seguito dell’assunzione, devono richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende, denominata «Istanze on-line», presso il sito internet www.inps.it. Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il «codice autorizzazione» corrispondente all’incentivo richiesto.

Il codice di autorizzazione avrà validità per il mese stesso di attribuzione più ulteriori 12 mensilità.

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