Banca d’Italia: nuove regole sulla procedura sanzionatoria

Redazione 17/01/13
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Anna Costagliola

Con provvedimento del 18 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha adottato le nuove «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria». Detto provvedimento, contenente i principi generali e le regole procedimentali di esercizio del potere sanzionatorio, risponde all’esigenza di razionalizzare la disciplina complessiva in materia, dettando in un unico corpus le disposizioni sinora frammentate in più atti normativi diretti alle diverse categorie di intermediari vigilati, che vengono di conseguenza abrogati e sostituiti in virtù delle nuove disposizioni. Sono stati, inoltre, apportati gli aggiornamenti resi necessari dalle numerose modifiche normative che hanno interessato la materia nell’ultimo decennio.

Le disposizioni hanno un ambito di applicazione oggettivo generale: esse si applicano, infatti, a tutte le violazioni accertate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell’attività bancaria e finanziaria, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti nonché di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La disciplina e l’attività sanzionatoria sono ispirate a un approccio:

– dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;

– proporzionale, al fine di graduare l’intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;

– oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;

– trasparente, nei confronti dell’intermediario e degli esponenti aziendali, le cui controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell’analisi documentale e ispettiva.

La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento delle violazioni;

b) contestazione delle violazioni;

c) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;

d) valutazione del complesso degli elementi istruttori;

e) proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento;

f) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttorio;

g) notifica e pubblicazione del provvedimento.

Al fine di snellire la procedura, la fase istruttoria è condotta in linea di principio dal Servizio Rapporti esterni e affari generali (Servizio REA), mentre l’intervento della Commissione per l’esame delle irregolarità (CEI), che è un organo collegiale, viene limitato ai casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° febbraio 2013 e si applicheranno ai procedimenti sanzionatori avviati dopo tale data. I procedimenti pendenti a tale data continueranno, fino alla loro conclusione, ad essere disciplinati secondo le disposizioni previgenti.

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