Avvocatura e diritti Ue: approvata dal Parlamento europeo la proposta di direttiva per garantire il diritto di difesa in tutti i paesi Ue

Redazione 20/09/13
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Anna Costagliola

Il 10 settembre scorso, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva della Commissione europea per la disciplina di standard minimi per l’accesso alla difesa, comuni ai 28 Paesi dell’Unione. Il voto del Parlamento prelude al passaggio formale definitivo in Consiglio europeo e poi la direttiva dovrà essere attuata nei singoli Paesi.

Nonostante l’esistenza di principi comuni e norme minime derivanti sia dalla CEDU che dalla Carta dell’UE, le disposizioni che regolano l’accesso a un difensore variano in modo significativo tra gli Stati membri. Sebbene, infatti, il diritto di difesa sia ovviamente riconosciuto in tutti i paesi Ue, sono diverse la modalità della sua attuazione, alcune delle quali mettono a rischio la riservatezza necessaria nelle comunicazioni tra imputato e proprio legale. Tale fenomeno comporta conseguenze indirette ma significative sulla politica dell’UE in materia di fiducia e di riconoscimento reciproci.

Nella maggior parte dei Paesi europei, agli individui sospettati di aver commesso atti illeciti non è riconosciuto il diritto di accesso pieno e senza restrizioni a un difensore durante le fasi iniziali di un’indagine penale. In taluni Paesi la legge prevede limitazioni restrittive relativamente al tempo in cui consentire di consultare un legale, alla durata del colloquio e alle attività che costui può intraprendere. Altrettanto preoccupante è la situazione in quei paesi nei quali agli indagati il diritto di difesa è tecnicamente riconosciuto ma disatteso nella pratica. Malgrado tali limitazioni, negli ultimi anni si è assistito in tutta Europa a sviluppi rilevanti verso la definizione di norme internazionali chiare ed eque miranti a tutelare i diritti degli individui coinvolti – come indagati o imputati – in procedimenti penali.

La proposta di direttiva riconosce il diritto all’assistenza legale sin dai primi atti di indagine, il diritto di comunicare con la propria famiglia in caso di arresto e, se in un altro paese Ue, di comunicare con il proprio consolato e di ricevere visite. Ha osservato in proposito Viviane Reding, vicepresidente della Commissione e Commissario per la Giustizia, come i cittadini dell’UE abbiano tutti diritto ad un giusto processo, indipendentemente dalla loro nazionalità e ovunque si trovino nell’Unione. L’accesso ad un avvocato per la difesa dei propri diritti costituisce un passo in avanti importantissimo per costruire la fiducia in uno spazio unico di giustizia dell’Unione europea.

Nella direzione tracciata, la direttiva mira a stabilire norme minime comuni per i diritti processuali nei procedimenti penali, al fine di garantire che i diritti fondamentali di indagati e imputati siano sufficientemente tutelati in tutta l’UE. Essa si pone, dunque, come un altro punto di riferimento del programma di disciplina di standard comuni nel processo penale, dopo le direttive relative al diritto alla traduzione e interpretazione (2010) e al diritto di informazione nel processo penale (2012).

La proposta sancisce il principio di base secondo cui tutti gli indagati e gli imputati devono avere diritto ad accedere a un difensore il prima possibile e in maniera tale da consentire l’efficace esercizio dei propri diritti di difesa. Specifica altresì che, in ogni caso, tali diritti devono essere assicurati prima dell’inizio di qualunque interrogatorio, qualora vengano posti in essere atti relativi al procedimento o atti di raccolta delle prove e nell’eventualità che sussista una privazione della libertà personale. Inoltre la proposta individua il contenuto del diritto, sottolinea che gli incontri tra l’indagato o l’imputato e il suo difensore dovrebbero essere riservati, elenca le deroghe ammissibili ai principi generali e prevede alcune regole in caso di rinuncia al diritto a un difensore. Lo stesso principio si applica alle persone che non sono indagate o imputate ma che lo diventano una volta ascoltate dalla polizia o dalle autorità di contrasto.

In particolare, gli standard minimi che la direttiva in oggetto mira a garantire prevedono:
a) il diritto di accesso ad un avvocato sin dalla prima fase di interrogatori della polizia nell’ambito di tutti i procedimenti penali;

b) la possibilità di incontri riservati con l’avvocato al fine di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa;

c) la possibilità per l’avvocato di svolgere un ruolo attivo durante l’interrogatorio;

d) il diritto, per indagati e imputati, durante lo stato di privazione della libertà personale, di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato; gli Stati membri possono limitare o differire l’esercizio di tale diritto in considerazione di esigenze imperative o di esigenze operative proporzionate;

e) il diritto, per indagati o imputati che siano privati della libertà personale e che non siano cittadini dello specifico Stato membro, di informare senza indebito ritardo le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza in merito alla privazione della libertà personale e di comunicare con tali autorità, se lo desiderano. Gli indagati o imputati hanno altresì il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto ad una rappresentanza legale predisposta dalle loro autorità consolari, fatto salvo il consenso di tali autorità e se gli indagati o imputati in questione lo desiderano;

f) il diritto per la persona oggetto di un mandato di arresto europeo di accedere a un difensore al momento dell’arresto eseguito nello Stato membro dell’esecuzione al fine di poter esercitare in modo effettivo i propri diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa proprio al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Il prossimo passaggio per il testo della direttiva è ora al Consiglio dell’Unione europea per l’adozione formale, la firma e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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