Avvocati, dal Cnf indicazioni sulla privacy

Redazione 24/05/18
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In vista dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento, il 25 maggio 2018, del Regolamento Ue 2016/679 (c.d. GDPR), il Consiglio nazionale forense fornisce alcune importanti indicazioni agli avvocati in materia di trattamento dei dati personali, con proprio comunicato pubblicato nel sito istituzionale il 22 maggio 2018.

In particolare, si legge nelle Linee guida, tutti gli studi legali – indipendentemente dalla loro dimensione, struttura ed area di attività – dovranno adeguarsi alle previsioni di cui al suindicato Regolamento. L’avvocato, infatti, proprio per la funzione che svolge, ha accesso a dati particolarmente sensibili, che possono riguardare la salute, l’orientamento religioso, politico o sessuale delle persone, così come dati giudiziari, familiari o dei minori. Il trattamento di queste informazioni risponde ad una logica specifica, che non è quella tipica dell’impresa commerciale, in quanto connessa al rapporto di fiducia avvocato – cliente ed all’obbligo di garantire il segreto professionale.

Posto che la divulgazione anche solo accidentale di tali dati, potrebbe ledere i diritti e le libertà delle persone coinvolte, l’avvocato deve avere particolare cura nella loro protezione, conformandosi alla normativa in materia. E ciò non solo per il rispetto del segreto professionale, ma anche per una questione di trasparenza e confidenzialità con il cliente.

Ciò detto, al fine di evitare pericoli di smarrimento o illecito trattamento dei predetti dati, l’avvocato deve prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  • Che le finalità di trattamento dei dati e la loro trasmissione siano chiaramente definite;
  • che le misure di sicurezza (tanto informatica che fisica) siano precisamente individuate, definite e attuate;
  • che le persone coinvolte (segreteria, praticanti, colleghi, collaboratori a qualsiasi titolo) siano adeguatamente informate e coinvolte nel processo di protezione dei dati personali.

L’avvocato – segnala ancora il Cnf – deve tenere altresì presente che il progresso tecnologico va di pari passo con il rispetto dei doveri deontologici e normativi, nel caso in cui lo studio decida di esternalizzare a terzi alcuni servizi o di utilizzare particolari mezzi di comunicazione quali siti web, blog, consulenze online ecc. Anche in tali casi, quindi, si dovrà prestare massima attenzione a che i dati siano trattati in modo sicuro.

GDPR, non solo doveri ma anche nuove opportunità 

Il nuovo Regolamento non porta con sé solo oneri aggiuntivi, al fine di adeguarvisi, ma consente all’avvocato nuovi spazi di intervento professionale, posto che lo stesso, in qualità di giurista, ben può prestare consulenze in materia di privacy ai propri clienti, oppure rivestire la funzione di Responsabile della protezione dei dati (DPO) ove in possesso delle specifiche competenze.

In calce alle Linee guida, infine, il Cnf allega i Fac –simili per l’Informativa e lo Schema di registro dei trattamenti.

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