Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore

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L’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. sorge solo allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato.

La necessità di avvertire l’indagato del diritto dell’assistenza del difensore in ordine al compimento degli atti di cui all’art. 356 c.p.p. (così: art. 114 disp. att. c.p.p.) sorge solo allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato.

(Ricorso rigettato)

(Normativa di riferimento: Disp. att. C.p.p art. 114: C.p.p. art. 356)

Cassazione penale sentenza n. 55231/2018: il caso in esame

La Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza di condanna con cui il Giudice monocratico del Tribunale di Ascoli Piceno del 1.07.2016 aveva ritenuto la penale responsabilità di S. M. in ordine al reato di cui all’art. 186 commi 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies, D.Igs 252/1992, commesso in Ascoli Piceno il … per aver condotto l’autovettura Renault Clio tg … di sua proprietà in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato di 02.69 gr/I,in orario notturno e provocando un incidente stradale.

La Corte aveva ritenuto responsabile il prevenuto a causa della condotta di guida e dell’elevata concentrazione di alcol risultante dalla certificazione medica di laboratorio in atti; evidenziava che, essendo intervenuta sul posto l’autombulanza, l’imputato condotto al pronto soccorso era stato sottoposto agli accertamenti clinici e quindi anche ai test alcoli metrici essendo in stato evidente di ebbrezza nonché motivava che, dalle testimonianze acquisite degli operanti di PG escussi in sede dibattimentale, risultasse che in ospedale l’appellante veniva sottoposto a controlli ematici nell’ambito del protocollo terapeutico cui aveva prestato consenso e al quale costui non si era opposto.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato lamentando la violazione di norme di legge e la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte territoriale dava atto come il prelievo ematico risultasse essere stato fatto per decisione dei sanitari e non su richiesta della PG a differenza di quanto risultava dagli atti in cui sarebbe emerso che la richiesta del controllo ematico ai sanitari fosse stata rivolta dagli operanti di Pg.

Il ricorrente, dunque, deduceva la violazione di legge con riferimento all’art. 354 c.p.p. e 114 disp. att. cod. proc. pen. rilevando la nullità dell’accertamento ematologico in quanto era mancato l’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso non fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si rilevava prima di tutto come non fosse prospettabile una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova da parte della Corte di legittimità con i medesimi motivi già prospettati in appello avendo sia il primo giudice, la Corte territoriale, affermato, sulla base della dinamica dei fatti, che gli accertamenti ematici erano stati svolti nell’ambito degli accertamento di laboratorio ospedalieri cui era stato sottoposto l’imputato dopo il ricovero in ospedale a seguito del grave incidente stradale in cui era stato coinvolto atteso che, nel caso di specie, l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico non era avvenuta al di fuori degli ordinari protocolli sanitari e unicamente dietro richiesta dalla polizia giudiziaria avanzata all’esclusivo fine di acquisire la prova del reato nei riguardi di soggetto che risultava già indiziato di reato.

Al contrario, osservano sempre i giudici di Piazza Cavour in questa pronuncia, si versa, piuttosto, nell’ipotesi in cui la richiesta della polizia giudiziaria era bensì giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato nei confronti di soggetto già indiziato, ma mentre costui era sottoposto alle prestazioni diagnostico-terapeutiche del caso (tra cui, a quanto risulta, il prelievo ematico) e, in tale ipotesi (qualora, beninteso, l’interessato versi in condizioni di comprendere il significato dell’avviso ex art. 114 disp att.), la necessità del preventivo adempimento sul diritto ad essere assistito da un difensore sorge solo allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato.

La Corte di Cassazione, dunque, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

La sentenza in questione è condivisibile sotto il profilo argomentativo.

Il principio di diritto ivi affermato, difatti, secondo cui non si deve avvertire l’indagato del diritto dell’assistenza del difensore, quando viene compiuto uno degli atti di indagini di cui all’art. 356 c.p.p., trova conferma in un consolidato orientamento nomofilattico in cui è stato parimenti postulato che l’obbligo “di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, sussiste soltanto qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato” (Cass. pen., sez. IV, 18/01/2018, n. 6514; in senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 20/12/2017, n. 12638; Cass. pen., sez. VI, 13/09/2016, n. 43894).

Va da sé dunque che, sul piano pratico, quando emerge una situazione di questo genere, è sconsigliabile per la difesa intraprendere una strategia di legale contrastante con tale indirizzo interpretativo in quanto essa difficilmente verrebbe accolta in sede giudiziale.

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