Autonomia differenziata: stop al referendum dalla Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito del referendum relativo alla legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata.

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Non si terrà il referendum sull’autonomia differenziata. Con la sentenza, il cui testo è atteso nei prossimi giorni, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario relativo alla legge n. 86 del 2024. Secondo i giudici, l’oggetto e lo scopo del quesito erano poco chiari, rischiando di compromettere la capacità degli elettori di esprimere una scelta consapevole. Inoltre, la Corte ha rilevato che il referendum avrebbe avuto un effetto distorsivo, trasformandosi in una decisione generale sull’autonomia differenziata e, in ultima analisi, sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione, una materia che può essere modificata solo tramite revisione costituzionale.
La Cassazione ha dato l’ok con un’ordinanza a seguito del passaggio della legge alla Consulta che aveva dichiarato “illegittime” talune disposizioni del medesimo testo legislativo. L’ok definitivo spetta alla Corte Costituzionale che si pronuncerà entro gennaio. Alla vicenda avevano dedicato l’articolo Autonomia differenziata: la Corte Costituzionale si pronuncia

Indice

1. La legge n. 86/2024 sull’autonomia differenziata


La legge sull’autonomia differenziata, in vigore dal 13 luglio scorso, al proprio articolo 1 ha espresso le finalità: al comma 1 ha precisato l’intenzione di definire i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come pure le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma, mentre il comma 2 dell’articolo 1 stesso ha statuito che l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (LEP).

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2. La sentenza n. 192 della Consulta


La Corte costituzionale i primi giorni di dicembre ha depositato la sentenza n. 192 dove ha affrontato le questioni di costituzionalità sulla legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86/2024), avanzate dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, con l’intervento ad opponendum di Veneto, Piemonte e Lombardia. E’ stata ritenuta non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge, al contempo giudicando illegittime specifiche disposizioni. In totale si sono contate 14 dichiarazioni di incostituzionalità, anche derivata, 12 inammissibilità, 24 dichiarazioni di infondatezza di questioni interposte dalle Regioni ricorrenti. Secondo la Consulta la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i differenti livelli territoriali di governo, rendendo operativo il dettato dell’articolo 116, terzo comma, della Carta Costituzionale, deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela, in linea col principio di sussidiarietà. Per l’effetto, l’autonomia differenziata deve risultare funzionale a migliorare l’efficienza, a garantire maggiore responsabilità politica, nonché rispondere al meglio alle attese e ai bisogni dei cittadini.

3. L’ordinanza della Cassazione del 12 dicembre


Per l’Ufficio centrale per il Referendum della Cassazione è legittima la richiesta di abrogare in modo totale la legge n. 86 sull’autonomia differenziata, tuttavia, prima della indizione del referendum occorre un ulteriore passaggio alla Consulta dove si deciderà la questione di ammissibilità entro il mese di gennaio prossimo. Per l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione, pure dopo la sentenza n. 192 con la quale la Corte costituzionale ha messo in evidenza taluni profili di illegittimità nel testo, è praticabile il referendum per l’abrogazione intera.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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