Atti di pianificazione affidati a professionisti esterni, chiarimenti della Corte dei conti lombarda

Redazione 25/02/14
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Lilla Laperuta

Nella deliberazione n. 62 dello scorso 10 febbraio la Corte dei conti della Lombardia ha precisato che l’art. 92, comma 6, D.Lgs.  163/2006 (Codice dei contratti pubblici)  non costituisce titolo  per l’erogazione di speciali compensi ai dipendenti che svolgono attività sussidiarie, strumentali o di supporto alla redazione di atti di pianificazione affidata a professionisti esterni.

La disposizione prevede che il  30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma precedente tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Ad avviso dell’organo di giustizia contabile  tale disposizione abilita a riconoscere uno speciale compenso, al di là del trattamento economico ordinariamente spettante, solo in presenza dei due seguenti elementi di fattispecie:

a) la  prestazione deve consistere  nella diretta “redazione di un atto di pianificazione”, non in attività variamente sussidiarie che rientrano nei doveri d’ufficio dei dipendenti, nel contesto dell’attività di governo del territorio;

b) la redazione suddetta non deve essere stata esternalizzata ad un professionista esterno ai sensi del precedente art. 90, comma 6 (in caso  di  carenza  in  organico  di  personale tecnico,  ovvero  di  difficoltà di  rispettare   i   tempi   della programmazione dei lavori o di  svolgere  le  funzioni  di  istituto, ovvero in caso di lavori di  speciale  complessità o  di  rilevanza architettonica o ambientale o in caso di  necessità di  predisporre progetti  integrali).

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