Lilla Laperuta
Nella deliberazione n. 62 dello scorso 10 febbraio la Corte dei conti della Lombardia ha precisato che l’art. 92, comma 6, D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) non costituisce titolo per l’erogazione di speciali compensi ai dipendenti che svolgono attività sussidiarie, strumentali o di supporto alla redazione di atti di pianificazione affidata a professionisti esterni.
La disposizione prevede che il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma precedente tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
Ad avviso dell’organo di giustizia contabile tale disposizione abilita a riconoscere uno speciale compenso, al di là del trattamento economico ordinariamente spettante, solo in presenza dei due seguenti elementi di fattispecie:
a) la prestazione deve consistere nella diretta “redazione di un atto di pianificazione”, non in attività variamente sussidiarie che rientrano nei doveri d’ufficio dei dipendenti, nel contesto dell’attività di governo del territorio;
b) la redazione suddetta non deve essere stata esternalizzata ad un professionista esterno ai sensi del precedente art. 90, comma 6 (in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali).
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