Attenuazione esigenze cautelari: legittime più misure cumulative

Scarica PDF Stampa

È legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, disponga l’applicazione cumulativa di più misure gradate
Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 1399 del 29-11-2022

Indice

1. La questione

Il Tribunale della Libertà di Campobasso rigettava un appello proposto nell’interesse dell’indagato avverso una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia con cui era stata sostituita la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Napoli, cui il ristretto si trovava sottoposto in relazione al reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., con le misure del divieto di dimora nel Comune di Isernia e dell’obbligo di presentazione alla P.G., applicate cumulativamente.
Ciò posto, avverso il provvedimento succitato proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, con un unico motivo, denunciava vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di esaminare criticamente il punto cruciale della vicenda sottoposta ad esame, ossia che il Giudice per le indagini preliminari aveva, per un verso, ritenuto affievolite le esigenze cautelari, per altro verso, inasprito le prescrizioni imposte, senza dar conto specificamente delle ragioni dell’applicazione cumulativa di misure coercitive, neppure richiesta dal Pubblico Ministero.
A sua volta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, a mezzo di requisitoria, concludeva per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Potrebbero interessarti anche

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso suesposto era ritenuto infondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione sulla scorta di quel prevalente orientamento nomofilattico secondo il quale è legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, disponga l’applicazione cumulativa di più misure gradate in sostituzione di quella in corso d’esecuzione ai sensi dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., purché le medesime non determinino una condizione complessiva di maggiore afflittività per l’indagato ed abbiano un contenuto, coercitivo od interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge (Sez. 5, n. 12777 del 27/03/2020; Sez. 5, n. 6790 del 23/11/2016).
Di conseguenza, alla stregua di tale indirizzo ermeneutico, il Supremo Consesso, ritenendo l’ordinanza impugnata immune da censure di sorta, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi postulato, sulla scorta di un orientamento nomofilattico prevalente, sebbene non uniforme, che è legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, disponga l’applicazione cumulativa di più misure gradate in sostituzione di quella in corso d’esecuzione ai sensi dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., purché le medesime non determinino una condizione complessiva di maggiore afflittività per l’indagato ed abbiano un contenuto, coercitivo od interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale filone interpretativo, dolersi in Cassazione di un provvedimento, emesso in sede de libertate, che proceda a questa applicazione cumulativa nei termini appena enunciati.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Ebook consigliato

FORMATO EBOOK

Le nuove misure cautelari

La ratio legis1. Le modifiche apportate all’art. 274 c.p.p.Introduzione1.1. Le modifiche apportate in ordine al pericolo di fuga1.2. Le modifiche apportate in ordine al pericolo di reiterazione1.3. La mancata modifica dell’art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p. come invece originariamente prevista dal disegno di legge n. C.631 (cenni)2. I criteri di scelta delle misure cautelari: le modifiche introdotte dalla legge in commentoPremessa2.1. La riscrittura dell’art. 275, comma 3, primo periodo, c.p.p.2.2. La riscrittura dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p.2.3. Il “nuovo” art. 275, comma 3-bis, c.p.p.3. La nuova formulazione dell’art. 276, comma 1-ter, c.p.p.4. L’emenda apposta all’art. 284, comma 5-bis, primo periodo, c.p.p.5. Il “nuovo” art. 289, comma 3, terzo periodo, c.p.p.6. Le modifiche apportate all’art. 292, comma 2, c.p.p.7. La modifica apposta all’art. 299, comma 4, c.p.p.8. Il “nuovo” art. 308, comma 2, c.p.p. e la contestuale abrogazione dell’art. 308, comma 2-bis, c.p.p.9. Le modificazioni apportate in sede di giudizio cautelarePrefazione9.1. Le modifiche apportate all’art. 309 c.p.p.9.2. L’emenda dell’art. 324, comma 7, c.p.p.9.3. Le modifiche apportate all’art. 310 c.p.p.9.4. Le modifiche apportate all’art. 311 c.p.p.9.5. La mancata modifica del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 come invece originariamente prevista dal disegno di legge n. S.1232: (cenni)10. La “riscrittura” dell’art. 21-ter, legge 26 luglio 1975, n. 35411. Il “tagliando” previsto dall’art. 15 della legge in commento12. La disciplina intertemporaleConclusioniRiferimenti legislativiBibliografiaProfilo Autore

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2015

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento