Aste on-line e vuoto normativo: quale disciplina applicabile?

Iemma Giuseppe 11/05/16
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Il legislatore italiano, nonostante l’ampiezza ed i connotati che il fenomeno delle aste on-line ha assunto, non ha predisposto una disciplina organica e sistematica per queste particolari operazioni[1]. Gli unici riferimenti normativi sono costituiti dall’art. 18, 5º comma del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ( c.d. Legge Bersani di riforma del commercio)  e l’art. 2 lett. e)  del  D.Lgs.  22 maggio  1999,  n. 185  di attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. L’art. 18 5º comma del D.Lgs. sopra citato stabilisce l’illiceità delle aste effettuate attraverso le emittenti televisive, «le operazioni di vendite all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate[2]». Tale disposizione non ha fatto che confermare l’orientamento giurisprudenziale che considerava legittimo il diniego di rilascio dell’autorizzazione per la vendita all’asta di oggetti mediante il mezzo televisivo[3], perché non verrebbero garantiti gli interessi di tutela della fede pubblica e del trasparente comportamento degli operatori. Internet non compare nel 5º comma, ma al tempo stesso non può essere esclusa dal novero degli «altri sistemi di comunicazione[4]». Tale norma, però, deve essere contestualizzata, si potrebbe legittimamente dubitare della validità del divieto nei confronti delle aste on-line. L’art. 4, 1° comma, lett. b) inquadra il commercio al dettaglio come «l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale».

Il commercio all’ingrosso è invece individuato nella «attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio,   o  ad  utilizzatori  professionali,  o  ad  altri  utilizzatori  in grande». Il 2° comma, dell’art. 4, lett. h), n. 3, definisce la vendita al pubblico tramite «altri sistemi di comunicazione» come una forma speciale di vendita al dettaglio.

L’art. 18, è collocato nel Titolo VI che disciplina le forme speciali di vendita al dettaglio[5]. Ne consegue, alla luce di quanto appena analizzato, che il divieto di realizzare aste on-line, non trova applicazione per le vendite all’asta realizzate da privati, ovvero senza alcun carattere di professionalità. In effetti, è prassi che i siti di case d’asta si limitino semplicemente ad offrire uno spazio agli utenti che liberamente avviano trattative[6]. Vi sono, quindi, solo dei punti di contatto tra la prassi della rete e l’asta da un punto di vista tecnico. L’asta in senso tradizionale infatti implica il rispetto di una serie di formalità ed adempimenti: la casa d’aste che individua i beni e garantisce su ciò che mette all’asta, consentendo a tutti i partecipanti di prender visione degli oggetti, ad ogni bene deve corrispondere un determinato prezzo, la presenza simultanea del banditore, del venditore professionista, e dei compratori, gli eventuali rialzi devono e si possono effettuare nell’arco di pochi minuti, il miglior offerente si aggiudica il bene ed infine la conclusione del contratto tra presenti[7].

            Più problematiche si presentano «[…] laddove operatori commerciali professionali gestiscono le operazioni di compravendita tra terzi, mettendoli in contatto e proponendo la vendita, senza tuttavia partecipare alla vendita dei beni. Al contrario si potrebbe, in tali casi, parlare di un’opera di intermediazione commerciale[8]». L’art. 2 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185[9], nel definire l’ambito di applicazione del decreto stesso, esclude i contratti a distanza conclusi in occasione di una vendita all’asta. Si pone un evidente problema di coordinamento con l’art. 18 5° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114[10]. L’art. 2 stabilisce che: «il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti: […] e) conclusi in occasione di una vendita all’asta». Nella disposizione rientrano le aste on-line, trattandosi di contratti a distanza. Si desume che esse siano lecite, ma non si  applica tale normativa  in materia di  tutela del consumatore nei  contratti  a  distanza[11]. L’incongruenza  tra  le  rispettive  norme  è indubbia poiché si esclude l’applicazione della disciplina sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza conclusi in occasione di una vendita all’asta, nonostante il divieto di cui all’art. 18, 5° comma del D.Lgs. n. 114/1998.

Un’apertura nei confronti delle aste compiute per mezzo di Internet, la si ha con la Circolare del Ministero dell’Industria del 17 giugno 2002 n. 3547/C. La Circolare, evidenzia che l’art. 18 è inserito nel Titolo VI, rubricato «Forme speciali di vendite al dettaglio», prevedendo che tale divieto si applica  esclusivamente agli operatori dettaglianti. Sono esclusi i grossisti e coloro che non vendono ai consumatori finali[12]. Relativamente di  recentemente, anche la Suprema Corte di Cassazione[13] si è occupata del divieto (stabilito) dall’art. 18, 5° comma, del D.Lgs. n. 114/1998. Nella sentenza in esame, il Comune di Lucca aveva ravvisato la violazione del divieto di cui all’art. 18, 5° comma, del D.Lgs. n. 114/1998 da parte di una società toscana che effettuava vendite all’asta per telefono e attraverso un sito Internet[14]. Conseguenzialmente, comminava la sanzione prevista dall’art. 22 del citato decreto. L’opponente sosteneva che la società  Luccaste, di cui era amministratore delegato, svolgeva attività d’organizzazione di aste relative ad oggetti di antiquariato e che il relativo sito web aveva finalità pubblicitarie e non di vendita all’asta. Pertanto, proponeva ricorso al Giudice di Pace, con esito negativo. La materia del contendere, quindi, arriva in Cassazione. Il Giudice di Pace, con sentenza del 29 luglio 2002, rigettava l’opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il giudice, rilevava che «[…]  durante l’asta è possibile che vengano fatte offerte per telefono le quali sono accettate a insindacabile giudizio della Casa d’Aste e trasmesse al Direttore della vendita a rischio dell’offerente». Tale tipologia d’aste contemplava offerte inviate tramite e-mail ed offerte fatte telefonicamente. La difesa, di contro, sosteneva che la sanzione non poteva essere applicata perché: la Casa d’asta era semplice intermediaria e mandataria per la vendita di beni altrui, il divieto contemplato dall’art. 18 riguarda la vendita al dettaglio in proprio; il luogo di svolgimento delle aste non era su Internet ma nella sua sede; il sito svolgeva un attività promozionale e non di vendita perché si pubblicizzavano i beni. Denunciava, per i motivi sopra descritti, una violazione o falsa applicazione dell’art. 18. Il ricorrente, inoltre, censurava la sentenza impugnata poiché riteneva che nella specie si versasse in ambito di asta televisiva o telematica, ma le aste della Luccaste si erano sempre svolte in pubblico.

            La Cassazione però ha risolto la questione sostenendo l’inammissibilità in sede di legittimità di questioni nuove e motivi non prospettati nella fase del merito[15]. Nel risolvere il caso, però, la Suprema Corte ha esposto le sue opinioni, «in parte confuse[16]», sul tema delle aste on-line. Il divieto enunciato nell’art. 18, 5° comma, ha portata generale e si applica a tutti gli operatori sia che vendano in proprio, sia che vendano per conto altrui[17]. La dottrina è perplessa e sostiene che generalizzare il divieto è un errore interpretativo[18] poiché l’art. 18 è collocato nel Titolo VI, dedicato alle «forme speciali di vendita al dettaglio». Pertanto, non sarebbe corretto attribuirgli portata generale. Il divieto di svolgimento dell’attività di vendita all’ingrosso promiscua con quella al dettaglio è contemplato nell’art. 26, 2° comma del D.Lgs. n. 114/1998, peraltro senza la previsione di alcuna sanzione. La norma da applicare in relazione al caso concreto, sarebbe questa, tenuto conto, anche, delle Condizioni di vendita previste dalla Casa d’Aste nei confronti dei suoi clienti grossisti[19]. I divieti devono essere intesi in senso restrittivo, perché per chi opera su Internet, è già opinabile il divieto di vendita all’asta on-line per i commercianti al dettaglio, ancor più  far assumere a tale divieto portata generale, escludendo anche altri operatori. «Risposta più meditata avrebbero richiesto anche le altre prospettazioni della parte ricorrente, alle quali giustamente la Cassazione non riserva alcuno spazio, per gli anzidetti limiti procedurali[20]». La Corte ha perso una importante occasione per fare chiarezza[21]?

            In conclusione, nel caso in esame, il contratto posto in essere, secondo parte della dottrina[22], non si può configurare né come un’asta tradizionale in senso stretto, perché le offerte non sono fatte tutte entro un preciso arco temporale, né come un’asta on-line, considerato che le aste via Internet sono illecite se poste in essere dagli operatori B2C. Poiché il proponente è un professionista, non può rientrare in quest’ultima tipologia. È opportuno, secondo tale dottrina[23], guardare all’art. 50 del Codice del Consumo. La lett. a), intende per «contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso». Il contratto in oggetto, in ossequio al dettato normativo di cui sopra, si potrebbe definire un contratto concluso a distanza. La lett. b), definisce tecnica di comunicazione a distanza «qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti». Anche se le offerte sono state avanzate prima della seduta d’asta, sono state presentate attraverso tecniche di comunicazione a distanza rientranti nell’art. 50, lett. b, Codice del Consumo. Ne deriva, susseguentemente, che la Casa d’Aste non pone in essere aste on-line ma contratti conclusi a distanza.

La discrasia ed il vuoto normativo è quindi evidente. Al contempo è cresciuta l’esigenza di tutela dei consumatori, protetti solo in parte dalle norme predisposte dal legislatore e dalle regole della proprietà industriale ed intellettuale. Sarebbe auspicabile, a modesto parere di chi scrive, un intervento del legislatore, una regolamentazione uniforme e flessibile, date le forti lacune che tuttora persistono.


[1] Cfr. L.  BRESSAN,  Le  aste  on-line,  in  Commercio   elettronico  e  tutela  del consumatore, G. CASSANO, (a cura di), Milano, Giuffrè, 2003, pp. 210-248.

[2] Art. 18, 5º comma, D.Lgs. n. 114/1998.

[3] «La vendita all’asta di oggetti, attraverso un’emittente televisiva, in cui le offerte vengono formulate per telefono, non può consentire un adeguato controllo sulla regolarità delle medesime e, quindi, sulla rispondenza dell’attività esercitata alle finalità di tutela della fede pubblica e dell’interesse dell’economia; di conseguenza è immune da censure il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza che, per i detti motivi, annulla una licenza, in precedenza rilasciata da un emittente televisiva, per la gestione di un’agenzia di affari per la vendita all’asta suddetta», così già il T.A.R. Sicilia, sez. Palermo, 21.6.85, n. 841.  

[4] Cfr. G. ROGNETTA, Le aste on line, in Internet, nuovi problemi e questioni controverse, G. CASSANO, (a cura di), Milano, Giuffrè Editore, 2001, pp. 147-162.

[5] Cfr. S. LOMBRASSA, Internet: nel mercato ʺon lineʺ fanno ingresso le gare d’asta, in «Diritto e pratica delle società», 2000, fascicolo 19, pp. 33-37.

[6] I providers, spesso, precisano che non prendono parte alla trattativa, non effettuano alcuna intromissione nel rapporto intercorrente fra venditore e compratore. Cfr. L. BRESSAN, Le aste on-line in Internet: profili giuridici e opportunità di mercato: dall’e-commerce alle aste on-line, A. LISI, (a cura di), Rimini, Maggioli Editore, 2002, pp. 303-326.

[7] Cfr. S. LOMBRASSA, Contratto normativo d’asta, in «I contratti», Milano, Ipsoa Editore, 2001, fascicolo 7, pp. 730-732. La prassi scelta dalle case d’asta, ad esempio Sotheby’s che è una delle più note case d’asta al mondo, è di richiedere ad entrambi le parti, passive ed attive, la conclusione di un contratto normativo d’asta. Tale decisione implica un’estensione di identica responsabilità contrattuale per il mancato rispetto delle regole d’asta.

Le gare d’asta private sono disciplinate, generalmente, attraverso contratti di mandato o di vendita tra i venditori dei beni messi all’asta e la casa d’aste, a cui sono affiancate le regole della sala dove si svolgono le gare. All’esito della gara, con l’aggiudicazione o il contratto è concluso, oppure il miglior offerente conclude il contratto che trasferisce il bene con la casa d’aste. Gli effetti del contratto si producono o in capo al venditore, in forza del contratto di mandato, o in capo alla casa d’aste. Nei contratti normativi d’asta, la casa d’aste chiede sia ai sellers sia ai buyers di vincolarsi contrattualmente a rispettare le regole di gara e le altre regole accessorie. Ne consegue, che sellers e buyers assumono una identica responsabilità contrattuale.

[8] Cit. L. BRESSAN, Le aste on-line in Internet: profili giuridici e opportunità di mercato: dall’e-commerce alle aste on-line, A. LISI, (a cura di), Rimini, Maggioli Editore, 2002, pp. 303-326.

[9] Già art. 51 C. cons.

[10] Cfr. D. DI BENEDETTO, Il caso eBay: un esempio di regole dettate dalla prassi che integrano la legge, in «Rassegna di diritto civile» Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, vol.1, pp. 24-61.

[11] Cfr. ROGNETTA, Le aste on line, in Internet, nuovi problemi e questioni controverse, G. CASSANO, (a cura di), Milano, Giuffrè Editore, 2001, pp. 147-162.

[12] Il D.Lgs. n. 114/1998, altresì non si applica ad una serie di soggetti che possono vendere ai consumatori finali pur non essendo dettaglianti. Si pensi, ai pescatori, ai cacciatori e agli artigiani, ecc. L’unico limite, per queste categorie, è costituito dalla vendita dei beni di propria produzione che deve effettuarsi nei locali di produzione o in quelli adiacenti. Cfr. M. PIERANI, A. QUATRALE, Le aste on-line in «Diritto dell’internet e delle nuove tecnologie telematiche», G. CASSANO, I. P. CIMINO, (a cura di), Padova, Cedam, 2009, pp. 225-238.

[13] CORTE DI CASSAZIONE, sez. II, 10 ottobre 2005, n. 19668, Pres. Pontorieri- Rel. Fiore- G.V.c. Comune di Lucca.

[14] Per una disamina approfondita della sentenza si veda E. M. TRIPODI, Aste televisive e via Internet: le opinioni (in parte confuse) della Suprema corte, in «Diritto dell’internet», Milano, Ipsoa Editore, 2006, n. 1, pp. 16-19. 

[15] Cfr. E. M. TRIPODI, Aste televisive e via Internet: le opinioni (in parte confuse) della Suprema corte, in «Diritto dell’internet», Milano, Ipsoa Editore, 2006, n. 1, pp. 16-19. Il ricorso non ha trovato accoglimento «per motivi inerenti alla confezione dell’atto, il quale si rifaceva esclusivamente alla ricostruzione del fatto invece di contestare l’applicazione ed interpretazione della legge alla fattispecie».

Per una disamina completa cfr. E. FALLETTI, La Corte di cassazione alle prese con le c.d. «aste on-line»: persa la prima occasione di fare chiarezza, in «Giurisprudenza italiana», Utet Editore 2007, fascicolo 1, pp. 66-71.

[16] Ibid. p. 16.

[17] Tale limite non è «affatto indicato dalla norma, la quale, senza distinzioni di sorta, trattando anche delle vendite per conto terzi (comma sesto), dispone il divieto delle “operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione”».

[18] Cfr. E. M. TRIPODI, Sono davvero vietate le aste su Internet?, in www.interlex.it.

[19] Art. 1 delle «Condizioni di vendita» previste dalla Luccaste: «le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per «contanti». Commercianti e collezionisti possono richiedere alla Direzione la concessione della dilazione di pagamento- ai tassi d’uso- per una quota parte del prezzo entro una linea di fido determinata dalla Direzione. Le richieste devono pervenire almeno sette giorni prima dell’inizio della vendita». Tali condizioni risalgono al 23 gennaio 2006.

[20] Cit. E. M. TRIPODI, Aste televisive e via Internet: le opinioni (in parte confuse) della Suprema corte, in «Diritto dell’internet», Milano, Ipsoa Editore, 2006, n. 1, p. 18.

[21] Cfr. E. FALLETTI, La Corte di cassazione alle prese con le c.d. «aste on-line»: persa la prima occasione di fare chiarezza, in «Giurisprudenza italiana», Utet Editore, 2007, fascicolo 1, pp. 66-71.

[22] Cfr. E. FALLETTI, La Corte di cassazione alle prese con le c.d. «aste on-line»: persa la prima occasione di fare chiarezza, in «Giurisprudenza italiana», Utet Editore 2007, fascicolo 1, pp. 66-71; cfr. E. M.TRIPODI, Aste televisive e via Internet: le opinioni (in parte confuse) della Suprema corte, in «Diritto dell’internet», Milano, Ipsoa Editore, 2006, n. 1, pp. 16-19.

[23] Ibid. p. 71.

Sentenza collegata

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