Associazioni “ONLUS” – obbligo d’iscrizione alla CCIAA – insussistenza – inserimento di tale previsione in un bando di gara per l’affidamento di servizi pubblici di assistenza agli anziani – illegittimità della previsione – esclusione di una ONLUS dalla gara d’appalto – illegittimità (Tar CT, II, Ord. n. N° 2337/00 e CGA, Ord. N° 167/01 con nota di calce di L. Barreca

Redazione 27/08/03
Scarica PDF Stampa
I

N° 2337/00 Reg. Ord.

N° 5163 Reg. Ric.

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sez. SECONDA, adunato in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:

Dott. Luigi Passanisi Presidente

Dott. Biagio Campanella Consigliere – relatore

Dott. Ettore Leotta Consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato in via giurisdizionale col ricorso n° 5163/00

Proposto da ASSOCIAZIONE LA BETULLA In persona del legale rapp. pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to Lino Barreca presso il cui studio in Catania, Via V. Giuffrida 37, è elettivamente domiciliata

Contro

Comune di Piedimonte Etneo in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio

E nei confronti

Dell’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ SOCIALE, in persona del legale rapp. pro-tempore, non costituita in giudizio

Per l’annullamento

bullet Del provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del srevizio di assistenza domiciliare agli anziani;

bullet Del contestuale provvedimento di affidamento del servizio all’Associazione Solidarietà Sociale;

bullet Ove occorra, del bando di gara pubblicato il 12.6.2000

visto il ricorso introduttivo del giudizio

vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

visto l’atto di costituzione in giudizio

udito il relatore Consigliere Biagio Campanella uditi altresì l’Avv. Lino Barreca per la parte ricorrente,

vista la documentazione tutta in atti,

visto l’art. 21 della legge 5 dicembre 1971 n° 1034

Considerato che il ricorso si appalesa ad un primo esame fondato, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’Associazione ricorrente nel corso della camera di consiglio

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopradescritta, con conseguente ammissione con riserva dell’associazione ricorrente alla procedura d’appalto in questione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale della sicilia – sezione staccata di catania sezione seconda, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell’esecuzione del provevdimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe,con gli effetti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania 7.11.2000 fto Il Presidente

Fto il Consigliere relatore

Fto il segretario

Depositata in segreteria il 11.11.2000

Fto il segretario

II

N° 167/01 Reg. Ord.

N° 134 Reg. Ric.

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Cons. Raffaele Carboni Componente

Cons. Paolo Turco Componente, estensore

Cons. Raffaele Tomasini Componente

Cons. Antonio Andò Componente

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella camera di consiglio del 1 marzo 2001

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n° 1034,concernente l’istituzione dei TAR

Visto l’appello proposto da

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ SOCIALE

In persona del legale rapp. pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Basile e Nunzio Currao e domiciliata per legge presso la segreterai di questo C.G.A.

Contro

L’ASSOCIAZIONE LA BETULLA, in persona del legale rapp. pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Scuderi e L. Barreca

E

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO, in persona del sinadaco pro-tempore

Per l’annullamento

Dell’ordinanza del TAR per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sez. II) n° 2337/00 del 11 Novembre 2000 relativa al ricorso n° 5163/00, riguardante: Servizio assistenza domiciliare agli anziani, che accoglie l’istanza di sospensione proposta in primo grado;

visto l’atto di appello e la documentazione allegata;

visto l’atto di costituzione in giudizio degli Avv.ti A. Scuderi e L. Barreca per l’Associazione La Betulla

udito il relatore Consigliere Paolo Turco e uditi altresì per la parte appellante l’Avv. C. Toscano su delega dell’Avv. S. Basile, l’Avv. A. Scuderi per l’Associazione La Betulla

Ritenuto che il bando richiede l’iscrizione nel registro delle imprese per le società, mentre l’associazione appellata ha natura giuridica diversa, e specificamente regolata da norme speciali

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale RESPINGE l’appello in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 1 Marzo 2001.

Fto PRESIDENTE, ESTENSORE, SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 2 marzo 2001

(Art. 55 legge 27.4.1982 n° 186)

fto Il Segretario della Sezione Giurisdizionale

(Dott.ssa Luciana Gugliotta)

—————————

Nota di L. Barreca

I Magistrati Amministrativi, con le due pronuncie cautelari annotate (ordinanza TAR n° 2337/00 confermata da Ord. CGA n° 1670/01), affermano chiaramente che le associazioni ONLUS, per svolgere la propria attività, ed anche per partecipare alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni, non debbono necessariamente esser iscritte alle camere di commercio.

Ne consegue che, qualora in un bando di gara sia inserita una simile previsione (ossia la comune richiesta di iscrizione alla CCIAA per i settori inerenti all’oggetto dell’appalto) , la stessa dovrà intendersi semplicemente non applicabile alle cd. “ONLUS” (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività è regolata da norme speciali.

Avvocato Lino Barreca

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento