Associazione professionale tra Avvocati e soggetto legittimato attivo a riscuotere il compenso

Scarica PDF Stampa
     Indice

  1. Introduzione
  2. La vicenda fattuale
  3. Legittimazione dell’associazione professionale a percepire i compensi se ciò risulta dall’atto costitutivo
  4. L’accertamento rimesso al Giudice di merito
  5. Relativamente ai compensi per prestazioni rese in sede penale, la domanda può essere proposta con rito sommario ordinario
  6. Il principio di diritto

1. Introduzione

Uno studio legale ha agito giudizialmente nei confronti di un ex cliente al fine di ottenere la liquidazione dei compensi spettanti ad uno degli associati.

Il debitore, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’associazione professionale, atteso che l’incarico era stato da lui conferito al singolo Professionista.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 22 luglio 2022 n. 22955, ha chiarito che un’associazione professionale, seppur priva di personalità giuridica, “rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.

Gli aderenti, difatti, possono attribuire all’associazione la legittimazione a concludere contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli associati e da questi curati.

Quando il Giudice di merito è chiamato a decidere sulla legittimazione attiva dell’associazione, deve accertare se gli accordi tra gli associati prevedano l’attribuibilità degli incarichi anche all’associazione e la spettanza all’associazione stessa dei compensi per gli incarichi conferiti agli associati.

La pronuncia è di indubbio interesse anche sotto un diverso profilo più squisitamente processuale.

Lo studio professionale aveva agito in giudizio ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. (rito sommario ordinario) e il Giudice di merito aveva ritenuto inammissibile la domanda di liquidazione limitatamente ai compensi per l’attività svolta in sede penale.

La Cassazione ricorda che una domanda diretta ad ottenere la liquidazione di compensi professionali relativi a prestazioni giudiziali penali “può essere veicolata nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c. essendo preclusa solo la proposizione del procedimento sommario speciale di cognizione” (ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011).

2. La vicenda fattuale

Uno studio legale ha evocato in giudizio ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. il cliente di uno degli associati al fine di ottenere la liquidazione dei compensi vantati per le prestazioni professionali civili e penali rese a favore del convenuto per un importo di circa Euro 20.000,00. L’associazione ricorrente ha illustrato che l’atto costitutivo della stessa disponeva che tutti i compensi per l’attività professionale svolta dai singoli associati fossero dovuti esclusivamente all’associazione professionale.

Nella controversia ha spiegato intervento volontario l’Avvocato a cui era stato conferito il mandato, il quale faceva proprie le difese svolte dall’associazione.

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato il difetto di legittimazione attiva dell’associazione atteso che egli aveva conferito il mandato al singolo legale, non già all’associazione.

Inoltre, il debitore ha eccepito l’inammissibilità del rito sommario di cognizione dal momento che erano presenti contestazioni sull’an e sul quantum.

Secondo il Tribunale adito, dalla documentazione allegata non risultava che il rapporto oggetto del contendere facesse capo all’associazione e riteneva prive di consistenza le previsioni dell’atto costitutivo di quest’ultimo, attinenti esclusivamente ai rapporti interni tra gli Avvocati dello studio.

Conseguentemente, la domanda dell’associazione veniva rigettata e il convenuto era condannato al pagamento in favore dell’Avvocato, limitatamente ai compensi relativi ai giudizi civili, mentre per quelli penali e amministrativi la domanda era ritenuta inammissibile.

In questo contesto, infatti, il procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 fa espresso riferimento all’art. 28 Legge n. 794/1942 e non comprende i compensi per i giudizi penali.

Si arriva dunque in Cassazione, avendo l’associazione proposto ricorso.

3. Legittimazione dell’associazione professionale a percepire i compensi se ciò risulta dall’atto costitutivo

La ricorrente lamenta che l’ordinanza gravata non abbia dato seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la legittimazione dell’associazione a percepire i compensi per l’attività svolta dagli associati, essa è processualmente legittimata a patto che fornisca la prova della legittimazione attiva conferita dai professionisti.

Nella fattispecie sottoposta al vaglio degli Ermellini, l’atto costitutivo dell’associazione disponeva che “gli incarichi professionali possono essere attribuiti ai soci o all’associazione, in ogni caso i relativi compensi spetteranno all’associazione” e che “gli incarichi professionali in corso, anche se conferiti singolarmente, vengono attribuiti all’associazione”.

La Suprema Corte ritiene dunque fondata la doglianza e censura la decisione del Tribunale, basata:

  • sulla circostanza che il mandato alle liti sia stato conferito al singolo Avvocato;
  • sulla mancanza della prova che il rapporto faccia capo all’associazione professionale;
  • sul fatto che le clausole dell’atto costitutivo abbiano rilievo solo nei rapporti interni tra gli Avvocati.

Tale impostazione si pone in contraddizione con la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui un’associazione professionale, anche se priva di personalità giuridica “rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici” (cfr. Cass. n. 2332/2022; Cass. n. 17683/2010).

Deve dunque essere considerato ormai superato il diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’associazione tra professionisti – come quella tra Avvocati – non assume la titolarità del rapporto con i clienti, dal momento che non si configura come un centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo (cfr. Cass. n. 15633/2006).


Volume consigliato


4. L’accertamento rimesso al Giudice di merito

Quando il Giudice di merito è chiamato a decidere sulla legittimazione attiva dell’associazione, egli deve accertare se gli accordi tra gli associati prevedano:

  • l’attribuibilità degli incarichi anche all’associazione;
  • la spettanza all’associazione dei compensi per gli incarichi conferiti agli associati.

Inoltre, il Giudice ha l’onere di:

  • individuare il soggetto cui è stato conferito l’incarico (ossia associazione o singolo professionista), a prescindere dalla procura alle liti;
  • verificare l’eventuale attribuzione all’associazione del potere di rappresentanza del singolo associato – a cui l’incarico sia stato direttamente conferito – in base agli accordi tra gli associati per la disciplina dell’attività comune.

Secondo il Codice Civile, l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36 c.c.). Gli aderenti possono attribuire all’associazione la legittimazione (i) a concludere contratti e (ii) ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli associati e da questi curati.

L’ordinanza impugnata non ha dato corretta applicazione ai richiamati principi.
Come risulta dalle clausole dell’atto costitutivo dell’associazione, prodotto in atti dalla ricorrente, è possibile che l’associato abbia attribuito all’associazione la legittimazione a concludere contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, compresa la facoltà di riscuotere crediti relativi all’incarico professionale conferito al singolo associato.

5. Relativamente ai compensi per prestazioni rese in sede penale, la domanda può essere proposta con rito sommario ordinario

La ricorrente lamenta, poi, il fatto che il Tribunale non abbia liquidato i compensi relativi all’opera svolta in sede penale basandosi sulla circostanza che il rito speciale ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/2011 riguardi unicamente i compensi relativi alla sfera civile.

Il ricorso in questione era qualificato come “ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.” e introduceva un procedimento sommario ordinario (e non speciale).

La Suprema Corte ritiene meritevole di accoglimento la censura ed osserva come il Tribunale adito abbia errato nel dichiarare inammissibile la domanda relativa ai compensi per le prestazioni rese in sede penale.

Una domanda diretta ad ottenere la liquidazione di compensi professionali relativi a prestazioni giudiziali penali, difatti, “può essere veicolata, come avvenuto nella specie, nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c. essendo preclusa solo la proposizione del procedimento sommario speciale di cognizione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14” (cfr. Cass. 6817/2021).

6. Il principio di diritto

La Suprema Corte considera fondati i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo, dunque cassa la decisione gravata con rinvio al giudice di merito il quale sarà chiamato a “nuovamente deliberare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale istante relativamente alla pretesa creditoria oggetto della presente controversia, procedendo, in particolare, sia all’individuazione del soggetto cui, a prescindere dal conferimento della procura ad litem, che riguarda solo i rapporti esterni, è stato conferito l’incarico professionale (associazione o singolo professionista), sia a verificare, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell’attività comune, l’eventuale attribuzione all’associazione del potere di rappresentanza, e della conseguente legittimazione a far valere in giudizio il credito al compenso maturato, del singolo associato cui l’incarico sia stato direttamente conferito”.

Volume consigliato

Sentenza collegata

124575-1.pdf 62kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Alessio Antonelli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento