Associazione per traffico di stupefacenti: chi è l’organizzatore?

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A chi spetta la qualifica di organizzatore all’interno di un’associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti

     Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

1. La questione

L’indagato era attinto da un provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale del riesame di Napoli nei suoi confronti, in quanto accusato di avere assunto un ruolo direttivo all’interno di una organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Ciò posto, avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, tra i motivi addotti, quanto al ruolo direttivo, sosteneva che il ricorrente si sarebbe limitato a ricevere la droga dall’esterno, suddividerla e smerciarla, anche con la collaborazione di altri detenuti in guisa che sarebbe mancato, nel caso di specie, quel ruolo gestorio dell’attività illegale e dell’altrui collaborazione, che invece è presupposto per l’assunzione della qualità di organizzatore, rilevandosi al contempo come contrastasse con l’ipotesi accusatoria lo scopo perseguito dall’indagato che, sempre ad avviso del legale, non era quello di alimentare gli introiti finanziari del gruppo, ma soltanto quello di ottenere in pagamento prodotti alimentari e di consumo.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il motivo summenzionato era reputato infondato in quanto, una volta citato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la qualifica di organizzatore, all’interno di un’associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo e tale deve ritenersi, in particolare, colui il quale svolga compiti di coordinamento dell’attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell’organismo criminale, pur non essendo necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all’associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione (in questi termini, tra molte altre analoghe, Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017), gli Ermellini, declinando siffatto criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, rilevavano come, secondo quanto emergeva dalla ricostruzione del Tribunale, l’odierno ricorrente curasse in prima persona le ordinazioni ai fornitori, provvedesse ai pagamenti attraverso collaboratori esterni, nonché gestisse la distribuzione all’interno del carcere, avvalendosi dell’ausilio di altri detenuti ai suoi ordini.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito a chi spetta la qualifica di organizzatore all’interno di un’associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

In tale pronuncia, difatti, è ivi postulato, come già rilevato sempre dalla Cassazione in una precedente sentenza, che la qualifica di organizzatore, all’interno di un’associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo e tale deve ritenersi, in particolare, colui il quale svolga compiti di coordinamento dell’attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell’organismo criminale, pur non essendo necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all’associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare, in relazione a tale fattispecie associativa delittuosa, se ricorra (o meno) siffatta qualifica.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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