Assegno sociale: requisiti per il riconoscimento del diritto

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L’INPS, Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile, con la circolare n. 131/2022, ha fornito delle delucidazioni normative circa il diritto all’assegno sociale. L’Istituto di Previdenza è intervenuto, data la complessità della disciplina nonché dalla prolifera evoluzione giurisprudenziale, per offrire chiarimenti in merito ai requisiti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
>>>Leggi la circolare n. 131/2022<<<

Indice

1. Chi può beneficiare dell’assegno sociale?

Il co. 6 dell’art. 3 (rubricato “Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale” della legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che:
1. abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019);
2. risiedano effettivamente e abitualmente in Italia;
3. possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Sono equiparati, ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, ai cittadini italiani:

  • a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”);
  • b) cittadini della Repubblica di San Marino;
  • c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
  • d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 è necessario l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale

Il co. 10 dell’art. 20 (rubricato “Disposizioni in materia contributiva” del suddetto decreto-legge n. 112/2008, nell’introdurre l’aggiuntivo requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce nessun criterio in merito alle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato.
Con la finalità di individuare i criteri utili volti a verificare il requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione, attesa la medesima ratio, l’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, inerente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La norma richiamata dispone che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

3. Le modalità applicative

In merito alle modalità applicative il decennio va suddiviso in due differenti lustri consecutivi verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nella seguente maniera:
1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nella circostanza in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, computati in seno al singolo lustro. In tale ipotesi il calcolo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno avrà decorrenza dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, seguente a tale interruzione;
2) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

4. Il sistema dei controlli

Il requisito riguardante la verifica della permanenza decennale continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in scrutinio, indipendentemente alla loro cittadinanza.
Necessario alla verifica del requisito in scrutinio, il cui onere della prova grava sul richiedente la prestazione, è l’individuazione della data di ingresso nel territorio nazionale da cui decorre il decennio di soggiorno legale e continuativo. Il, necessario, requisito di cui all’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, previsto indiscriminatamente per tutti i richiedenti l’assegno sociale, deve essere parimenti verificato, in capo ai potenziali beneficiari della prestazione, utilizzando lo stesso criterio indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Sicché, l’attestazione del requisito del soggiorno legale e continuativo almeno decennale, autocertificabile dall’interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, spetta alle Strutture territoriali mediante l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune. Qualora il predetto certificato evidenziasse l’assenza del requisito nell’arco decennale nonché situazioni di non continuità nelle date, le Strutture territoriali sono tenute a chiedere all’interessato ulteriore documentazione volta alla sussistenza del requisito (es. copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese).
Altresì, qualora la documentazione non risulti sufficiente, l’effettiva verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata attraverso la consultazione:
1. di archivi dell’Istituto (es. presenza di contributi inerenti un rapporto di lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza);
2. documentazione differente oltre a quella allegata alla domanda (es. copia dei contratti di utenze in Italia);
3. dati provenienti dall’Anagrafe comunale.
Giova ricordare che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Sicché, qualora vi sia continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo decennale deve ritenersi soddisfatto. Infine, si evidenzia che il requisito del soggiorno continuativo deve ritenersi soddisfatto qualora il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS territorialmente competente l’attestazione rilasciata dalla Questura, da cui si evince il regolare soggiorno sul territorio nazionale da almeno dieci anni.

Avvocato Rosario Bello

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