Aspirante amministratore di condominio, corso di formazione organizzato da un’associazione e status di consumatore. L’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile – introdotto dalla legge 220/2012, di riforma del condominio – precisa i requisiti di onorabilità e di formazione che deve possedere l’amministratore condominiale. Con riferimento ai secondi – riportati alle lettere f) e g) – si segnala che ciascun professionista deve avere conseguito (almeno) il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere frequentato corsi di formazione iniziale (e successivamente periodica) in materia di amministrazione condominiale. La norma citata stabilisce poi il principio per cui possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del Codice civile, seppure precisando che, in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi. Per approfondire tutti gli aspetti della legislazione sul condominio, consigliamo il volume “Manuale del condominio”.
Indice
1. Disciplina sullo svolgimento dell’attività formativa: il corso di formazione iniziale
La disciplina sullo svolgimento dell’attività formativa è contenuta nel Dm Giustizia 140/2014, entrato in vigore 9 ottobre 2014; l’art. 2, rubricato “Finalità della formazione e dell’aggiornamento”, indica in primo luogo quali siano gli obiettivi dell’attività formativa: “a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici; b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica; c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità”. Oltre al complesso di requisiti etici e morali, per intraprendere la professione di amministratore condominiale è obbligatorio, secondo il DM 140/2014, frequentare un corso di formazione iniziale, che dev’essere di almeno 72 ore. Il corso serve per offrire agli aspiranti professionisti un complesso di conoscenze tecnico-giuridiche, contabili, amministrative e gestionali, indispensabili per gestire un fabbricato in regime condominiale. Si tenga conto che la giurisprudenza di merito è stata costante nell’affermare che l’applicazione del Dm, ai fini formativi, è estensibile anche ai professionisti ordinistici (tra cui vanno compresi i commercialisti) che assumono il mandato dell’amministrazione condominiale (tra le tante, App. Bari, sez. VI, 27 gennaio 2021; Trib. Roma 9 gennaio 2017; Trib. Verona 13 novembre 2018). Per approfondire tutti gli aspetti della legislazione sul condominio, consigliamo il volume “Manuale del condominio”.
Manuale del condominio
Il Manuale è una guida completa per chi intende intraprendere l’attività di amministratore di condominio e per gli amministratori professionisti, che già affrontano le complesse e molteplici questioni immobiliari e condominiali.La prima parte si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.Il volume è stato altresì aggiornato con la vigente normativa in tema, tra gli altri, di:› assemblea telematica;› Riforma del Processo Codice di Procedura Civile e forme di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022);› superbonus e bonus edilizi;› misure antincendio;› equo compenso per le professioni non organizzate in ordini e collegi (legge 49/2023);› potabilità delle acque (D.Lgs. 18/2023).Nell’apposito spazio online, è infine disponibile una raccolta di formule personalizzabili, utilissime per redigere i più importanti atti della pratica condominiale.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale condominio e locazioni). Presidente della FNA, Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia.
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2. Aspirante amministratore che si iscrive al corso di formazione iniziale e disciplina a tutela del consumatore
Un’aspirante amministratore di condominio aderiva ad un’associazione, richiedendo di partecipare ad un corso di formazione riservato agli associati, e, pagata la quota annuale di € 260,00, sottoscriveva lo statuto, iscrivendosi all’associazione. Nel contratto stipulato con l’associazione era contenuta una clausola che prevedeva il tacito rinnovo dell’adesione in assenza di recesso tempestivamente esercitato. Successivamente l’associazione chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto al nuovo associato il pagamento della somma di € 280,00, in ragione del tacito rinnovo della adesione all’associazione, stante l’assenza di tempestiva disdetta. L’aspirante amministratore si opponeva a tale provvedimento. Il Giudice di Pace revocava il decreto, ritenendo infondata la pretesa creditoria in ragione del carattere vessatorio della clausola che prevedeva il tacito rinnovo dell’adesione in assenza di recesso tempestivamente esercitato; il giudicante rilevava l’inefficacia di tale clausola in quanto non era stata specificamente approvata per iscritto e non aveva costituito oggetto di specifica trattativa. Secondo lo stesso giudice doveva trovare applicazione la normativa a tutela del consumatore perché l’associazione non aveva provato che il neo-iscritto aveva utilizzato il corso di formazione nell’esercizio della sua attività lavorativa. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha ribaltato la decisione di primo grado, precisando che non può qualificarsi “consumatore” la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale (cioè per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l’esercizio di tale attività. Tale tesi è stata confermata dalla giurisprudenza dell’Unione. Infatti, la Corte di giustizia CE, chiamata ad interpretare l’art. 13, comma 1 e art. 14, comma 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha, statuito che soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole. Il Giudice d’appello, quindi, non ha ritenuto corretto il richiamo alla normativa in materia di tutela del consumatore, che non è operante nel caso di specie, non potendo l’opponente essere qualificato come tale. Pertanto, in accoglimento dell’appello, è stata riformata la sentenza impugnata e, conseguentemente, rigettata la proposta opposizione al decreto ingiuntivo (Trib. Roma 24 settembre 2024, n. 14440).
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