Aspetti di prevenzione civilistica della violenza di genere nel diritto transnazionale. Strumenti di “soft law” ed atti ad efficacia coattiva

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Premesse ed inquadramento-il concetto di “soft law”

Questo approfondimento è incentrato  sul se e sul come, anteriormente all’applicazione della legge, sia  possibile una concreta attività di prevenzione, ed in caso di risposta affermativa, valuteremo ed analizzeremo gli strumenti più efficaci che gli ordinamenti anche  sovranazionali ci forniscono.

La violenza di genere (1) che nel contesto endofamiliare veicola ,costituendone il substrato,  la violenza assistita (2) ha  assunto oggi caratteristiche di intensità  tali da poterla qualificare come sorta di pandemia, ma l’applicazione di norme e sanzioni rivestenti mero carattere riparatorio di comportamenti antisociali purtroppo già consumati, può e deve esser preceduta da adeguati criteri di prevenzione. In tal senso l’applicazione contestuale di ‘leggi morbide’ con norme cogenti, può fornire adeguata risposta.

“Il” (non “la”) soft law (lett. “legge morbida”), ben lungi dal rappresentare un diritto attenuato, ovvero una semplice tecnica di regolamentazione,  al contrario esprime un insieme di strumenti ideati e plasmati dai varii attori pubblico-istituzionali presenti nei differenti ordinamenti giuridici, al fine di riuscire a gestire i complessi cambiamenti dell’attuale società globale che altrimenti sfuggirebbero al controllo prima politico e successivamente giuridico (3).

Sostanzialmente il soft law può essere concretamente definito come uno sviluppo di tecniche e fonti di produzione giuridica alternative o, meglio, integrative rispetto a quelli tradizionalmente conosciuti e globalmente inquadrabili negli schemi della c.d. “hard law”.

Emanati da organizzazioni internazionali o supernazionali : organizzazione delle nazioni unite, assemblea generale dell’o.n.u., oms-organizzazione mondiale della sanità-, consiglio d’europa per citare alcune tra le principali autorità produttive di soft law, assumono di volta in volta la forma di accordi interistituzionali,  carte (charters), codici di condotta (codes of conduct), comunicazioni, convenzioni, dichiarazioni (decleretions), linee-guida (guidelines), pareri, piani di azione (plains of action), raccomandazioni, regole modello (model rules), risoluzioni.(4)

Caratterizzati spesso da elementi di urgenza, tali atti disciplinano singole aree di condotta di altrimenti difficile armonizzazione per la loro complessità e la delicatezza delle tematiche, concernenti il più delle volte la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (vita, salute, integrità, parità, libertà, rispetto).

Gli atti e gli strumenti di soft-law vincolando gli stati aderenti ad adottare precise norme di comportamento sia di prevenzione che di sanzione, obbligano le singole compagini statali a legiferare in quella specifica direzione.

Quantunque sembri un controsenso, ad attenta lettura il soft law è ben più law di quanto non sia soft, adoperando un pugno di ferro dentro un guanto di velluto per l’effettiva produzione di effetti giuridici.

I principali interventi  sono volti a prevenire e contrastare la violenza di genere, e la violenza assistita, definite senza falsi allarmismi da un fondamentale rapporto dell’organizzazione mondiale della sanità –agenzia generale dell’ono per la salute-come “un problema di salute di proporzioni globali enormi”

Devastante infatti è l’impatto sulla vita e sulla integrità , impressionante la statistica (5)

Aree più colpite riguardo ad abusi dal proprio partner

sud est asiatico: 37,7% secondo dati raccolti dal bangladesh, timor est, india, myanmar, sri lanka, thailandia.

-est del mediterraneo: 37% secondo i dati raccolti da: egitto, iran, iraq, giordania, palestina.

-africa: 36,6% secondo dati raccolti in  botswana, camerun, repubblica democratica del congo, etiopia, kenya, lesotho, liberia, malawi, mozambico, namibia, rwanda, sud africa, swaziland, uganda, tanzania, zambia, zimbabwe.

Riguardo agli abusi su donne maggiori di 15 anni di età, subìti dal proprio partner o da sconosciuti, o da entrambi, il tasso di diffusione è il seguente:

  • *africa-45%
  • *est del mediterraneo-36,4%
  • *americhe (nord-centro-sud)-36,1%
  • *paesi ad alto reddito-32,7%
  • *ovest del pacifico-27,9%
  • *europa-27,2%

Successione di norme nel tempo

Fondamentale  è la convenzione delle nazioni unite, siglata a new york il 18 dicembre 1979, sotto forma di “trattato universale aperto” (6) sulla “eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna”, ratificata in italia con la legge n. 132 del 1985 la quale, prendendo aperta posizione sul diritto all’eguaglianza, getta le basi per gli imminenti, più incisivi interventi di prevenzione della violenza di genere.

Nel 1986, la risoluzione onu n. 52 sulla “prevenzione dei reati e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne”, dichiara la volontà di eliminare e condannare aspramente tutte le forme di violenza contro le donne, esortando gli stati membri ad adottare appropriate misure, anche di ordine processuale”.

Ecco quindi un ulteriore esempio di atto seppur non cogente, tuttavia perfettamente idoneo a produrre attraverso una sollecitazione, effetti giuridici di prevenzione.

Più incisiva la dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne  n. 48/104, emanata  dalle nazioni unite il 20 dicembre 1993 all’interno della quale-articolo 5– “gli organismi e le agenzie specializzate nel sistema delle nazioni unite dovranno: a)—incoraggiare la cooperazione internazionale e regionale allo scopo di definire strategie regionali per combattere la violenza, scambiando esperienze e finanziando programmi relativi all’eliminazione della violenza contro le donne; b)- promuovere riunioni e seminari allo scopo di creare ed aumentare la consapevolezza tra tutte le persone riguardo alla questione dell’eliminazione della violenza contro le donne…(omissis), d)- includere nelle analisi sulle tendenze e i problemi sociali preparate dalle organizzazioni e dagli organismi del sistema delle nazioni unite…ricerche sulle tendenze della violenza contro le donne”…..f)- promuovere la formulazione di linee guida o di manuali relativi alla violenza contro le donne”.

Di poco successiva la dichiarazione di pechino e la piattaforma di azione approvata dalla iv conferenza mondiale dell’onu sulle donne tenutasi a pechino p.r.c. dal 4 al 15 settembre 1995 (7), contenente espresse previsioni denominate ‘obiettivi strategici’, volte ad  adottare misure speciali per eliminare la violenza contro le donne, particolarmente quelle in situazioni di vulnerabilità, come le donne giovani, le rifugiate, le profughe anche all’interno del proprio paese, le donne disabili e le donne emigranti inclusa la applicazione delle leggi vigenti e la approvazione ove opportuno, di nuove leggi” (obiettivo strategico d-1); “promuovere la ricerca, la raccolta di dati e la compilazione di statistiche in particolare per ciò che concerne la violenza domestica…incoraggiare la ricerca sulle cause, la natura, la gravità e le conseguenze della violenza contro le donne e sull’efficacia delle misure di prevenzione e di riparazione” (obiettivo strategico d.2-129 sub a); “incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa a esaminare gli effetti degli stereotipi sessuali, in particolare quelli perpetuati dalle pubblicità commerciali, che favoriscono la violenza contro le donne e la diseguaglianza, e come essi siano trasmessi alle diverse età della vita e prendere le misure necessarie per eliminare queste immagini negative allo scopo di promuovere una società senza violenza” (obiettivo strategico d.2-129 sub d).

Specifiche  iniziative da assumere pongono l’attenzione (obiettivo strategico d-3) al traffico delle donne e delle bambine per la prostituzione, ai matrimoni forzati ed al lavoro forzato -d-3, 130 a), b)-. Si parla infine (obiettivo strategico e, 131 e seguenti) della sistematica violazione dei diritti fondamentali delle donne in situazioni di conflitto armato sotto forma di stupro delle donne in tempo di guerra.

Un linguaggio severo, se vogliamo bellico, ma pur sempre  “soft law” che opera in questo caso con una precisa analitica pianificazione. Forse una contraddizione intrinseca? Tutt’altro, se proprio consideriamo quelle cifre- da un lato l’entità percentuale della violenza di genere nel mondo nelle sue multiformi componenti, e dall’altro  la prevenzione, come  una serie ininterrotta di schemi e vincoli fortemente compenetrati (8).

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Nello specifico-situazione europea

Gli atti di maggior rilievo emanati dal consiglio d’europa sono: la raccomandazione rec del consiglio dei ministri agli stati membri adottata il 30 aprile 2002 sulla protezione delle donne dalla violenza, e la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal comitato dei ministri del consiglio d’europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l’11 maggio 2011 ad Istanbul.

Il primo è un tipico provvedimento di soft law dalla portata semplicemente esortativa, mentre il secondo riveste una  natura prettamente vincolante.

La raccomandazione rec 2002.5, preceduta da una lunga fase di monitoraggio delle cause e delle forme nelle quali il fenomeno si articola, è caratterizzata dai principi di: a)- universalità e b)- indole multiforme (9).

Invero rappresenta il primo strumento internazionale che ha proposto a livello europeo una strategia globale per prevenire la violenza e proteggerne le vittime, ponendosi come  una misura legislativa nodale nella lotta al fenomeno.

Nell’allegato alla raccomandazione, al punto 2, il consiglio d’europa stabilisce che “e’ responsabilità ed interesse degli stati, che dovranno farne una priorità delle loro politiche nazionali, garantire alle donne il diritto di non subire alcuna violenza di qualsiasi natura e chiunque ne sia l’autore”.

Il testo  non si limita ad affrontare problematiche afferenti ad alcuni ambiti sociali o culturali come l’appartenenza a certe minoranze ovvero a determinati classi sociali, ma copre tutte le classi e le persone di qualsiasi età, formazione sociale, etnia, religione.

L’impatto della “rec 2002.5” nel suo valore di impulso prevalentemente sollecitatorio, ha portato a più che tangibili risultati sul piano delle legislazioni nazionali degli stati membri, con un effetto di ‘influence’ di natura culturale capace di condizionare sensibilmente le successive scelte politiche in ambito sociale.

E la   convenzione di istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza della donna e la violenza domestica, ne costituisce il corollario ed il  frutto, recependo pienamente i princìpi elaborati dalla giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo e gli artt. 2, 3, 14 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Analisi dettagliata dalla formazione all’evoluzione

  a)-formazione

Entrata in vigore l’1/8/2014 nella forma di ‘Soft Law del Trattato Aperto’, alla data del 18 Agosto2019 la Convenzione  è stata firmata da  46 Paesi membri del Consiglio d’Europa di cui  14 non appartenenti all’Unione Europea (precisamente: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Nord Macedonia, Georgia, Principato di Liechtestein,  Montenegro, Repubblica di Moldavia, Repubblica di San Marino, Serbia, Turchia, Ucraina),  1 Organizzazione Internazionale (Unione Europea, con firma del 13/6/2017) ed aperta in attesa di firma a 5 Stati sovrani non appartenenti al Consiglio d’Europa (Canada, Giappone,Messico, Santa Sede , Stati Uniti d’America). 12 aderenti, tuttavia, non hanno ancora fatto seguire alla firma l’indispensabile ratifica quindi quella fase che  conduce alla formalizzazione di un trattato internazionale rappresentata dall’istituto giuridico attraverso  il quale uno Stato fa proprii gli effetti di un accordo-convenzione o trattato concluso dal proprio rappresentante munito di poteri.

-Tre  sono i  princìpi cardine dell’ambizioso obiettivo: Prevention, Protection, Prosecution (Prevenzione, Protezione, Perseguimento dei colpevoli) la cui  realizzazione anche solo parziale  riuscirebbe a ridurre in maniera sensibile la casistica dei reati riconducibili alla violenza contro le donne, quantunque non si possa negare l’esistenza di particolari resistenze nelle aree e  situazioni in cui gli episodii di abuso vengono percepiti dalla comunità di appartenenza come ‘frutto di consuetudini sociali’.

Nell’accezione,  si allude al fenomeno delle pratiche interculturali quali: le spose-bambine, le mutilazioni genitali femminili, la gravidanza forzata, gli aborti selettivi, che vengono giustificati da codici di condotta basati su desueti e brutali stereotipi culturali.

Ci si riferisce ai cosiddetti  “reati culturalmente motivati” quindi  connessi ad una particolare cultura o concezione religiosa, in forza della quale gli autori ritengono che i motivi del loro comportamento angitiuridico ed antisociale debbano essere valutati alla stregua del proprio  credo o consuetudine sociale, invocando pertanto una sorta di esimente ovvero una “CULTURAL DIFENCE”.

A titolo esemplificativo senza ricorrere ad ancestrali codici d’onore, proprio tra i Paesi firmatari di Istanbul abbiamo l’Albania ove tuttora presso larghe fasce di popolazione sottolineiamo  rurale, vige il Kanun-il più importante codice consuetudinario orale  risalente al Secolo XIV, peraltro ancora radicato nel paese al  momentodella sua indipendenza (1912), ed attualmente in fase di preoccupante recrudescenza soprattutto ad opera delle  generazioni nate o cresciute nell’imminenza e successivamente al crollo dei regimi socialisti.

Gli episodii di ‘comportamenti culturalmente orientati’ vi si trovano largamente essendo la consuetudine del Kanun ed in particolare il sistema familiare in esso contemplato, di tipo archeopatriarcale composto da nuclei di famiglie allargate con a capo il maschio più anziano, e con matrimonii-strumento per stabilire alleanze tra famiglie e clan.

Intuitiva l’assenza di qualsivoglia forma di dissenso della ragazza verso una unione combinata e, conseguen-temente, l’esistenza di ampie sacche di violenza psicologica e fisica  nei confronti delle giovani donne che osavano ribellarsi.

b)- obiettivi

Indispensabile per sommi capi descrivere gli obiettivi della convenzione. Essi, articolati in cinque categorie dell’articolo 1, sono:

proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire, eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;-contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi-predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;-promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; –sostenere e assistere le organizzazioni e le autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

c)-definizioni ed ambito di applicazione. Considerazioni  sulla complessa situazione in Ucraina

All’articolo 3, sub a-b-c-d-e-f si delineano gli ambiti di applicazione. ‘violenza nei confronti delle donne’ cpv. A, ‘violenza domestica’ cpv.b, ‘genere’ cpv c, ‘violenza contro le donne basata sul genere’ cpv d, ‘vittima’ cpv e, ‘donne’ cpv f. In ‘f’ per donne si intendono a buon diritto “anche le ragazze di meno di 18 anni”.

la convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato”. Può essere utile notare che tra i paesi firmatari abbiamo  l’ucraina che effettivamente aderì il 7 novembre 2011 ma ad oggi non ha  ritenuto ratificare la convenzione.

la confinante federazione russa quantunque membro del consiglio d’europa, non risulta nell’elenco dei paesi aderenti, ed in conseguenza di ciò l’analisi assume ben diversi e sconcertanti connotati.

La specifica sullo status giuridico di ucraina e russia in materia di violenza di genere, violenza domestica e connessa violenza assistita assume quindi una fosca portata che si estende ben oltre ogni ragionevole obiet-tivo di  ‘prevenzione’ costituendo un precedente  di rara e difficile soluzione.

-la crisi della crimea” che portò all’esito di un referendum  alla annessione ‘de facto’ della penisola ucraina alla fed.russa, ebbe luogo tra il 23 febbraio ed il 19 marzo 2014, mentre la c.d. “rivolta dell’ucraina orien- tale” (sostanzialmente la guerra civile che ancor oggi vede contrapposti i filo-russi nelle autoproclamate autonome città dell’est ucraina, al resto del paese) iniziò con la massiccia occupazione da parte di truppe

Mercenarie, delle aree fortemente urbanizzate  gravitanti attorno alle grandi città ucraine di: donetsk, lugansk, charkiv e la creazione di 2  repubbliche indipendenti: donetsk  e  lugansk  il 14 maggio 2014.

l’entrata in vigore della convenzione di istanbul avvenne poco dopo e come detto  l’1/8/2014. La reazione alla secessione fu l’immediato intervento dell’esercito di kiev per ricomporre l’insurrezione.

Tuttavia, non avendo da un lato   la Federazione Russa siglato la Convenzione di Istanbul (che previene ed elimina la violenza contro le donne e la violenza domestica……in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato), ma  avendo dall’altro l’Ucraina semplicemente  siglato e non ratificato Istanbul 2011-14, poniamoci più di un  serio interrogativo sulle sorti delle vittime di  violenza di genere e di quella domestica  tanto nella parte occidentale del Paese quanto nelle zone orientali secessioniste del bacino industriale ‘Dombass’, le quali sarebbero , riepiloghiamo: tutelate dalla violenza di genere, tutelate dalla violenza domestica, sia in pace che  in caso di conflitto armato ma cui non si applica la Convenzione di Istanbul da un versante per la mancata adesione della Federazione Russa, e contemporaneamente dall’altro per la mancata sua ratifica da parte della Repubblica di Ucraina.

L’incolmabile vuoto normativo -ma ben  possiamo considerarlo un paradosso giuridico sopranazionale, di-plomatico e ciò che più conta umano– che ne è derivato, sta delineando una situazione estremamente preoccupante e di ardua soluzione nell’instabile area sol considerando la contiguità geografica dell’ucraina  con l’unione europea (10).

 d)- forme e modalità di prevenzione

L’intero capitolo iii incentrato sul concetto di: “prevenzione”, si dipana attraverso gli  articoli:  da 12 a 17,  rispettivamente: obblighi generali (art.12), sensibilizzazione (art.13), educazione (art.14), formazione delle figure professionali (art. 15), programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento (art.16), partecipazione del settore privato e dei mass-media (art.17).

E, puntualmente, assistiamo ad un apparente (invertiamo i termini) law-soft che tuttavia nel contempo dispone una serie di obblighi.

Nei  cinque  paragrafi-commi vengono imposte: le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o sui modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini;  –adottate le misure legislative..necessarie per impedire ogni forma di violenza  commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

Si incoraggiano  tutti i membri della società ed in particolar modo gli uomini ed i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della convenzione;  è fatto obbligo di vigilare affinchè la cultura, gli usi, i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possano in alcun modo essere utilizzati per giustificare atti di violenza; si prescrive infine di adottare le misure necessarie per promuovere programmi ed attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Soffermiamoci in particolare su alcune disposizioni di indubbia rilevanza nell’ampio concetto di tutela e prevenzione.

articolo 13.1. Sensibilizzazione.

le parti promuovono o mettono in atto regolarmente e ad ogni livello programmi di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza di tutte…le forme di violenza oggetto della convenzione e delle loro conse- guenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle

-articolo 15.1 -formazione delle figure professionali.

Ovviamente la realizzazione dei programmi non può prescindere da una adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori delle violenze. E non a caso, visto che tra gli obiettivi vi è quello di prevenire la vittimizzazione secondaria.

Trattasi del tentativo di rendere la vittima di violenza, colpevole della sua stessa aggressione. Caratteristica questa che con maggior frequenza si trova nei crimini a sfondo sessuale e nei crimini d’odio. Restando in tema, abusi e violenze sarebbero conseguenza diretta del comportamento della vittima (flirt) piuttosto che dell’abbigliamento indossato.

Il post-crime victimization contro cui peraltro l’assemblea generale dell’onu aveva già preso aspra posizione nel 1985, a tutti gli effetti rappresenta una violenza che si sovrappone a quella originaria.

E la semplice consecuzione temporale: -supposto atteggiamento della vittima (fattore scatenante), aggres- sione (fatto) porta inesorabilmente al tragico effetto sul nesso causale tra l’episodio e l’addebitabilità alla vittima. Ad esempio, una persona sopravvissuta allo stupro può essere socialmente percepita come deterio- rata per aver perso la verginità indipendentemente dalle cause.

quindi rinnegata dalla famiglia d’origine, poi allontanata dal contesto sociale, interdetta dal matrimonio ovvero specularmente costretta al divorzio, finanche uccisa (in alcune culture, solitamente ad opera di un maschio diretto congiunto, più spesso un fratello) per riscattare l’onore.

Fino ad un passato nemmeno troppo remoto, alla vittima sopravvissuta prima allo stupro talvolta al tentativo di omicidio d’onore, privata del tessuto sociale e familiare d’appartenenza, restava la prostituzione od il mendicio, salva l’unione-matrimonio con lo stesso aggressore.

15.2-“le parti incoraggiano ad inserire nella formazione di cui al pagagrafio1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione”

Un taglio essenzialmente pratico, ancora un preciso piano che prosegue negli articoli:

16-(programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento)

-17-(partecipazione del settore privato e dei mass-media)

16.1 “le parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti”.

Anche qui gli  input sono forti ed incisivi: incoraggiare, prevenire, modificare.

16.2 “le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale”.

Insomma, quantomeno se i programmi di prevenzione non sortiscono gli esiti sperati, nondimeno si è –concedete  il gioco di parole- prevista la prevenzione di comportamenti recidivanti, e (16.3),  “nell’adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime”.

Infine, almeno per ciò che concerne la prevenzione attraverso le nuove tecnologie, istanbul all’ articolo 17-partecipazione del settore privato e dei mass-media, così dispone:

17.1 “le parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ed i mass-media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto delle loro dignità”.

Con ottime prospettive in un mondo sempre più votato alla globalizzazione ed alla spinta mediatica, istanbul  ha prestato la giusta attenzione ai mezzi di informazione specie quelli ad alto contenuto tecnologico.

17,2 “le parti sviluppano e promuovono in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell’informazione e della comunicazione che permette l’accesso a contenuti degradanti, potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento”.

Considerazioni conclusive

Possiamo veramente  definire “soft-law” un complesso di norme sopranazionali che adottano come accennato,  concetti e vocaboli degni di tecniche di combattimento e, se vogliamo, militari?

Le fraseologie contenute nella dichiarazione di pechino e piattaforma d’azione  come “eliminazione”, “combattere”, “task-force”, troverebbero più logica sede ne ‘il principe’ di machiavelli e nei manuali e trattati di strategia piuttosto che all’interno di un testo universitario.

Le cifre dei destinatarii intesi nell’accezione di stati firmatari sono degne di attenzione, titaniche in numero di individui-cittadini.

-convenzione onu 18 gennaio 1979 a favore dell’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne:

5 continenti

99 stati firmatari

189 ratifiche successive

-convenzione di Istanbul:

-2 continenti

-44 stati firmatari

-642.256.000 cittadini

Gli strumenti di “soft-law” in entrambe le accezioni –non cogenti- ovvero come abbiamo potuto gradual- mente  vedere, cogenti, sono e saranno sempre più efficaci apparati per regolamentare ogni assetto dello scibile e del governabile umano.

L’italia ha ratificato la convenzione di Istanbul con la l. 27 giugno 2013 n.  77, ma le cifre ci suggeriscono ancora cautela.

Seppur vero secondo l’ agenzia per i diritti fondamentali della u.e. su “repubblica” del 2 marzo 2017 che nel nostro paese le donne vittima di violenza fisica o sessuale dai 15 anni in poi sono il 27% a fronte del 52% in danimarca, del 52% in finlandia, non possiamo negare che l’effetto istanbul  inteso come obiettivi, si intravvede solo impalpabilmente (nella specie il rapporto bes 2016 parla di persistente gravità della situa- zione relativa al contesto familiare in cui avvengono gli omicidi delle donne).

Non deve condurre a facili illusioni  una bassissima percentuale di violenze di genere in polonia firmataria di istanbul, 19% di segnalazioni nel 2016 secondo i dati forniti  dall’ agenzia per i diritti fondamentali della u.e., dovendo tenere in debito conto che nei paesi già ‘oltrecortina’ dell’europa centrale ed orientale i bassi tassi sono una eredità del socialismo reale – ideologia pertanto negazionista della violenza familiare giacchè uno degli obiettivi delle ideologie  era quello di realizzare l’eguaglianza tra l’uomo e la donna.

E non è quindi un caso  che la duma (assemblea rappresentativa ed elettiva del parlamento russo) il 7 febbraio 2019 ha approvato un emendamento al codice penale volto a ridurre considerevolmente la pena da infliggere agli autori di violenze domestiche su donne e bambini.

Le percosse  che procurano dolori fisici ma non lesioni pesanti e durature, che nella costanza della normativa preesistente erano punite con 2 anni di reclusione, vengono ora sanzionate con una semplice multa nell’equivalente in rubli di € 500,00 in alternativa all’arresto sino ad un massimo di quindici giorni, costituendo peraltro  un reato nella residuale ipotesi in cui  l’accusato sia già stato condannato nello stesso anno per un analogo episodio.

La federazione russa non solo non ha aderito alla convenzione di istanbul, ma  si  è inesorabilmente indiriz- zata verso un marcato processo di  depenalizzazione in materia.

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Note e bibliografia

1)-osserviamo che l’analitica descrizione della violenza di genere e di quella domestica  è contenuta proprio all’interno di un provvedimento di soft-law con precisione nell’articolo ‘1’ della “declaration on the elimination of violence against women” adottata dall’assemblea generale delle nazioni unite in new york il  20 dicembre 1993. Secondo il testo in esame  i comportamenti si identificano in “..ogni atto di violenza fondata sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizioni o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengono nel corso della vita pubblica e privata..”.

2)-l’associazione cismai-coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso dell’infanzia-e l’onlus save the children italia, hanno definito la violenza assistita come “il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica,  sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. “save the children italia onlus”  riporta che nell’arco temporale 2009-2014 427.000 minorenni hanno vissuto la violenza dentro le mura domestiche.

3)- in italiano sono state proposte nel tempo espressioni quali “diritto debole”, “diritto flessibile”, “diritto mite” che non hanno raggiunto né la diffusione né l’accettazione della locuzione inglese. Il portoghese giuridico  al contrario, privilegia all’anglosassone “soft-law” il vocabolo “quase direito”.

4)-lo statuto della corte internazionale di giustizia del 26 giugno 1945 –articolo 38 comma 1–contempla  l’obbligo di far applicare:-le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli stati in lite (cpv. A); –la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto (cpv. B); -i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili (cpv. C). L’evidenziazione del secondo capoverso è d’obbligo visto che rappresenta l’embrione dei futuri atti tutti di soft-law.

5)-fonte. “global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and no-partner sexual violence”. Autori: organizzazione mondiale per la sanità-who-, london school of hygiene and tropical medecine, south african medical resarch council. Tabelle 2-3-5. Ginevra, 2013. Il rapporto composto di 51 pagine, presenta per la prima volta  l’analisi sistematica globale basata su dati scientifici, delle due forme di violenza di genere. La prima (intimate partner violence) ad opera del compagno non necessariamente convivente, la seconda (non-partner sexual violence) perpetrata da soggetti terzi al rapporto di coppia.

6)-nel diritto internazionale si parla di trattato ‘aperto’ quando è ammessa la possibilità che entrino nuovi partecipanti anche successivamente alla sua adozione (esempi: il trattato di roma istitutivo della comunità economica europea, il trattato di maastricht istitutivo dell’unione europea), mentre i trattati ‘chiusi’ non permettono di aumentare o diminuire il numero di aderenti (ad esempio il trattato siglato all’aia il 3 febbraio 1956 che istituì l’unione economica e doganale del benelux  composta esclusivamente dai paesi bassi, belgio e lussemburgo).

7)-le cinque conferenze mondiali sulle donne tenutesi a città del messico (1975), copenhagen (1980), nairobi (1985), pechino (1995), new york (2000), milano (2015) sono state convocate dalle nazioni unite al fine di inviduare obiettivi comuni e piani di azione per il progresso della condizione femminile, nel rispetto ed ottemperanza della dichiarazione universale dei diritti umani adottata e proclamata dal’assemblea generale dell’onu con la risoluzione 217/a iii del 10 dicembre 1948-preambolo ed articoli 1-2-3-7.

8)-per un’esauriente analisi su pechino 1995 ci si riporta a “pechino + 5. Punto della situazione: diritti umani delle donne”, di charlotte bunch. Traduzione tratta dal testo “holding on the promise”, ed. Cynthia meillon-ergodebooks, pubblicato in prima edizione nel 2001 dal ‘center for women’s global leadership’.

9)-l’avvocato antonella anselmo del comitato promotore ‘se non ora quando?’ nell’articolo “strumenti legali europei e degli stati membri per la prevenzione e repressione della violenza contro le donne e la violenza domestica” in: rassegna dell’avvocatura dello stato, 2013, 3, 70, puntualizza il concetto di ‘indole multiforme’ nelle molteplici sfaccettature ed aspetti attraverso cui  si estrinseca ogni comportamento violento, a partire dalle percosse e lesioni sino alla sfera psicologica per estendersi gradualmente ad aspetti nei quali,  apparentemente, il corpo e la mente non vengono toccati. Ci riferiamo in particolare ai riflessi economici.

10)-la giornalista e fotografa francese freelance marie-alix détrie nell’articolo del 27 marzo 2017 “nessuno parla delle vittime di stupro nella guerra in ucraina” e nel successivo del 5 febbraio 2019 “le violenze sessuali in ucraina e il lungo cammino verso la giustizia” entrambi pubblicati sulla rivista settimanale italiana ‘internazionale-notizie dall’italia e dal mondo’, offre un crudo affresco di quel che succede. La reporter riferisce di sistematiche violenze sessuali sulla linea del fronte, tanto ad opera delle milizie ucraine (in particolare nella cittadina di krasnohorikva situata a tre chilometri dalle linee nemiche ma nel territorio controllato dalle forze di kiev) quanto da parte delle unità militari filorusse secessioniste. Incontrollata ed incontrollabile secondo “zero impunity”-progetto d’inchiesta internazionale per documentare e denunciare l’impunità di cui godono i responsabili di violenze sessuali in contesti di guerra-la pratica della cessione in dono  sotto l’apparente forma  di un ‘arruolamento provvisorio’di donne e ragazzine anche dell’età di 12-13 anni, ai militari al fronte di entrambi gli schieramenti, per soddisfare i loro bisogni o per ricompensarli di particolari successi in combattimento. In questo è impossibile non trovare  forti analogie con il fenomeno dei ‘bambini soldato’ comprendente secondo l’unicef  anche le ragazze reclutate per fini sessuali, che caratterizzarono numerose guerre civili africane tra la fine del secolo scorso ed i primi cinque anni di questo: liberia, sierra leone, ruanda, burundi.

Avv. Fabrizio Seghetti

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