Ascolto del minore nei procedimenti familiari: quando il giudice può ometterlo?

L’ascolto del minore nei procedimenti di affidamento e regolamentazione dei rapporti genitoriali è un diritto fondamentale.

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L’ascolto del minore nei procedimenti di affidamento e regolamentazione dei rapporti genitoriali è un diritto fondamentale sancito dal diritto internazionale e nazionale. Tuttavia, può il giudice decidere di non ascoltare il minore in determinate circostanze? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4561/2025, ha affrontato questa questione, chiarendo i criteri con cui il giudice può motivare l’esclusione dell’audizione del minore. Il caso esaminato offre spunti di riflessione sulle implicazioni della Riforma Cartabia e sul margine di discrezionalità dei giudici in questi delicati procedimenti. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 4561 del 21-02-2025

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Indice

1. Il caso esaminato: controversia sull’affidamento


La vicenda giudiziaria nasce da una disputa tra due genitori separati in merito all’affidamento e al mantenimento dei figli.

  • Il Tribunale di primo grado aveva disposto l’affidamento condiviso e una permanenza alternata dei figli tra i due genitori, stabilendo anche un contributo di mantenimento a carico del padre.
  • La madre aveva impugnato la sentenza per ottenere un aumento del mantenimento e una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza.
  • Il padre aveva proposto appello incidentale, chiedendo una modifica dell’affidamento con alternanza settimanale e il pagamento diretto del mantenimento.

La Corte d’Appello aveva parzialmente modificato la sentenza di primo grado, aumentando l’importo del mantenimento e variando leggermente i tempi di collocazione dei minori. Tuttavia, aveva deciso di non disporre l’audizione dei minori, ritenendola superflua e non conforme al loro interesse.
Contro questa decisione il padre ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata audizione avesse violato il diritto dei figli di esprimere la propria opinione. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

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2. Ascolto del minore: un obbligo assoluto?


L’ordinanza della Cassazione ha offerto un’analisi approfondita sulla disciplina dell’ascolto del minore, esaminando sia il quadro normativo vigente che i principi sanciti dalle convenzioni internazionali.
Le norme di riferimento

  • Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (art. 12): riconosce il diritto del minore capace di discernimento a esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti che lo riguardano.
  • Codice civile (art. 315-bis): stabilisce che il minore deve essere ascoltato nei procedimenti che lo coinvolgono, a meno che ciò non sia manifestamente contrario al suo interesse.
  • Codice di procedura civile (prima della Riforma Cartabia, art. 336-bis c.c.): prevedeva che il giudice potesse omettere l’ascolto solo con una motivazione dettagliata.

La Corte ha evidenziato che l’ascolto del minore è un principio fondamentale, ma può essere derogato in presenza di una motivazione rigorosa e documentata.

3. Il ruolo della Corte d’Appello: perché ha escluso l’audizione?


Esaminando il caso concreto, la Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva motivato l’omissione dell’ascolto sulla base di:

  • Elementi già acquisiti da relazioni psico-sociali dei servizi sociali e della psicologa incaricata.
  • Rischio di coinvolgimento nel conflitto genitoriale, che avrebbe potuto influire negativamente sul benessere dei minori.

Secondo la Cassazione, la decisione è coerente con la normativa europea (Regolamento UE 1111/2019), che riconosce agli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e con quali modalità.

4. Cassazione: l’ascolto può essere omesso, ma solo con motivazione adeguata


La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del padre, confermando che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la decisione di non ascoltare i minori.
Il principio stabilito dalla Suprema Corte è chiaro:

  • L’ascolto del minore è un diritto fondamentale, ma non è assoluto.
  • Il giudice può ometterlo solo in presenza di una valutazione dettagliata e motivata, basata su elementi concreti.
  • Il rischio di esporre il minore a dinamiche conflittuali tra i genitori può giustificare l’omissione dell’audizione.

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5. L’incidenza della Riforma Cartabia


Sebbene il caso fosse regolato dalla disciplina previgente, la pronuncia della Cassazione è in linea con le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha modificato la normativa sull’ascolto del minore.
Le nuove disposizioni del codice di procedura civile

  • Art. 473-bis 4 c.p.c.: prevede che il minore di almeno 12 anni (o più giovane se capace di discernimento) debba essere ascoltato.
  • Eccezioni all’ascolto, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
    • Contrasto con l’interesse del minore.
    • Impossibilità fisica o psichica.
    • Espressa volontà del minore di non essere ascoltato.
  • Art. 473-bis 5 c.p.c.: disciplina le modalità dell’audizione, imponendo garanzie come la registrazione dell’ascolto e lo svolgimento in ambienti idonei.

La Riforma, dunque, rafforza il principio dell’ascolto ma mantiene la possibilità per il giudice di escluderlo con un’adeguata motivazione.

6. Conclusioni


L’ordinanza della Cassazione ribadisce un punto centrale: l’ascolto del minore è un principio essenziale, ma non è assoluto. Nei procedimenti di affidamento e regolamentazione dei rapporti familiari, il giudice deve valutare attentamente l’interesse del minore, escludendo l’audizione solo se motivata in modo rigoroso.
Le novità della Riforma Cartabia rafforzano le tutele, ma non eliminano la discrezionalità del giudice nel decidere caso per caso. Questa sentenza offre dunque un’importante interpretazione sulle condizioni in cui il diritto del minore a essere ascoltato può essere limitato nel rispetto del suo interesse superiore.

Grazia Crisetti

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