L’ascolto del minore nella procedura civile – Scheda di Diritto

L’ascolto del minore nei procedimenti civili che lo riguardano rappresenta un principio cardine della tutela dei diritti dell’infanzia.

Redazione 10/02/25

L’ascolto del minore nei procedimenti civili che lo riguardano rappresenta un principio cardine della tutela dei diritti dell’infanzia. Questo istituto trova fondamento nel diritto internazionale, europeo e nazionale, garantendo che la volontà del minore sia considerata nelle decisioni che lo coinvolgono direttamente. L’obbligo si applica in particolare nei procedimenti di affidamento, responsabilità genitoriale e adozione, con specifiche eccezioni dettate dall’interesse del minore stesso.

Indice

1. Il fondamento normativo


L’ascolto del minore è sancito da diversi strumenti normativi:

  • Art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989): riconosce il diritto del minore capace di discernimento a esprimere liberamente la propria opinione nelle questioni che lo riguardano e prevede che tale opinione sia debitamente presa in considerazione.
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 24): stabilisce che i minori possono esprimere liberamente la propria opinione e che il loro parere deve essere preso in considerazione in base all’età e alla maturità.
  • Art. 315-bis c.c.: inserito con la riforma della filiazione del 2012, afferma che il minore ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e i procedimenti che lo riguardano.
  • Art. 336-bis c.c.: introdotto dal D.Lgs. 154/2013, ne prevede l’obbligo per minore di età superiore ai 12 anni e, se capace di discernimento, anche di età inferiore.
  • Art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): tutela il diritto a un equo processo, che include la partecipazione effettiva del minore nei procedimenti che lo riguardano.

2. Ambito di applicazione


L’ascolto del minore è obbligatorio nei procedimenti riguardanti:

  • Affidamento e responsabilità genitoriale in caso di separazione o divorzio;
  • Decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale;
  • Adozioni e affidi;
  • Procedimenti di protezione nei confronti del minore, come quelli dinanzi al Tribunale per i Minorenni.

L’ascolto non è richiesto qualora:

  • Il minore non abbia capacità di discernimento;
  • L’ascolto possa arrecare grave pregiudizio al minore;
  • Vi siano ragioni specifiche che rendano inopportuno l’ascolto, motivate dal giudice nel provvedimento.

3. Modalità di ascolto


L’ascolto deve avvenire in un contesto idoneo, tenendo conto dell’età e del grado di maturità del minore. Il giudice può procedere direttamente all’ascolto oppure delegare tale compito a esperti quali psicologi, assistenti sociali o mediatori familiari. L’audizione deve avvenire in un ambiente protetto e senza la presenza diretta dei genitori per evitare condizionamenti.

4. Garanzie procedurali

  • L’ascolto può avvenire con strumenti di videoregistrazione o con la presenza di un consulente tecnico.
  • Il giudice deve verbalizzare l’audizione, garantendo che le dichiarazioni del minore siano riportate integralmente.
  • Il minore può essere assistito da un curatore speciale, nominato nei casi in cui vi sia un conflitto di interessi con i genitori.

5. Giurisprudenza rilevante


La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’importanza dell’ascolto del minore nei giudizi civili:

  • Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 22238/2009: l’ascolto del minore non è un semplice atto formale, ma un diritto sostanziale che deve influenzare la decisione del giudice.
  • Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 1474/2017: ribadisce che l’omissione, in assenza di motivazione specifica, costituisce una violazione del diritto del minore.
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sent. n. 7653/2015: ha condannato l’Italia per averlo omesso in un procedimento di affidamento, sottolineando l’importanza del principio del superiore interesse del minore.

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