Ascensore in condominio e inservibilità delle scale comuni

Installazione di ascensore all’interno del caseggiato: l’inservibilità delle scale comuni consiste nel semplice disagio rispetto all’uso normale?

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riferimenti normativi: art.  1120 c.c.;
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 12/03/2019, n. 7028

Tribunale di Nocera Inferiore -sez. II civ.- sentenza n. 396 del 04-02-2025

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Indice

1. La vicenda: l’installazione di un ascensore in condominio


L’assemblea di un condominio deliberava di installare un ascensore all’interno del caseggiato. Alcuni condomini impugnavano la decisione assembleare, lamentando l’eccessiva riduzione delle scale e la lesione del decoro architettonico. Inoltre facevano presente che uno dei condomini non era stato convocato. Dall’esame della documentazione allegata in atti, emergeva che l’installazione dell’ascensore avrebbe comportato una riduzione della larghezza delle scale da 1,10 mt ad 0,80 mt. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.

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Guida pratica al condominio dalla A alla Z

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2. La questione


Una riduzione delle scale conseguente all’installazione di un ascensore rende automaticamente illegittima l’installazione di tale impianto?

3. La soluzione


Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Secondo il giudicante la riduzione delle scale prevista non è tale da rendere del tutto inservibili le scale suddette: in altre parole non è risultato affatto provato che l’innovazione in oggetto sia tale da rendere le scale non usufruibili ed accessibili dai condomini attori. Il Tribunale ha evidenziato che l’interesse all’installazione, nonostante il dissenso di alcuni condomini, dell’impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell’esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all’uso o al godimento degli altri condomini, faciliti l’accesso dei condomini meno giovani alle unità abitative. In quest’ottica il Tribunale ha inoltre sottolineato che, sebbene la modifica proposta richieda un sacrificio da parte dei condomini, essa apporta notevoli benefici ai disabili e agli anziani che abitano nell’edificio. L’installazione dell’ascensore non è soltanto una necessità di accessibilità̀, ma risponde anche a un’esigenza sociale e contribuisce a migliorare la qualità̀ della vita dei residenti. Inoltre, il Tribunale ha escluso il presunto danno estetico, poiché́ gli attori non hanno dimostrato che l’ascensore avrebbe causato una lesione del decoro dell’edificio. Infine ha escluso che gli attori, regolarmente convocati, siano legittimati ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.

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4. Le riflessioni conclusive


La sentenza in commento ha sottolineato il notevole vantaggio che la costruzione dell’ascensore può̀ apportare alle persone anziane e ai disabili abitanti nel condominio. Di conseguenza ha escluso che la riduzione della larghezza delle scale di 30 cm (da 1,10 mt a 0,80 cm), sia tale da rendere le scale completamente inservibili.
A tale proposito si ricorda che è risultata legittima la riduzione delle scale alla larghezza di 80 centimetri, anche se comporta un lieve aumento delle difficoltà di transito o di trasporto con barella (Trib. Roma 27 maggio 2016); ma è apparsa non contestabile pure l’installazione dell’impianto in questione anche quando la larghezza della scala rimasta a disposizione per il transito è risultata pari a 0,72 m (Cass., sez. II, 05/08/2015, n. 16468).
La questione dell’inservibilità̀ di una parte comune in un condominio è legata non al semplice disagio subito, ma alla concreta inutilizzabilità̀ della parte comune, che deve risultare incompatibile con la sua normale fruibilità̀. Questo concetto è coessenziale all’idea di innovazione, che implica una modifica che impedisce o compromette l’utilizzo ordinario della parte comune. Inoltre, le specificità̀ che potrebbero limitare la tollerabilità̀ di tale compressione dei diritti del singolo condomino devono essere basate su caratteristiche inevitabili e costanti nell’utilizzo di quella parte comune, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 12/03/2019, n. 7028; Cass. civ., sez. II, 29/08/2018, n. 21342). In altre parole, non basta un disagio occasionale per giustificare un’azione di invalidità̀ o annullamento della modifica a una parte comune, ma deve esserci una compromissione sostanziale e duratura dell’uso collettivo del bene. In ogni caso si ricorda che le delibere relative alle innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, del codice sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’ articolo 1120 civile. Tali innovazioni non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121 primo comma del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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