Art. 700 CPC: spunti “minimi” sul notevole lasso di tempo fatto decorrere per la proposizione di ricorso; specificazione del concetto di periculum; comportamento concausale del ricorrente

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A)

Sussiste giurisprudenza consolidata sull’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. quando il ricorrente siasi risolto allo stesso dopo aver fatto decorrere un notevole lasso di tempo dall’insorgere del pregiudizio supposto come imminente ed irreparabile.

Tale ultimo notevole lasso di tempo è di per sé ostativo all’ammissibilità di un ricorso d’urgenza, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria.

Cfr., Trib. Torino ord., 5 luglio 2007, che sanziona il ricorrente che si avvalga del procedimento ex art. 700 c.p.c. in notevole ritardo rispetto al lamentato evento lesivo:

La sussistenza del requisito del periculum in mora va negata nel caso in cui la pretesa violazione sia conosciuta e tollerata per un lungo periodo di tempo senza che nelle more sia assunta alcuna iniziativa processuale, il che costituisce sintomo di una tolleranza non compatibile con il ricorso ex art. 700 c.p.c.”;

 

Conf., Trib. Napoli 5 luglio 2002:

Premesso che, ai fini dell’accertamento del periculum in mora occorre analizzare puntualmente la situazione di fatto, al fine di accertare se effettivamente si giustifica l’adozione, alla stregua di una cognizione comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta potenzialmente lesivo delle ragioni di chi lo subisce, quel presupposto va escluso ancorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziale sia decorso un apprezzabile periodo di tempo”;

 

Trib. Roma 8 marzo 2002 (in Lav. Giur., 2002, 979), “Il requisito dell’imminenza – attualità del pregiudizio è reputato insussistente in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ossia quando il ricorrente invochi la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso (dall’evento lesivo) un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito”.

 

Ancora, Pret. Chieti 25 maggio 1992 (in Giur. mer., I, 1065):

Il gran tempo trascorso tra il verificarsi delle azioni che si assumono lesive e l’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. fa ritenere insussistente il requisito indefettibile dell’urgenza”.
(conff., Pret. Milano 25 novembre 1996, Oss. giur. lav., 1996, 1061; Trib. Livorno 3 agosto 1994, Pret. Roma 7 aprile 1990, in Riv. dir. lav., 1990, II, 497).

 

B)

In proposito, si ricordi che, circa il periculum, il formante dottrinale e giurisprudenziale richiede, nel caso in cui il pregiudizio non si sia ancora verificato, una situazione quanto meno prossima al danno vero e proprio, il che non sussiste quando l’esito lesivo viene solo prospettato come possibile, il tutto per evitare formule stereotipate quali un pregiudizio in re ipsa.

Leggasi, in tema, Pret. Milano 10 agosto 1996:

Quando il pregiudizio non si sia, nemmeno in parte, verificato, il criterio dell’imminenza deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti e/o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell’iter di formazione e di produzione del pregiudizio. Non è possibile, al riguardo, formulare criteri di carattere generale, in quanto occorre tener conto, da un lato, del tipo di situazione giuridica minacciata e, dall’altra, delle caratteristiche, istantanee o meno, di produzione dell’evento pregiudizievole”.

 

C)

Come asserito dalla prevalente giurisprudenza, deve, poi, escludersi l’invocabilità della tutela ex art. 700 c.p.c. tutte le volte in cui la fonte di asseriti danni è da rinvenirsi nel comportamento illegittimo del ricorrente medesimo:

Cfr., ex multis, Trib. Roma 1 agosto 2001:

Non è invocabile la tutela atipica ex art. 700 c.p.c. al fine di scongiurare un pericolo che lo stesso ricorrente, con una propria condotta illegittima ha contribuito a provocare”.

 

Pur in sede di giudizio cautelare, quindi, un comportamento come quello in esame è assimilabile de iure al fatto del danneggiato che, inserendosi in un processo causale, assume efficacia esclusiva autonoma nella causazione del danno, come correntemente si afferma in giurisprudenza:

Cfr., Cass. 7 aprile 1988, n. 2737:”.

Quando il fatto del danneggiato si inserisce in un rapporto di causalità prodotto dall’azione di un terzo in modo tale da risultare da solo idoneo a cagionare il danno esso acquisisce rilevanza giuridica esclusiva rispetto alla produzione dell’evento dannoso».

 

 

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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