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Indice
1. Il caso concreto: ricorso straordinario contro provvedimenti sul 41-bis
La Prima Sezione della Cassazione aveva rigettato un ricorso proposto contro un’ordinanza della Corte di Appello di Messina che, a sua volta, aveva respinto un reclamo presentato avverso un provvedimento emesso dal Consigliere di tale Corte territoriale.
In particolare, con tale provvedimento, era stato disposto il trattenimento di una missiva inviata da un imputato sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen..
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso straordinario per Cassazione il difensore. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La decisione della Cassazione: limiti di ammissibilità del 625-bis c.p.p.
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. possono trovare applicazione soltanto all’esito del procedimento di cognizione (ovvero di revisione, laddove la sentenza della Corte di Cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso del condannato avverso la decisione negativa della Corte di Appello) (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002) e non anche nei procedimenti in fase di esecuzione o in quelli di sorveglianza (cfr. Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, omissis, Rv. 233218), in quanto in tali ipotesi la decisione della Corte di Cassazione non perfeziona il giudicato.
3. Principio di diritto: applicazione solo dopo il giudizio di cognizione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito per quali procedimenti le disposizioni di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.[1] possono trovare applicazione
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che le norme dell’art. 625-bis c.p.p. si applicano solo una volta conclusosi il procedimento di cognizione — o, eventualmente, dopo la revisione quando la Cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso del condannato — ma non trovano spazio nei procedimenti di esecuzione, né in quelli di sorveglianza.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando sia possibile avvalersi di questo mezzo straordinario di impugnazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3. L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento e senza formalità. L’errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione. 4. Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore”.
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