Art. 2087 c.c.: l’ambito di applicazione

Redazione 18/09/20
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Art. 2087 c.c.: applicazione oggettiva

Questo contributo è tratto da

La responsabilità del datore negli infortuni sul lavoro

Il volume tratta tutta la normativa e la recente giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro, affrontando la responsabilità del datore dal punto di vista sia civilistico che penalistico, nonché analizzando la normativa assicurativa e gli aspetti risarcitori.L’opera è dunque un valido strumento per i professionisti che si occupano di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro; il taglio pratico e al contempo approfondito, rende il volume un valido strumento operativo ed efficace per affrontare la vasta casistica in materia.

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L’area oggettiva di applicabilità della responsabilità civile del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. è molto vasta, e può vantare una casistica sterminata.
Darne conto in maniera esaustiva è compito sommamente difficile, forse impossibile, anche perché la materia continua a nutrirsi di una realtà in continua evoluzione, che richiede soluzioni spesso innovative. Tuttavia, possono essere tenuti presenti alcuni principi fondamentali di applicazione, che fino ad oggi hanno fatto da guida agli operatori ed agli interpreti che hanno dovuto analizzare ed attuare le implicazioni conseguenti all’obbligo generale di sicurezza, che grava sull’imprenditore e sul datore di lavoro.
Sotto il profilo formale l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di predisporre tutte le misure dettate dalla «particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica».

Il primo inciso si riferisce ai rischi ed alle nocività specifiche dell’attività lavorativa che viene svolta. L’esperienza è ciò che consente di prevedere e valutare i rischi in base ad eventi già verificati e pericoli valutati in precedenza.
La tecnica impone di tenersi aggiornati sui sistemi di sicurezza messi a disposizione dal progresso scientifico (Persiani, Lepore).
L’imprenditore è quindi obbligato a porre in essere, oltre alle misure di sicurezza previste da norme di prevenzione, anche quelle dette «innominate », ossia quelle che, «ancorché non espressamente imposte dalla legge o da altra fonte equiparata, siano suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli standard di sicurezza normalmente osservati» (Cass. civ., sez. lav., 30 giugno 2016, n. 13465, in Repertorio: 2016, Lavoro (rapporto).

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L’obbligo di sicurezza imposto all’imprenditore dall’art. 2087 è finalizzato alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore (ma anche di altri soggetti, si veda infra), e non prescrive o vieta comportamenti tipici.
Talché tale obbligo non riguarda solamente i comportamenti del datore di lavoro che direttamente possono costituire un rischio per i lavoratori, bensì anche le condotte che indirettamente possono determinare un danno all’integrità dei lavoratori (Mimmo). In particolare, la giurisprudenza ha valutato con particolare rigore la funzione di vigilanza che il datore di lavoro deve dispiegare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
All’imprenditore è pertanto chiesto di vigilare affinché i dipendenti con compiti direttivi e comunque di responsabilità provvedano con solerzia a far rispettare le regole prevenzionistiche. Sulla scorta delle previsioni del T.U. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) il dovere di vigilanza dell’imprenditore risulta ancora più esteso, dovendo essere esercitato anche nei confronti dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente (Cass. pen., 20 settembre 2011, n. 34373, in Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 2011, 598). Ferma restando tuttavia l’esclusiva responsabilità di tali soggetti qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Il dovere di vigilanza

Inoltre, il dovere di vigilanza si estende fino al controllo sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, sull’effettivo e corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte di ogni singolo lavoratore. Sicché le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2004, n. 7328).
Un peculiare dovere dell’imprenditore in materia antinfortunistica, molto valorizzato negli ultimi decenni, in concomitanza con l’avvio delle normative prevenzionistiche più attuali, esordite con il d.lgs. n. 626/1994, è quello formativo, nel cui ambito è compreso anche l’ulteriore ed importante obbligo
della informazione.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro, a norma dell’art. 2087 c.c., si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere un’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio 2013, n. 536, in Argomenti di diritto del lavoro, 2013, p 424, nt. Putrignano).

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La responsabilità del datore negli infortuni sul lavoro

Il volume tratta tutta la normativa e la recente giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro, affrontando la responsabilità del datore dal punto di vista sia civilistico che penalistico, nonché analizzando la normativa assicurativa e gli aspetti risarcitori.L’opera è dunque un valido strumento per i professionisti che si occupano di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro; il taglio pratico e al contempo approfondito, rende il volume un valido strumento operativo ed efficace per affrontare la vasta casistica in materia.

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