Arriva il Super green pass: ecco le novità e i soliti dubbi

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri 24 novembre, ha approvato all’unanimità il decreto contenente le nuove misure per la prevenzione della diffusione del contagio di Covid-19 e quello che dai giornali è già stato ribattezzato super green pass diventerà realtà.

Nel periodo delle festività natalizie, dal 6 dicembre al 15 gennaio del prossimo anno (vorrei conoscere chi può godere di festività così lunghe, per trasmettergli la mia sana invidia) avranno pieno e totale accesso a tutti i luoghi pubblici, sportivi, ricreativi, aggregativi in generale solo coloro che:

  • sono stati vaccinati
    oppure
  • sono immunizzati a seguito di guarigione da Covid risalente a meno di sei mesi.

Aggiornamento del 28/01/2022
Il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 è stato convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3.
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E chi faceva il tampone?

Chi invece finora ha contato sul tampone, rapido o molecolare, per esibire la preziosa certificazione verde, potrà solo accedere al luogo di lavoro ed ai servizi essenziali (alimentari, farmacia, ad esempio), ma dovrà scordarsi ristoranti, cinema, teatri, ed ogni altra attività considerata non essenziale. Sarà altresì possibile col tampone pernottare in hotel e prendere i mezzi pubblici.

Obbligo vaccinale e validità green pass

Il decreto stabilisce inoltre l’obbligo vaccinale (altra cosa rispetto all’obbligo di green pass, come già in precedenza evidenziato) per il personale docente e le forze dell’ordine, mentre la durata della validità del pass vaccinale torna a 9 mesi e non più a 12.

Legittimità costituzionale

Come già per il suo fratello minore, il super green pass porta con sé polemiche a non finire, soprattutto, va da sé, dal mondo no vax, che si indigna per il mascheramento di un obbligo vaccinale implicito in questo nuovo decreto del Governo.

Ed in effetti, al di là delle proprie idee personali sul vaccino, che sono private e come tali devono restare, ci si chiede per quale motivo non spingersi oltre a sancire un obbligo vaccinale diretto, anziché trovare soluzioni di compromesso che lasciano aperte non poche questioni dal punto di vista di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale si è già espressa in passato sulla legittimità dell’obbligo vaccinale, operando un giudizio di bilanciamento tra il diritto di auto determinazione dei singoli e l’interesse della collettività.

Ma in questo caso non esiste una legge che impone un trattamento sanitario obbligatorio, bensì un decreto che, senza obbligare a fare alcunché, limita in modo considerevole alcune liberta costituzionali fondamentali, coperte da riserva di legge.

Per approfondire il tema sulla costituzionalità del green pass e sull’obbligo vaccinale, consigliamo i seguenti articoli:

E la privacy?

Secondariamente, ma non in ordine di importanza, c’è l’ennesima spallata che il Governo ha dato alla privacy, che è, ricordiamo, diritto umano fondamentale al pari del diritto alla salute, alla libertà di circolazione, di pensiero, di parola.

Dopo l’emendamento che consente ai datori di lavoro di conservare i green pass dei propri lavoratori, mettendoli pertanto in grado di conoscere dati sanitari degli stessi senza alcuna base giuridica legittima ed in contrasto con la normativa europea di rango superiore che ha uniformato la legislazione sul green pass (reg. UE 953/2021), col super green pass tutti saranno di fatto in grado di conoscere dati personali particolari dei cittadini.
Su questo tema leggi l’articolo “Green pass, nuovo emendamento approvato in materia di controlli: il no del Garante”

È chiaro infatti che se un soggetto avrà l’accesso a ristoranti e discoteche, ad esempio, sarà perché in possesso di super green pass, e quindi vaccinato o guarito.

Ora, la nostra riservatezza è un diritto personale come gli altri e non è di per sé assoluto e insuscettibile di compressione o limitazioni: è lo stesso GDPR che lo stabilisce.

Tuttavia stupisce come, a colpi di decreto, sia lo stesso Governo a fare propria la banalizzazione di un concetto che di per sé è invece complesso e poliedrico, accogliendo il vecchio e ormai ripetitivo leit motiv che della privacy non ce ne importa niente perché tanto non abbiamo niente da nascondere.

Si tratta di un approccio superficiale, che non solo mal si concilia con le sfide digitali e tecnologiche che l’Italia si troverà ad affrontare nei prossimi anni, ma che altresì presta il fianco ad una strumentalizzazione della normativa da parte di coloro che per convinzioni personali non intendono aderire alla campagna vaccinale.

Ad oggi si tratta di una minoranza, ancorché molto rumorosa, ma poiché da un lato la spinta è quella di portare più persone possibile a vaccinarsi, e dall’altro invece quella di evitare il vaccino con ogni mezzo, sarebbe forse più lungimirante non fornire scuse per sottrarsi ad un obbligo di legge che è già molto sdrucciolevole di suo, senza aggiungere contrasti con una norma europea di rango superiore.


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Avv. Luisa Di Giacomo

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