Approvato il Regolamento 130/2022/UE sul trattamento delle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi.

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Eurojust: approvato il Regolamento 130/2022/UE che modifica il Regolamento 1727/2018/UE per quanto riguarda la preservazione, l’analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi.

 Indice

  1. La situazione di Eurojust
  2. I nuovi compiti attribuiti all’Eurojust dal Regolamento 130/2022/UE

1. La situazione di Eurojust

Il 14 novembre del 2018 venne approvato il Regolamento 1727/2018/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mediante il quale venne istituita l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale, meglio nota come Eurojust, definendone anche i relativi compiti, funzioni e competenze.

L’articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento 1727/2018/UE, stabilisce che Eurojust è competente in materia di forme gravi di criminalità, le quali sono tassativamente elencate nell’allegato 1 dello stesso provvedimento e tra le quali rientrano il genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. A norma dell’articolo 3 del medesimo Regolamento, si stabilisce che Eurojust è competente anche per tutti i crimini connessi a quelli elencati nell’allegato 1.

Come è ben noto il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa ha iniziato un conflitto armato contro l’Ucraina, invadendone il legittimo territorio. Conflitto che ad oggi non sembra voler cessare. In merito, gli organi istituzionali dell’Unione Europea hanno ritenuto ragionevole ritenere che nel contesto delle attuali ostilità siano stati e siano ad oggi ancora commessi nel territorio Ucraino gravi crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Considerata la grave situazione che persevera in Ucraina, l’Unione Europea è chiamata ad adottare con urgenza e tempestività tutte le misure necessarie ad individuare e punire i responsabili della commissione dei gravi crimini di guerra e crimini contro l’umanità verificatisi durante lo svolgimento del conflitto armato.

Le procure degli Stati membri e dell’Ucraina hanno avviato una serie di indagini volte ad accertare la commissione di reati contro l’umanità occorsi nel territorio Ucraino, anche avvalendosi della collaborazione di Eurojust.

Al fine di garantire che le prove e le prassi di perseguimento del genocidio, dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità siano accuratamente condivise con le competenti autorità giudiziarie internazionali, Eurojust è chiamato a rafforzare la cooperazione con gli organi giurisdizionali e i meccanismi penali istituiti per contrastare le violazioni del Diritto Internazionale, anche attraverso una stretta collaborazione con la Corte Penale Internazionale.

Vi è il serio rischio, infatti, che le prove relative a genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità non possano essere accuratamente conservate all’interno dei territori in cui perseverano le ostilità. Ciò vale anche per le prove connesse alle ostilità presenti nel territorio Ucraino.

Risulta, quindi, conveniente istituire un nuovo sistema centrale di conservazione delle prove raccolte al fine di renderle accessibili alle competenti autorità nazionali e giudiziarie internazionali. A tal fine, Eurojust è dotato delle opportune competenze volte a prestare sostegno alle indagini, ponendo in essere attività di analisi e conservazione delle prove acquisite per quanto riguarda la loro ammissibilità e attendibilità.


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2. I nuovi compiti attribuiti all’Eurojust dal Regolamento 130/2022/UE

Il Regolamento 130/2022/UE ha modificato e integrato il precedente Regolamento 1727/2018/UE, attribuendo nuove funzioni e nuovi compiti ad Eurojust. In particolare, tale Organismo è chiamato anche a “sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche preservando, analizzando e conservando le prove relative a tali crimini e ai reati connessi e consentendo lo scambio di tali prove o mettendole in altro modo a disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale.”

Altra importante novità introdotta dal nuovo Regolamento Europeo consiste nella possibilità data ad Eurojust di istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato da quelli già esistenti, nel rispetto delle norme più elevate in materia di sicurezza informatica.

La ratio di tale introduzione sarebbe da individuare nella preoccupazione da parte degli organi Europei che le prove raccolte dalle singole Procure Nazionali e dalla Procura della Corte Penale Internazionale possano andare disperse o ancor peggio finire in mani sbagliate.

Il rischio, secondo Bruxelles, potrebbe essere neutralizzato proprio attraverso l’introduzione di un sistema centralizzato e autonomo di conservazione delle prove in un luogo sicuro.

Si legge nel nuovo Regolamento che Eurojust, potrebbe costituire fascicoli sulle singole indagini Nazionali e internazionali, verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese da eventuali testimoni, cercare collegamenti con le prove già raccolte.

Occorre, tuttavia, precisare che non sussiste nessun obbligo in capo alle Autorità Nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea in merito alla condivisione con Eurojust delle prove e delle informazioni raccolte nei territori teatri di gravi violazioni dei diritti internazionali umanitari.

Leonardo De Ruvo

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