Approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla trasparenza della pubblica amministrazione (D.Lgs. 33/2013). Il testo ufficiale

Redazione 06/04/13
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Lilla Laperuta

La trasparenza è il grande deterrente contro la corruzione e l’illegalità. Lo ha dichiarato il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, a commento dell’approvazione in via definitiva del nuovo testo unico per la trasparenza nella Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (approdato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 5 aprile).

Con il testo emanato in attuazione dell’art. 1, comma 35 della L. 190/2012 (legge anticorruzione) si aggiunge, dunque, dopo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, un ulteriore tassello al mosaico che compone l’azione di contrasto e prevenzione della corruzione, imponendo nuove regole alla politica e alla dirigenza pubblica affinché siano sempre più controllabili.

La trasparenza nel decreto è rivendicata, su ispirazione del modello statunitense del Freedom of Information Act, come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Agli obblighi di trasparenza imposti alla pubblica amministrazione, tenuta a pubblicare nei siti istituzionali documenti, informazioni e dati concernenti la sua organizzazione e attività, corrisponde il diritto soggettivo di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Non occorre dunque dimostrare l’interesse differenziato a sostegno di tale pretesa.

Tale diritto, e questa rappresenta la novità sostanziale contenuta nell’art. 5 del decreto, si conforma giuridicamente come diritto di accesso civico, nel senso che è riconosciuto a chiunque il diritto di richiedere, al responsabile della pubblica amministrazione obbligata alla trasparenza, documenti, informazioni o dati nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.

Il nominativo del responsabile per la trasparenza è indicato nel “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, documento aggiornato annualmente dalle pubbliche amministrazioni e che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

La disciplina degli obblighi di trasparenza prevede che entro 30 giorni l’amministrazione debba procedere alla pubblicazione nel sito del documento dell’informazione o del dato richiesto contestualmente al richiedente, ovvero comunica allo stesso l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di inadempienza entro il termine stabilito, il richiedente può attivare il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, co. 9bis, L. 241/1990. L’esigenza di assicurare l’adeguata qualità delle informazioni non può in nessun caso costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Gli obblighi di pubblicazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, concernono, in particolare, i dati relativi a: i componenti di organi di indirizzo politico, i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, la valutazione delle performance e la distribuzione dei premi al personale, l’uso delle risorse pubbliche, i servizi erogati, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni devono inoltre pubblicare e aggiornare ogni 6 mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente” gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);

c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 D.Lgs. 150/2009;

d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Per ciascuno dei provvedimenti compresi in tali elenchi sono pubblicati il contenuto, l’oggetto l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

È previsto inoltre l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono:

1) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

2) eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione;

3) parametro di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

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