Apprendistato, ricostruito il quadro normativo nella circolare dell’Inail

Redazione 28/05/13
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Lilla Laperuta

Con la circolare n. 27 del 24 maggio l’Inail ripercorre la disciplina dell’apprendistato di cui al D.Lgs. 167/2011 alla luce degli ultimi interventi di modifica apportati dal legislatore.

In particolare viene ricordato che se il lavoratore possiede la qualificazione di apprendista all’atto di instaurazione del rapporto, il contratto di apprendistato è nullo per impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze che già possiede. Tuttavia, un rapporto preesistente di durata limitata non preclude la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo, a condizione però che sia verificata la sussistenza di un percorso addestrativo nel piano formativo individuale volto ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico-professionali del lavoratore e la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro. Ciò coerentemente con i principi espressi dal Ministero del lavoro con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, cui l’istituto previdenziale rimanda.

Nei casi in cui il rapporto di apprendistato sia disconosciuto per assenza dei requisiti indicati dal legislatore, nonché per violazione degli obblighi di carattere formativo, il lavoratore è considerato quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato. Ne consegue che decadono i benefici di carattere normativo connessi al rapporto di apprendistato e, in particolare:

a) non computo del lavoratore nell’organico aziendale;

b) sottoinquadramento ovvero, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione.

Ciò però è previsto solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), in quanto, la nuova normativa espressamente esclude la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

Si ricorda, infine, l’incentivo previsto dalla legge di stabilità per il 2012 da applicare ai contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. In particolare, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% a favore dei datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni del contratto. Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo è confermata l’aliquota del 10 per cento da applicare sino alla scadenza del contratto di apprendistato. Lo sgravio, secondo le indicazioni ministeriali, potrà essere applicato solo nei limiti stabiliti dalla normativa europea in tema di aiuti minori. Ne restano esclusi i lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato.

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