Apprendistato e inadempimento degli obblighi formativi, i chiarimenti nella circolare del Welfare

Redazione 24/01/13
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Lilla Laperuta

Con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in riferimento alle violazioni in materia di apprendistato alla luce delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 (riforma Fornero) al D.Lgs. 167/2011 recante il testo unico sull’apprendistato. Si evidenzia che i profili sanzionatori più rigorosi in materia di apprendistato attengono alle inadempienze nell’erogazione della formazione, laddove il datore di lavoro sia esclusivo responsabile e l’inadempimento sia tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo. Viene innanzitutto chiarito che la formazione di cui si tratta è la c.d. formazione formale, per la quale in virtù dell’accordo del 19 aprile 2012 sancito in sede di Conferenza permanente fra Stato, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano, deve intendersi: l’apprendimento erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma si conclude in una convalida e in una certificazione.

Le eventuali violazioni legate alla mancata formazione dell’apprendista sono di esclusiva competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro.

Ai fini delle verifiche in questione il personale ispettivo dovrà pertanto considerare la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel piano formativo individuale provvedendo sia a verificare la documentazione che “certifica” la formazione svolta, sia ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione.

Nel documento, ancora, è presa in esame l’ipotesi in cui il datore di lavoro, nonostante espresse previsioni del contratto collettivo, non individui o non disponga l’affiancamento di un tutor o referente aziendale all’apprendista.

La disciplina in materia, si ricorda, è stata demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, co. 1 lett. d), del D.Lgs. 167/2011, ferma restando la possibilità di prevedere analoghe disposizioni da parte delle Regioni in relazione al corretto adempimento degli obblighi formativi di loro competenza (ad es., per l’apprendistato professionalizzante, le 120 triennali di formazione “esterna”). In linea di principio, pertanto, il tutor o referente aziendale comunque esso venga definito e in ragione della capacità di autodeterminazione delle parti sociali prevista dal Legislatore, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva. Allo stesso tutor le parti sociali possono inoltre assegnare compiti assolutamente diversificati, che vanno dall’insegnamento delle materie oggetto di formazione interna a quello della semplice “supervisione” circa il corretto svolgimento della formazione. Talvolta il tutor svolge pertanto delle funzioni esclusivamente di “controllo” della corretta effettuazione della formazione e/o di “raccordo” tra apprendista e soggetto formatore.

Ciò premesso non può certamente sostenersi, si afferma nella circolare, che violazioni della disciplina in materia di “presenza di un tutore o referente aziendale” determinino automaticamente l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 7 D.Lgs. 167/2011 per mancata formazione dell’apprendista. In tali ipotesi occorre infatti evidenziare:

a) se la formazione è stata comunque effettuata secondo “quantità”, contenuti e modalità previste dal contratto collettivo;

b) quale sia il ruolo assegnato al tutor dallo stesso contratto. Infatti, qualora il tutor svolga un ruolo soltanto di “controllo”, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione. In tal caso, pertanto, il personale ispettivo dovrà comunque esplicitare e documentare le carenze formative derivanti dall’assenza del tutor che si riverberano sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

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