Apprendimenti non formali e informali, dal 2 marzo in vigore le norme sulla relativa validazione

Redazione 19/02/13
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Lilla Laperuta

Il prossimo 2 marzo entrerà in vigore il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (pubblicato nella G.U. n. 39 del 15 marzo 2013), recante la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68, L. 92/2012 (riforma Fornero). Il decreto è in linea con gli indirizzi espressi in materia dall’Unione europea con la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012.

In particolare secondo quanto indicato all’art. 2 del nuovo provvedimento s’intende per :

a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;

b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al punto sub b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Nel decreto sono poste altresì fornite le linee l’implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, definendo i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio, processo, attestazione e sistema.

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