Applicabilità dell’aumento di 15 giorni per l’impugnazione dell’imputato assente nel giudizio abbreviato

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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 43835 del 31 ottobre 2023) ha sancito che, in tema di impugnazioni, l’aumento del termine di 15 giorni per l’imputato assente ex art. 585, co. 1-bis c.p.p. non si applica al rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, trattandosi di un caso di “presenza ex lege”.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

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Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 43835 del 31/10/2023

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1. I fatti

La Corte di appello di Messina aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dal difensore dell’imputato avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, ritenendo che, in base all’art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., l’imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale sia da considerarsi presente essendo inapplicabile l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. che prevede che “i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza“.
Avverso tale ordinanza, dunque, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo i vizi di violazione di legge agli artt. 420, 585 e 591 cod. proc. pen..
Nello specifico, secondo il ricorrente, l’imputato, dopo aver preannunciato la volontà di definire il processo abbreviato, era stato dichiarato assente nel processo e tale dichiarazione non era mai stata revocata: di conseguenza, il termine di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. doveva essere applicato.

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2. Applicabilità dell’art. 585, co. 1-bis cod. proc. pen.: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione analizza comincia la sua analisi rammentando consolidata giurisprudenza (Cass. sent. n. 1784/2011) secondo la quale “in relazione alla contumacia la verifica della condizione dell’imputato di presente o assente deriva dalla situazione d fatto esistente al momento della costituzione delle parti, allorché il giudice verifica l’esistenza dei presupposti ex art. 420 e 420-bis, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen.
La comparizione in giudizio, anche mediante il deposito della procura speciale per la richiesta di riti alternativi, dell’imputato già dichiarato assente determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché l’assenza viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca
“.
In pratica, secondo diverse pronunce della Corte, il mutamento della situazione di fatto determinava la cessazione dello stato di contumacia, senza che fosse necessario il formale provvedimento di revoca della stessa, con conseguenti effetti sia sui termini per l’impugnazione, che sulla notifica dell’estratto contumaciale.
Tale fatto processuale, ad avviso della Suprema Corte, implica l’applicazione dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. b, d. lgs. n. 150 del 2022), secondo cui “salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale“.
Tale disposizione costituisce attuazione del criterio secondo il quale può procedersi in assenza “quando vi sono elementi idonei a dare certezza che l’imputato era consapevole della pendenza di un processo nei suoi confronti e che la sua mancata partecipazione sia frutto di una scelta consapevole“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Cassazione ha ritenuto che “la richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege perché dà garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo a carico dell’imputato“.
La norma risulta del tutto coerente con il conferimento della procura speciale che attribuisce al rappresentante il potere di esercizio del diritto in quanto, come osservato da consolidata giurisprudenza (sent. n. 35703/2019), “il procuratore speciale agisce come se fosse l’imputato“.
Ad avviso della Suprema Corte, è, poi, “del tutto irrilevante che l’intestazione della sentenza riporti la dicitura ‘assente’, poiché l’imputato ed il suo difensore erano consapevoli che il giudizio abbreviato fu chiesto dal procuratore speciale al quale l’imputato conferì il potere di chiedere il rito alternativo conferendo la procura speciale“.
In conclusione, la decisione della Corte di appello di Messina risulta corretta perché il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. si applica, “esplicitamente, solo ed esclusivamente agli imputati dichiarati assenti” e la procura speciale fa considerare presente l’imputato in quanto rappresentato in giudizio.

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Riccardo Polito

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