La contumacia

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In passato la contumacia era considerata, se si fa eccezione per il diritto processuale romano, spregio alla giustizia e confessione di colpa.

In diritto barbarico, si applicarono le sanzioni del bannum e della fuorgiudica e le sanzioni ecclesiastiche nel processo inquisitoriale canonico.

La rinascente dottrina romana del processo accusatorio oppose a questi principi la norma ne absens damnetur, in omaggio alle inderogabili regole del contraddittorio, e da quel momenti il contumace venne considerato volontariamente assente dal giudizio, ma non per questo reo presunto del fatto che gli venisse attribuito.

Nelle legislazioni processuali oggi vigenti si seguono tendenze varie per il trattamento processuale dell’imputato contumace.

Ci sono codici, come lo spagnolo, il norvegese, l’ungherese, che negano la possibilità di condanne in assenza del giudicabile.

Altri, come il codice tedesco e l’austriaco, che fissano la norma dell’improcedibilità dell’azione in confronto dei contumaci, e poi adottano eccezioni e temperamenti per il modo nel quale il procedimento contumaciale viene attuato.

Ci sono codici, come il francese e l’italiano, che ammettono il procedimento contumaciale, lasciando al condannato in contumacia particolari rimedi giuridici.

Il giudizio contumaciale costituisce un rapporto processuale imperfetto, perché gli manca la pienezza del contraddittorio.

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Le condizioni

Perché si possa fare luogo a giudizio in contumacia si devono verificare determinate condizioni.

L’imputato deve essere in stato di libertà personale.

Il fatto dell’assenza dal giudizio deve essere volontario.

L’imputato deve essere stato chiamato secondo le regole in giudizio.

All’imputato non comparso in giudizio, deve essere assegnato a pena di nullità un difensore.

Senza la sua assistenza e senza avere sentito il pubblico ministero non si può dichiarare la contumacia dell’imputato.

Il contraddittorio ricerca la ricorrenza dei presupposti accennati, e se dovessero ricorrere, il giudice emette l’ordinanza di dichiarazione di contumacia che deve essere inserita nel verbale di dibattimento e che inizia formalmente il giudizio contumaciale.

Anche in presenza di simili circostanze è lasciato un potere discrezionale al giudice, il quale, se ricorrano giusti motivi, può sospendere o rimandare il dibattimento.

Le modalità di svolgimento del giudizio in contumacia

Il giudizio in contumacia, in prima istanza come in appello, ha luogo nelle forme ordinarie.

È ammessa in ogni giudizio l’assistenza del difensore.

Il contraddittorio ha luogo con qualche limitazione perché alla difesa è fatto divieto di produrre prove a discolpa.

Nonostante questo il giudice  si può sostituire ad essa nelle indagini di carattere peritale, negli accessi sul luogo, ma non nell’esame di testimoni.

La comparizione dell’imputato contumace, che si verifichi durante il dibattimento, porta al pieno contraddittorio.

La sentenza penale emessa in esito a giudizio contumaciale si deve ritenere una decisione  imperfetta come l’indagine sulle prove attraverso la quale si è venuta costituendo.

Queste sentenze sono irrevocabili, salvo, per alcune di esse, uno stato di pendenza che ne determina la revocabilità, per il fatto della presentazione o della cattura del contumace dopo la pronuncia della sentenza.

In relazione ai requisiti formali, la sentenza contumaciale non è diversa dalle altre.

Le assolutorie hanno come le altre pieno valore di efficacia.

Il giudice, nelle sentenze di condanna, può concedere al contumace il beneficio della sospensione della pena.

Sul contenuto civile, le sentenze contumaciali decidono lo stesso, ma quelle di Corte d’Assise, soggette a purgazione, non possono contenere decisioni sulle istanze per restituzione, risarcimento dei danni o riparazioni perché la cognizione è attribuita al giudice civile.

La notificazione obbligatoria della sentenza contumaciale all’imputato ha importanza per fissare il decorso del termine utile, di tre giorni, per interporre i mezzi d’impugnazione.

I rimedi giuridici ammessi dal diritto processuale italiano contro le sentenze contumaciali sono la purgazione, l’opposizione, l’appello e il ricorso per cassazione.

I primi due sono concessi specificamente per la sentenza contumaciale e si fanno valere davanti  allo stesso magistrato che ha pronunciato la sentenza, gli altri due sono comuni a ogni sentenza e si fanno valere presso il magistrato di grado superiore.

Per le sentenze contumaciali appellabili il rimedio normale è l’appello, per quelle inappellabili è l’opposizione, oppure la purgazione, se si tratti di sentenza di Corte d’Assise con un determinato limite di pena.

Al di là di questi rimedi resta integro il diritto di ricorrere per Cassazione.

La purgazione della contumacia è consentita contro sentenze di condanna di Corte d’Assise, all’ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ai cinque anni, oppure all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condizione che dà luogo a questo rimedio è rappresentata dalla presentazione volontaria del condannato, dalla sua costituzione in carcere, oppure dal fatto che arrivi in potere della giustizia prima che l’azione penale sia prescritta.

Verificata questa condizione, il dibattimento e la sentenza in contumacia si hanno come non avvenuti e la Corte d’Assise deve svolgere un’altra volta l’intero giudizio.

L’opposizione contumaciale

L’opposizione contumaciale è il rimedio giuridico che spetta al condannato in contumacia con sentenza non appellabile e non purgabile e si fa valere davanti al pretore, al tribunale o alla Corte d’Assise che ha pronunciato la sentenza.

Il magistrato fissa il dibattimento che viene svolto nelle forme ordinarie.

Se il condannato non si dovesse presentare nel giorno fissato per il giudizio di purgazione e di opposizione, la sentenza contumaciale riprende il suo vigore e il giudice ordina l’esecuzione con sentenza, che è soggetta a ricorso per Cassazione.

Si parla in modo improprio anche di contumacia della parte civile e della persona civilmente responsabile nel processo penale, perché per questi soggetti la comparizione personale non è prescritta.

La contumacia e il diritto internazionale

La contumacia solleva anche questioni relative al diritto internazionale per le vicende nelle quali l’imputato sia detenuto in paese straniero, con il quale le relazioni in termini di estradizione rendano difficoltoso o impossibile avviare il procedimento alla presenza dello stesso.

L’ordinamento riserva per sé il diritto a portare avanti i procedimenti, al fine di non fermarsi per attendere eventuali espedienti dilatori comunemente noti come “albero di Bertoldo”, ma di portare a compimento la celebrazione del rito, e, soprattutto per i casi nei quali simili inconvenienti siano relativi a una parte degli imputati, ad esempio rendendo giuridicamente insopportabile la situazione dei restanti imputati quando, in attesa di giudizio, siano sottoposti a misure detentive.

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