Appare corretta l’esclusione di un’Impresa che abbia sottaciuto circostanze sicuramente rilevanti ai fini di un giudizio “sulla rilevanza o meno sull’affidabilità morale e professionale dell’imprenditore”, in quanto il silenzio serbato sulla annotazione (

Lazzini Sonia 19/04/07
Scarica PDF Stampa
In definitiva, le dichiarazioni rese dall’interessata, avendo sottaciuto una serie di elementi sicuramente rilevanti ai fini del procedimento e, in particolare, dell’ammissione alla gara, correttamente sono state riviste alla stregua di false dichiarazioni, con la conseguente corretta esclusione dell’impresa per carenza dei requisiti morali e professionali e del pari correttamente tale esclusione è stata, per l’effetto, fatta oggetto di formale comunicazione all’Autorità ai sensi e per gli effetti di legge
 
Per il supremo giudice amministrativo , con la decisione numero 828 del 19 febbraio 2007, è coerente con le disposizioni di legge, escludere un’impresa che era risultata già annotata nel Casellario Informatico dei Lavori Pubblici per una precedente esclusione ex art. 75, lett. c), del D.P.R. 554/99, a causa di false dichiarazioni rese in altra gara; e ciò in quanto il legale rappresentante dell’Impresa, non aveva dichiarato la sussistenza, a suo carico, di decreti penali di condanna emessi nel 2001 dal Tribunale di Bolzano
 
La legittimità dell’esclusione viene confermata sulla base delle seguenti considerazioni:
 
< – che l’impresa ha taciuto che un proprio legale rappresentante aveva subito dei decreti penali di condanna;
 
        – che tali decreti attenevano direttamente all’ambito della esecuzione di lavori, essendosi trattato di condanne per continuate violazioni di disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, riconducibili alle norme in materia di sicurezza, per omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie in materia di contributi previdenziali e assistenziali e per violazione del divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro;
 
     – che dell’esistenza di tali decreti il Casellario dell’Autorità è stato portato a conoscenza il 19 marzo 2004 a seguito di comunicazione della CCIAA di Varese, che ha segnalato l’esclusione dell’impresa stessa da una propria gara per la sussistenza di detti precedenti penali;
 
     – che tale segnalazione non è stata fata oggetto di impugnativa;
 
     – che la pubblicazione di detta comunicazione è stata effettuata il 21 aprile 2004, una settimana prima che l’interessata presentasse la propria offerta (28 aprile 2004), corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999;
 
     – che, quindi, l’interessata era in grado di dichiarare, in sede di offerta, quanto reso pubblico dal Casellario in merito alla predetta esclusione e alle ragioni (decreti penali di condanna a carico di un proprio amministratore) che le avevano occasionate;
 
    – che l’esclusione da gara da parte della CCIAA di Varese è intervenuta il 19 marzo 2004, nell’anno solare, quindi, antecedente alla data di pubblicazione del bando della gara di cui qui si discute;
 
     – che, anche indipendentemente da quanto pubblicato presso il Casellario, la situazione in cui l’impresa versava è stata completamente sottaciuta, in sede concorsuale, dalla deducente all’Azienda Ospedaliera appellata, tanto che questa ha potuto appurarla solo nel corso della operazioni valutative di gara.>
 
in conclusione quindi:
 
< Ne consegue che correttamente è stata decretata non solo l’esclusione dalla gara dell’impresa, ma è stata anche fornita la pure contestata comunicazione all’Autorità dei Lavori Pubblici, vertendosi in fattispecie che trova conforto, come correttamente rilevato dai primi giudici, anche nell’art. 27, comma 2, lett. t), del DPR n. 34 del 2000; norma a mente della quale nel Casellario sono inseriti in via informatica, per ogni impresa qualificata i seguenti dati:…….. ………t) – tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario>
 
a cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione          ANNO 2005
 
ha pronunciato la seguente
 
        DECISIONE
 
    sul ricorso in appello n. 8978/2005 proposto dalla ******à *** s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ***************** presso il quale elettivamente domicilia in Roma, via Pollaiolo 3,
 
    contro
 
    l’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e ***************** e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14,
 
    e nei confronti
 
    dell’AUTORITÀ di VIGILANZA sui LAVORI PUBBLICI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,
 
    e
 
    della ******à * COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. ************ presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5,
 
    nonché
 
    il CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio,
 
    per la riforma
 
    della sentenza del TAR del Veneto, Sezione I, n. 3320 del 2005;
 
    visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 
    visti gli atti di costituzione in giudizio dell’**** di Padova e della società MAG Costruzioni s.r.l.;
 
    viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
    visti gli atti di causa;
 
    relatore, alla pubblica udienza del 27 ottobre 2006, il Cons. **************;
 
    uditi, per le parti, gli avv.ti *****************, **************** ed ************;
 
    visto il dispositivo n. 512 del 27 ottobre 2006.
 
    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
 
    F A T T O
 
    1) – Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dei verbali di gara del 4 e 5 maggio 2004, nn. 25923 e 26241 relativi all’asta pubblica per la manutenzione di strutture ed impianti dell’Azienda Ospedaliera di Padova, ******** 1 e n. 2; nonché dei provvedimenti della stessa ****:
 
     – 15 giugno 2004, nn. 506 e 507 del 15 giugno 2004 e nn. 655 e 656 del 26 luglio 2004, di approvazione di detti verbali e di aggiudicazione dei detti lotti
 
     – n. 48843 del 20 agosto 2004 con la quale l’****, nell’escludere l’interessata dalla detta gara, ha richiesto all’Autorità LL.PP. l’annotazione nel Casellario Informatico sui LL.LL. del provvedimento di esclusione per dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75, lett. h), del D.P.R. n. 554 del 1999.
 
    Con il ricorso, in particolare, la ******à ricorrente in primo grado e qui appellante rappresentava di aver partecipato alla gara d’appalto bandita dall’Azienda Ospedaliera di Padova per la manutenzione di strutture ed impianti alla stessa appartenenti e di esserne stata esclusa, con la citata nota del 20 agosto 2004 in quanto era risultata già annotata nel Casellario Informatico dei Lavori Pubblici per una precedente esclusione ex art. 75, lett. c), del D.P.R. 554/99, a causa di false dichiarazioni rese in altra gara; e ciò in quanto il legale rappresentante dell’Impresa, ******* ***, non aveva dichiarato la sussistenza, a suo carico, di decreti penali di condanna emessi nel 2001 dal Tribunale di Bolzano.
 
    In risposta ad un’istanza di cancellazione e/o rettifica della segnalazione all’Autorità, presentata in data 8 ottobre 2004, l’Azienda Ospedaliera, con nota del 15 ottobre 2004, n. 58593, precisava di essersi limitata a comunicare che era stata resa una dichiarazione non veritiera.
 
    Secondo la prospettazione della ricorrente tale provvedimento sarebbe stato illegittimo in quanto la domanda di partecipazione alla gara era precedente rispetto al momento della conoscenza dell’annotazione nel Casellario Informatico; e, inoltre, l’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 (nel testo introdotto con l’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412) avrebbe imposto l’esclusione dalle gare solo per coloro nei cui confronti fosse stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato o una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per reati incidenti sull’affidabilità morale e professionale; il testo letterale della norma, quindi, non avrebbe richiamato i decreti penali di condanna.
 
    Sempre per l’originaria ricorrente, inoltre, sarebbe stato possibile evincere l’illegittimità del provvedimento anche in considerazione del comportamento tenuto ex post dall’Azienda Ospedaliera che, in due successive gare, ha ammesso regolarmente la ricorrente (che, peraltro, in tale sede ha presentato dichiarazione di cessazione dalla carica di presidente e legale rappresentante di *** Adriano).
 
    2) – Per il TAR il ricorso, da ritenersi incentrato, essenzialmente, sulle determinazioni di esclusione della ricorrente dalla gara, era infondato.
 
    Per l’appellante la sentenza di rigetto qui gravata sarebbe erronea sotto ogni profilo, in quanto, al contrario di quanto ritenuto dai primi giudici, non sarebbero sussistiti, nella specie, i presupposti per disporne l’esclusione dalla gara.
 
    Resistono l’Azienda Ospedaliera appellata e la controinteressata in primo grado, che insistono per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.
 
    D I R I T T O
 
    1) – Con il presente appello è chiesta la riforma della sentenza con la quale il TAR ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dei verbali di gara del 4 e 5 maggio 2004, nn. 25923 e 26241 relativi all’asta pubblica per la manutenzione di strutture ed impianti dell’Azienda Ospedaliera di Padova, ******** 1 e n. 2; nonché dei provvedimenti della stessa ****:
 
     – 15 giugno 2004, nn. 506 e 507 del 15 giugno 2004 e nn. 655 e 656 del 26 luglio 2004, di approvazione di detti verbali e di aggiudicazione dei detti lotti
 
     – n. 48843 del 20 agosto 2004 con la quale l’****, nell’escludere l’interessata dalla detta gara, ha richiesto all’Autorità LL.PP. l’annotazione nel Casellario Informatico sui LL.LL. del provvedimento di esclusione per dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75, lett. h), del D.P.R. n. 554 del 1999.
 
    Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea, anzitutto, laddove ha ritenuto che l’esclusione sia stata correttamente disposta in quanto l’annotazione nel Casellario LL.PP. concerneva una dichiarazione falsa ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. h), del DPR n. 554/1999, resa nell’anno antecedente a quello di pubblicazione del bando di gara; al contrario, l’annotazione, intervenuta il 21 aprile 2004, non sarebbe stata effettuata ai sensi della lettera h) del citato art. 75 e non avrebbe esposto alcuna falsa dichiarazione.
 
    Inesistente, quindi, sarebbe il presupposto sul quale il TAR ha fondato la propria decisione, poiché la fattispecie di cui all’art. 75, lett. h), dovrebbe risultare da specifica annotazione nel Casellario.
 
    Inoltre, se il provvedimento di esclusione dalla gara della CCIAA di Varese fosse da considerare come “fatto rilevante” per la sussistenza o meno dei presupposti di cui alla ripetuta lettera h), allora il momento temporale al quale ricondurre la valutazione di buona fede in merito al comportamento del legale rappresentante dell’Impresa non sarebbe la data recata dal provvedimento di segnalazione all’Autorità da parte del committente (19 marzo 2004), come tale sconosciuto dall’originaria ricorrente, bensì il momento in cui la medesima ne è venuta a conoscenza; ebbene, poiché l’interessata ha presentato la propria dichiarazione il 28 aprile 2004, attestando di non avere in corso cause di esclusione di cui al ripetuto art. 75, e poiché tale norma attribuirebbe rilevanza alle sole dichiarazioni false rese nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio LL.PP., ne consegue che nessuna dichiarazione falsa sarebbe stata resa dall’odierna deducente alla data di pubblicazione del bando (26 marzo 2004), l’annotazione essendo successiva rispetto a tale data.
 
    L’esclusione della deducente – e la conseguente comunicazione all’Autorità – sarebbe, perciò, illegittima in quanto la medesima avrebbe ben potuto partecipare alla gara in questione, il bando essendo stato pubblicato il 26 marzo 2004 ed essendo essa, in tale momento, nel pieno possesso dei requisiti soggettivi ex art. 75 del DPR n. 554/1999, regolarmente dichiarati il 28 aprile 2004; l’illegittimità sarebbe del tutto evidente, poiché la società *** non avrebbe reso alcuna dichiarazione falsa ai sensi della lettera h) del ripetuto art. 75, in quanto il bando di gara e la dichiarazione resa sarebbero successivi all’annotazione.
 
    2) – La censura è priva di consistenza.
 
    In linea di fatto, va rilevato:
 
     – che, nel presentare l’offerta, la deducente ha dichiarato che nei suoi confronti non era stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.c.p., per reati incidenti sull’affidabilità morale e professionale; né di avere commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana;
 
     – che, peraltro, la stazione appaltante accertava, secondo quanto precisato nei verbali impugnati, con riguardo all’odierna appellante, che “dalle verifiche effettuate nel Casellario Informatico dell’Autorità di **************** risulta che la Ditta *** s.p.a. è stata esclusa da una stazione appaltante per avere accertato che ricorrevano gli estremi previsti dall’art. 75 comma 1 lettera c del D.P.R. 554/99 per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (emessi decreti dal GIP di Bolzano, esecutivi il 2.10.2001, il 28.12.2001, il 28.12.2001, per continuate violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, riconducibili alle norme in materia di sicurezza per omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie in materia di contributi previdenziali e assistenziali e per violazione del divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro); nella gara in oggetto il legale rappresentante ed i soggetti previsti dall’art. 75 del DPR 554/99 hanno tutti chiarito di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 75 comma 1 lettera c del DPR 554/99; la Ditta viene esclusa per dichiarazione non veritiera; spetta, infatti, alla S.A., nell’esercizio della sua discrezionalità, esprimere un giudizio di rilevanza o meno sull’affidabilità morale e professionale dell’imprenditore delle sentenze di condanna subite, indipendentemente dalle modalità di irrogazione della sanzione; dal che consegue l’obbligo per il partecipante alle gare di dichiarare anche i decreti penali di condanna….”;
 
    – che, in particolare, nel predetto Casellario era stata inserita, il 21 aprile 2004, la seguente annotazione: “la stazione appaltante CCIAA di Varese, sulla base del modello di comunicazione di cui all’allegato A) alla determinazione n. 10/2003, del 29/03/2004….ha comunicato di avere escluso, come da determinazione del Segretario Generale n. 86 del 19/03/2004, l’impresa dalla gara……………per avere accertato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 75, comma 1, lettera c), del d.P.P. 21 dicembre 1999, n. 554……….; in particolare, sono stati emessi decreti dal GIP del Tribunale di Bolzano, esecutivi il 02/10/2001, il 28/12/2001 e il 28/12/2001, rispettivamente per continuate violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, riconducibili alle norme in materia di sicurezza , per omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie in materia di contributi previdenziali e assistenziali e per violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro; la presente annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34”;
 
     – che, a mente del ripetuto art. 75 del DPR n. 554/1999, “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ……………………………
 
    c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;……………..
 
    e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; ……………
 
    h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”.
 
    Emerge, quindi:
 
        – che l’impresa ha taciuto che un proprio legale rappresentante aveva subito dei decreti penali di condanna;
 
        – che tali decreti attenevano direttamente all’ambito della esecuzione di lavori, essendosi trattato di condanne per continuate violazioni di disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, riconducibili alle norme in materia di sicurezza, per omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie in materia di contributi previdenziali e assistenziali e per violazione del divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro;
 
     – che dell’esistenza di tali decreti il Casellario dell’Autorità è stato portato a conoscenza il 19 marzo 2004 a seguito di comunicazione della CCIAA di Varese, che ha segnalato l’esclusione dell’impresa stessa da una propria gara per la sussistenza di detti precedenti penali;
 
     – che tale segnalazione non è stata fata oggetto di impugnativa;
 
     – che la pubblicazione di detta comunicazione è stata effettuata il 21 aprile 2004, una settimana prima che l’interessata presentasse la propria offerta (28 aprile 2004), corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999;
 
     – che, quindi, l’interessata era in grado di dichiarare, in sede di offerta, quanto reso pubblico dal Casellario in merito alla predetta esclusione e alle ragioni (decreti penali di condanna a carico di un proprio amministratore) che le avevano occasionate;
 
    – che l’esclusione da gara da parte della CCIAA di Varese è intervenuta il 19 marzo 2004, nell’anno solare, quindi, antecedente alla data di pubblicazione del bando della gara di cui qui si discute;
 
     – che, anche indipendentemente da quanto pubblicato presso il Casellario, la situazione in cui l’impresa versava è stata completamente sottaciuta, in sede concorsuale, dalla deducente all’Azienda Ospedaliera appellata, tanto che questa ha potuto appurarla solo nel corso della operazioni valutative di gara.
 
    Sulla base di tali premesse è, quindi, da ritenere, ad avviso del Collegio, che in sede di partecipazione alla gara l’interessata, come rilevato dal TAR, abbia sottaciuto, alla P.A., circostanze sicuramente rilevanti ai fini di un giudizio “sulla rilevanza o meno sull’affidabilità morale e professionale dell’imprenditore”, in quanto il silenzio serbato sulla cennata annotazione pur pienamente conoscibile alla data di presentazione dell’offerta, il silenzio in merito alle condanne subite con i detti decreti penali (in materie, tra l’altro, strettamente connesse all’ambito dell’esecuzione dei lavori), l’affermazione di inesistenza sia di precedenti condanne penali passate in giudicato, sia della commissione di “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”, legittimavano il giudizio di carente affidabilità morale e professionale che, in effetti, permea e giustifica i provvedimenti qui gravati, che, sul punto, appaiono, quindi, affidati a congrua e sufficiente motivazione.
 
    Ne consegue che correttamente è stata decretata non solo l’esclusione dalla gara dell’impresa, ma è stata anche fornita la pure contestata comunicazione all’Autorità dei Lavori Pubblici, vertendosi in fattispecie che trova conforto, come correttamente rilevato dai primi giudici, anche nell’art. 27, comma 2, lett. t), del DPR n. 34 del 2000; norma a mente della quale nel Casellario sono inseriti in via informatica, per ogni impresa qualificata i seguenti dati:…….. ………t) – tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”.
 
    Tale disposizione completa ed esaurisce, in effetti, quelle che precedono e, in particolare, per ciò che qui interessa, quelle di cui alle lettere da q) ad s), secondo cui nel casellario sono anche inseriti i dati che seguono:
 
    q) – eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
 
    r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge adottati dalle stazioni appaltanti;
 
    s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della legge”.
 
    Al riguardo va anche rilevato che la riconducibilità della comunicazione al Casellario ai sensi della citata lettera t), pur avendo costituito motivo di espressa pronuncia da parte del TAR (che, con tale richiamo, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stato dedotto che l’inserimento nel Casellario informatico avrebbe potuto essere operato, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera s), del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000, solo con riguardo alle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni di qualificazione alla gara, accertate in esito alla procedura di cui all’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994 – verifica a campione) non è stato neppure fatto oggetto di puntuale censura d’appello; con la conseguenza che sul punto si è, comunque, formato il giudicato e che la reiterazione della censura appena richiamata, contenuta nel secondo motivo dell’appello, in quanto priva di doglianza alcuna concernente il richiamo alla stessa lettera t) fatto dal TAR, va, per ciò stesso, dichiarata inammissibile.
 
    3) – Con il terzo motivo d’appello viene dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado per violazione del principio di proporzionalità della pena (principio di rilevanza generale nell’ordinamento penale e affermato, anche dalla giurisprudenza comunitaria, quale principio generale operante anche nell’ambito del diritto amministrativo); nella specie, inoltre, sarebbe stata necessaria un’adeguata istruttoria sulla gravità della presunta violazione commessa, in modo da applicare la giusta sanzione volta ad assicurare il contemperamento dei diversi interessi in gioco; in particolare, l’**** avrebbe dovuto valutare se gli effetti che detta sanzione avrebbe prodotto – ossia l’impossibilità di partecipare per un anno a gare d’appalto – fosse congrua rispetto alla pretesa violazione riscontrata; e ciò tanto più sarebbe stato rilevante se si considera che, nella specie, il comportamento dell’interessata non sarebbe stato affetto da dolo, né da colpa grave.
 
    Con l’ultimo motivo dell’appello (la cui trattazione viene, in ordine logico, qui anticipata) l’appellante deduce che l’**** appellata avrebbe dovuto correttamente esercitare il proprio potere discrezionale di valutazione dei reati ascritti al legale rappresentatane dell’impresa motivando in maniera congrua, logica e ragionevole sia la rilevanza del fatto omissivo, sia l’incidenza della condanna sul vincolo fiduciario da instaurare con il contratto.
 
    Sul punto va rilevato che con il ricorso di primo grado non veniva fatto cenno alla violazione del predetto principio di proporzionalità, ma (terzo motivo) veniva lamentato il difetto di istruttoria e di difetto di motivazione essendo mancato, secondo la ricorrente, un attento esame dei criteri indicativi della gravità del comportamento sanzionato (sussistenza di recidiva, decorso del tempo dalla commissione del comportamento sanzionato, entità della sanzione comminata).
 
    Ebbene, per ciò che attiene alla violazione del principio di proporzionalità, si tratta di un profilo di censura nuovo ed autonomo, assente nel ricorso di primo grado e, quindi, non deducibile in appello, con la conseguente sua inammissibilità per contrasto con il principio del divieto dello jus novorum.
 
    Quanto ai dedotti vizi istruttori e di motivazione, rileva il Collegio che gli stessi non sono stati implicitamente disattesi dai primi giudici, che hanno reputato legittimo l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto che le insufficienti dichiarazioni rese incidessero negativamente sull’affidabilità morale e professionale dell’impresa e che questo giustificava pienamente la comunicazione all’Autorità ai fini della pubblicazione nel Casellario della contestata annotazione.
 
    Ebbene, l’appellante non contesta puntualmente gli apprezzamenti in proposito operati dal TAR circa la sufficienza delle motivazioni addotte dall’Amministrazione, ma si limita a reiterare la censura di difetto istruttorio e di motivazione già così disattesa dagli stessi primi giudici; ciò che rende il motivo inammissibile in quanto in sede d’appello è onere dell’appellante contestare puntualmente i motivi addotti dal TAR a supporto delle proprie valutazioni reiettive delle singole censure svolte con il ricorso.
 
    In ogni caso, come già rilevato al punto che precede, deve ritenersi che la motivazione posta dall’Amministrazione a supporto dell’esclusione dell’interessata dalla gara fosse sufficiente, avendo omesso la concorrente di fornire i rilevanti elementi di cui si è detto.
 
    Sempre con il terzo motivo d’appello viene, infine, sottolineato che il provvedimento di esclusione dalla gara, nella sua parte motivazionale, non avrebbe fatto alcun cenno dell’annotazione della precedente esclusione operata dalla CCIAA di Varese, ritenuta, dunque, essa stessa irrilevante dall’A.O. appaltante ai fini dell’annotazione qui contestata; sicché non sarebbe dato comprendere come il TAR abbia potuto fondare la propria decisione su di una circostanza di cui non si rinverrebbe traccia nell’atto impugnato.
 
    La censura (oltre che inammissibile in quanto volta, in effetti, a dedurre per la prima volta un profilo di censura che avrebbe dovuto essere svolto in primo grado) è manifestamente priva di consistenza, dal momento che i verbali impugnati – con i quali è stata disposta l’esclusione – rilevano “che dalle verifiche effettuate nel Casellario Informatico dell’Autorità di **************** risulta che la Ditta *** s.p.a. è stata esclusa da una stazione appaltante per avere accertato che ricorrevano gli estremi previsti dall’art. 75 comma 1 lettera c del D.P.R. 554/99 per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (emessi decreti dal GIP di Bolzano, esecutivi il 2.10.2001, il 28.12.2001, il 28.12.2001…..)”; ebbene, pur essendo mancata l’esplicita indicazione della CCIAA di Varese che ha effettuato la comunicazione ai fini dell’annotazione, non di meno è a questa che la Commissione valutatrice ha fatto pacificamente riferimento dal momento che quella era, al momento, l’unica annotazione a carico dell’Impresa risultante inserita nel Casellario informatico e di cui la stessa Commissione si è avvalsa nella specie.
 
    4) – Con il quarto motivo dell’appello la deducente fa valere la violazione dell’art. 75, comma 1, lettera c), del DPR n. 554/1999, in quanto l’esclusione dalla gara avrebbe potuto fare seguito solo ad una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.c.; viene anche dedotta la totale carenza di presupposti di fatto e di diritto che affliggerebbero il comportamento tenuto dalla CCIAA di Varese, per avere pure disatteso il tassativo dettato normativo di cui alla norma ora citata.
 
    La censura è inammissibile; con la stessa, infatti, (laddove rivolta a sindacare l’operato dell’**** di Padova) viene reiterata una doglianza già svolta con il secondo e terzo motivo del ricorso di primo grado che il TAR ha disatteso senza che, sul punto, la sentenza sia stata fatta oggetto di puntuale gravame (tanto che l’appello si limita a reiterare, nella sostanza, la censura di primo grado senza contestare, al riguardo, quanto dedotto dal TAR).
 
    Laddove, invece, viene contestato l’operato della CCIAA di Varese, la censura è inammissibile in quanto svolta per la prima volta in appello e senza notifica del gravame nei confronti della stessa autorità ora detta.
 
    In definitiva, le dichiarazioni rese dall’interessata, avendo sottaciuto una serie di elementi sicuramente rilevanti ai fini del procedimento e, in particolare, dell’ammissione alla gara, correttamente sono state riviste alla stregua di false dichiarazioni, con la conseguente corretta esclusione dell’impresa per carenza dei requisiti morali e professionali e del pari correttamente tale esclusione è stata, per l’effetto, fatta oggetto di formale comunicazione all’Autorità ai sensi e per gli effetti di legge.
 
    5) – Per completezza può, infine, rilevarsi che l’originaria ricorrente ha notificato il ricorso di primo grado anche nei confronti dell’Autorità, così essendosi gravata, sia pure per implicito, nei confronti dell’operato dell’Autorità stessa, concretizzatosi nell’annotazione al Casellario (frutto, comunque, di una valutazione – “tutte le altre notizie riguardanti le imprese …… ritenute utili ai fini della tenuta del casellario” – da parte dell’Osservatorio ai fini dell’inserimento nel Casellario) ; ebbene, tale impugnativa non può essere presa in considerazione in quanto il presente appello risulta irritualmente notificato all’Autorità medesima (notificazione operata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato), con la conseguenza che l’operato di essa non può qui essere preso in considerazione, con la conseguenza che l’annotazione operata dall’Autorità non appare neppure qui contestabile.
 
    6) – Per i motivi che precedono il presente appello appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.
 
    Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
 
    P.Q.M.
 
    Il Consiglio di Stato, **************, respinge l’appello in epigrafe.
    Spese del grado compensate.
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 ottobre 2006
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19 febbraio 2007

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento