Appalto di servizi aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: gli elementi dell’offerta devono essere decisi dall’Amministrazione senza dover rispondere davanti al Giudice Amministrativo se non in caso di palese irrazionalità

Lazzini Sonia 03/11/05
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 4938 del ?21 settebre 2005 ci insegna che:

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<Occorre aver presente che, secondo la sua disciplina, la gara in questione andava aggiudicata con il criterio previsto dall?art. 23, c. 1, lett. b), D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, vale a dire all?offerta economicamente pi? vantaggiosa, in base agli elementi, nella specie, indicati nel capitolato speciale d?appalto. Ed ? noto al riguardo che ? rimesso alla discrezionalit? tecnica delle Amministrazioni, non sindacabile dal giudice di legittimit? se non sotto i profili dell?irrazionalit? o della disparit? di trattamento tra i concorrenti, il potere di indicare il valore da dare in concreto a ciascun elemento di valutazione ed il rapporto tra di essi, in relazione alle caratteristiche del servizio che forma oggetto del contratto>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza (pdf)

Lazzini Sonia

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