Appalti pubblici, si accelerano i tempi di definizione del giudizio

Redazione 27/08/14
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In riferimento ai ricorsi al TAR, depositati dopo il 25 giugno 2014, avverso le procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (la P.A. e i controinteressati).

A prevederlo è l’art. 40 D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014 (in vigore dal 19 agosto).

L’avviso delle parti arriva via PEC dalla segreteria.
Solo per esigenze istruttorie, o per l’integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare il giudizio di merito ad un’ulteriore udienza, da tenersi non oltre 30 giorni.

Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro 20 giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.

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