Appalti in economia_applicazione dell’art 75 solo se espressamente richiamato nella lex specialis di gara

Lazzini Sonia 24/04/14
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In via preliminare il Collegio deve passare in esame il motivo di gravame proposto in via incidentale con cui il contro interessato afferma che il ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per non aver presentato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 75, comma 8, del d.lg.s 163/2006.

Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.

Osserva, infatti, il Collegio che nel caso in cui, come quello di specie, si tratti di un appalto sotto soglia da aggiudicarsi mediante l’espletamento di procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture, la stazione appaltante non è obbligata a richiedere l’inclusione nelle domande di partecipazione alla gara di una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, atteso che l’art. 125 del codice dei contratti pubblici, recante la disciplina delle menzionate procedure in economia e per cottimo fiducario, non contiene alcun rinvio alla garanzia di cui all’art. 75, comma 8, del d.lgs. 163/2006, la quale può trovare applicazione soltanto nel caso in cui, ma non è quello di specie, la stazione appaltante l’abbia espressamente richiamata nella lex specialis di gara. Passaggio tratto dalla sentenza   numero 379  del 14 marzo 2013 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

SORGE SPONTANEA UN’OSSERVAZIONE

vero è che l’articolo 125 del codice dei contratti sancisce che <<Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento>> cosi’ intendendo che non vi è l’obbligo di applicazione delle DISPOSIZIONI  ma lasciando appunto molta discrezionalità alla stazione appaltante ma il regolamento di attuazione al codice dei contratti ci offre una diversa intepretazione di quella fornitaci dal Tar che ci occupa:

Art. 334. Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per l’affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d’invito riporta:

 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

Sentenza collegata

40628-1.pdf 157kB

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Lazzini Sonia

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