Appalti: il “rito specialissimo” e la verifica dei requisiti in capo all’impresa concorrente

Scarica PDF Stampa

T.A.R. LAZIO, Roma, sez. 1 bis, Pres. Est. Anastasi, 27.4.2017, n. 4946 *** (Avv.ti Alessandro BIAMONTE, Francesco TRAMONTANO) contro Comando Generale Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Ministero della Difesa e ANAC (Avv.ra Generale dello Stato) e altri (n.c.).

 

1. Laddove la res controversa inerisca all’impugnativa (anche) dei provvedimenti assunti nell’ultimo segmento procedimentale della gara di appalto (quello relativo alla verifica dei requisiti in capo all’impresa concorrente, individuata aggiudicataria in via provvisoria, come prescritto dal comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016), non trovano applicazione, quanto al rito, le previsioni di cui ai commi 2° bis e 6° bis dell’art. 120 c.p.a. (introdotto dall’art. 204 del D.Lgv. 18 aprile 2016 n. 50), che disciplinano il cosiddetto “rito specialissimo”. Infatti, in tale ultimo caso si verte in materia di ammissioni ed esclusioni alla procedura di affidamento, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, volto, nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio, prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione, id est alla definizione della platea dei soggetti ammessi alla gara, in un momento antecedente all’esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione (conf.: parere Cons. Stato, Ad. Comm. Speciale, parere n. 855 del 1 aprile 2016, soprattutto pagg 208-209; TAR Campania, Sez. I°, 20.2.2017 n.1020).

Né può ritenersi che l’impugnativa del provvedimento di esclusione – emanato ex post nel medesimo segmento procedimentale finale, successivo all’aggiudicazione provvisoria e coevo rispetto all’avversato provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata impresa, seconda classificata – possa assumere un effetto “prevalente” rispetto agli altri provvedimenti, posto che il perfezionamento dell’aggiudicazione ha fatto venir meno la “ratio” stessa del suddetto rito, avente come scopo precipuo la compiuta definizione della platea dei soggetti ammessi alla gara, in un momento antecedente all’esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

 

2. Rientra nella cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 8 C.P.A., anche l’accertamento, incidenter tantum, e ciò, coerentemente con quanto affermato dall’Adunanza Plenaria,  in un’ottica di effettività della tutela, risulta doverosa la concentrazione della verifica circa la regolarità della documentazione contributiva, ancorché effettuata in via incidentale, in capo ad un’unica autorità giudiziaria: il diritto di difesa verrebbe, in effetti, leso se si costringesse il privato a contestare, dinanzi al giudice ordinario, la regolarità del d.u.r.c. .

 

3. Ai sensi dell’art. 80 co. 4 D.Lgs. 50/2016, ultima parte, l’esclusione, per irregolarità contributiva o fiscale, non viene comminata quando l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o “impegnandosi” in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Pertanto, qualora alla data di presentazione dell’offerta, o della candidatura alla procedura selettiva, l’operatore economico abbia in corso la rateazione del debito contributivo, la sua posizione deve ritenersi regolare e parimenti veritiera la dichiarazione resa.

 

4. Per effetto dell’adesione alla cd. “Rottamazione” delle cartelle esattoriali (art. 6 D.L. 693/2016, id est: definizione agevolata), ancorché tale effetto della norma sia insito in una previsione normativa non ben meditata nella sua attuazione (che prevede di fatto un “azzeramento” retroattivo dei benefici della rateazione), non può ritenersi venuta meno la regolarità contributiva allorquando sia in corso la rateazione del debito. Pertanto, la situazione previdenziale non può ritenersi mutata nel corso della procedura di gara e la posizione di irregolarità riscontrata dalla P.A. nel “DURC” – come nel caso di specie (in cui la ricorrente aveva presentato istanza di “rottamazione” nella fase di verifica successiva dei requisiti) – deve considerarsi “apparente” e, comunque, discendente dagli “effetti distorsivi del sistema previsto dall’art. 6 del D.L. 193/2016, notoriamente evidenziati dagli esperti del settore ed all’attenzione dell’autorità governativa” (v. anche messaggio INPS n. 824 del 23.2.2017).

 

Sentenza collegata

612765-1.pdf 298kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Biamonte Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento