Dal 23 luglio 2026 entra in vigore il decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, che modifica in modo significativo la disciplina antiriciclaggio e introduce un nuovo sistema di gestione accentrata dei dati relativi all’attività notarile.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2026, recepisce alcune disposizioni della direttiva europea 2024/1640 e interviene, tra l’altro, sul registro dei titolari effettivi e sull’organizzazione dei flussi informativi che coinvolgono i notai.
La data del 23 luglio rappresenta però l’entrata in vigore della riforma, non la scadenza entro la quale effettuare un nuovo invio. Per l’operatività concreta degli obblighi saranno necessari ulteriori provvedimenti attuativi. Per i professionisti in campo notarile, abbiamo pubblicato, nella collana I quaderni notarili, il volume Operazioni straordinarie – Guida pratica in tema di trasformazione, fusione e scissione, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Diritti particolari del socio e categorie di quote – Strumenti di personalizzazione della partecipazione sociale nelle S.r.l., disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Dal 23 luglio la riforma entra formalmente in vigore
Il decreto stabilisce che le nuove disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Considerata la pubblicazione dell’8 luglio, la data di efficacia è quindi il 23 luglio 2026.
Per gli studi notarili questo significa che da tale data il nuovo quadro normativo diventa parte integrante della disciplina antiriciclaggio. Non significa, tuttavia, che debbano essere immediatamente trasmessi dati o documenti secondo modalità nuove.
Il decreto disegna infatti un sistema destinato a diventare operativo attraverso una serie di atti successivi, che dovranno definire in modo puntuale contenuti, termini, procedure e standard tecnici. Per i professionisti in campo notarile, abbiamo pubblicato, nella collana I quaderni notarili, il volume Operazioni straordinarie – Guida pratica in tema di trasformazione, fusione e scissione, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Diritti particolari del socio e categorie di quote – Strumenti di personalizzazione della partecipazione sociale nelle S.r.l., disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Nasce la banca dati antiriciclaggio del Notariato
La principale novità è l’istituzione, presso il Consiglio nazionale del notariato, di un organismo autonomo e indipendente per la gestione accentrata dei dati antiriciclaggio trattati nell’ambito dell’attività notarile.
L’organismo opererà anche attraverso una banca dati collegata al Sistema di conservazione del notariato. La finalità è rafforzare la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, migliorando l’analisi dei dati e la capacità di individuare operazioni o fattispecie rilevanti.
I notai saranno chiamati ad alimentare la banca dati con copie autentiche, dati e informazioni derivanti dagli atti ricevuti o autenticati, nonché con gli elementi acquisiti nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
3. Quali informazioni dovranno trasmettere i notai
Il decreto individua tre principali categorie di dati.
La prima comprende le copie autentiche e le informazioni relative agli atti ricevuti o autenticati. La seconda riguarda i dati utili a prevenire, individuare o accertare attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La terza include gli elementi raccolti ai fini della segnalazione delle operazioni sospette.
L’organismo analizzerà le informazioni ricevute e restituirà ai notai specifici flussi di riscontro. Potrà inoltre assisterli nella valutazione delle singole fattispecie, fermo restando che la decisione sull’eventuale segnalazione continuerà a spettare al professionista.
La normativa precisa, infatti, che i notai restano pienamente responsabili dell’adempimento diretto degli obblighi antiriciclaggio.
4. Nessun invio immediato: servono i decreti attuativi
Il nuovo obbligo di alimentazione della banca dati non diventa automaticamente operativo il 23 luglio.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore dovrà essere adottato un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, che disciplinerà il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni a carico dei notai.
Successivamente, entro 30 giorni dall’entrata in vigore di tale decreto, il Consiglio nazionale del notariato dovrà emanare le regole tecniche relative all’alimentazione, all’aggiornamento, alla sicurezza e al funzionamento della banca dati.
Solo dopo questi passaggi sarà possibile conoscere nel dettaglio procedure, formati, tempistiche e modalità operative.
5. Cosa devono fare ora gli studi notarili
Nell’immediato non è richiesto un nuovo adempimento entro il 23 luglio. Gli studi dovranno però monitorare l’adozione del decreto ministeriale e delle regole tecniche del Consiglio nazionale del notariato.
Sarà inoltre opportuno prepararsi a una futura revisione dei flussi documentali interni, delle procedure antiriciclaggio e dei sistemi informatici utilizzati per raccogliere, conservare e trasmettere i dati.
Fino alla piena operatività del nuovo sistema restano fermi gli obblighi già previsti dalla normativa vigente: adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, valutazione del rischio e segnalazione delle operazioni sospette.
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