Usi civici e rivalutazione canoni enfiteutici

Chiara Schena 20/01/25
Allegati

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha recentemente emesso un’ordinanza interlocutoria riguardante gli usi civici. La decisione ha sollevato questioni giurisdizionali e di merito legate alla natura del diritto di legittimazione e al calcolo dei canoni enfiteutici.
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Corte di Cassazione- Sez. II Civ.-ord. int. n. 10001 del 15-01-2025

Indice

1. Il contesto giuridico


La vicenda trae origine da un ricorso presentato da numerosi privati, tra cui la società agricola Fecunditas, i quali si sono rivolti al Tribunale di Salerno per contestare la rivalutazione dei canoni di legittimazione delle terre civiche occupate. Gli appellanti sostenevano che i canoni, fissati originariamente nel 1951 dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, non dovessero essere soggetti a rivalutazione, ritenendo che la natura del diritto acquisito fosse di piena proprietà e non di enfiteusi.
D’altro canto, il Comune di Montecorvino Rovella ha sostenuto che i canoni dovessero essere adeguati alla realtà economica attuale, richiedendo altresì il pagamento dei canoni arretrati. Il Tribunale di Salerno, con una prima pronuncia, ha accolto in parte le richieste del Comune, determinando l’aggiornamento dei canoni e il capitale di affrancazione. Gli attori hanno successivamente impugnato tale decisione davanti alla Corte d’Appello, che ha confermato la sentenza di primo grado.

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2. L’ordinanza interlocutoria


Con l’ordinanza n. 1001/2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il dialogo tra norme civilistiche e amministrative che regolano gli usi civici. Uno degli aspetti centrali riguarda la qualificazione del diritto acquisito dai concessionari. Gli appellanti sostengono che l’ordinanza commissariale del 1951 abbia trasformato il diritto di occupazione abusiva in un diritto di piena proprietà. Tuttavia, secondo il Tribunale e la Corte d’Appello, il diritto acquisito è assimilabile a quello di enfiteusi.
La Cassazione, rilevando un potenziale conflitto interpretativo, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, evidenziando due aspetti centrali:
Natura del diritto: stabilire se la legittimazione concessa dal Commissario degli Usi Civici abbia conferito un diritto di piena proprietà o un diritto reale di godimento assimilabile all’enfiteusi.
Aggiornamento dei canoni: chiarire se i canoni originariamente stabiliti possano essere rivalutati in base ai criteri economici attuali, considerando anche le indicazioni della Corte Costituzionale in materia di proporzionalità e adeguatezza economica.

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3. La motivazione della Corte d’Appello


La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che:
-La legittimazione non trasferisca la piena proprietà, bensì un diritto reale assimilabile all’enfiteusi, comportando l’obbligo di pagare un canone periodico.
-La rivalutazione dei canoni sia giustificata dall’esigenza di mantenere l’equilibrio economico tra le parti e di evitare un depauperamento delle finanze pubbliche.
-La competenza spetti al giudice ordinario, poiché la controversia riguarda diritti soggettivi derivanti da atti amministrativi già perfezionati.

4. Riferimenti giuridici precedenti sugli usi civici


L’ordinanza della Cassazione richiama alcuni precedenti, tra cui le sentenze della Corte Costituzionale n. 406/1988 e n. 160/2008, che sottolineano l’importanza di garantire un equilibrio tra le parti nei rapporti enfiteutici. Viene altresì citata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9286/1994, che ha stabilito la competenza del giudice ordinario per le controversie relative ai canoni di legittimazione.

5. Conclusioni


La decisione delle Sezioni Unite determinerà la portata dei diritti conferiti dalla legittimazione e per stabilire criteri uniformi nella rivalutazione dei canoni enfiteutici.

Chiara Schena

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