Quando un sistema di trasmissione dati installato sul lastrico solare supera i limiti del diritto di antenna e diventa un impianto commerciale non autorizzabile dall’assemblea? Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .
riferimenti normativi: art. 209 D.lgs. n. 259/2003; 1102 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Bari, Sentenza del 22/03/2022
Indice
- 1. Il caso: delibere di diniego e ordine di rimozione dell’impianto sul lastrico
- 2. Il punto controverso: WISP sul lastrico o semplice diritto di antenna?
- 3. La decisione: impianto di rete commerciale, fuori dal diritto di antenna
- 4. Implicazioni pratiche: quando serve il consenso del condominio (art. 209 CCE)
- Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
1. Il caso: delibere di diniego e ordine di rimozione dell’impianto sul lastrico
Una società condomina portava in giudizio il condominio, contestando due delibere assembleari del 2019. Con quelle decisioni l’assemblea aveva negato all’attrice l’autorizzazione all’installazione di un’antenna per la trasmissione dati e aveva addirittura ordinato la rimozione dell’impianto già collocato sul lastrico solare comune. La società spiegava di svolgere attività di fornitura di servizi internet wireless e di aver installato un traliccio amovibile sul lastrico, dopo averne dato comunicazione all’amministratore. A suo dire, l’intervento era pienamente legittimo: non danneggiava l’edificio, rispettava la normativa tecnica e urbanistica e rientrava nel cosiddetto “diritto di antenna”, che il singolo può esercitare sulle parti comuni.
Il condominio, costituitosi in giudizio, sosteneva invece che l’impianto non aveva nulla a che vedere con il diritto di antenna, trattandosi di un’installazione commerciale, priva delle necessarie autorizzazioni e realizzata occupando indebitamente una porzione del lastrico. Per questo chiedeva al Tribunale non solo il rigetto della domanda, ma anche la rimozione dell’impianto e il ripristino dello stato dei luoghi. La causa veniva istruita con una consulenza tecnica, incaricata di verificare natura e funzione dell’impianto, eventuali autorizzazioni necessarie e lo stato effettivo dei luoghi. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .
2. Il punto controverso: WISP sul lastrico o semplice diritto di antenna?
Un impianto WISP installato sul lastrico solare comune, destinato a fornire connessione Internet tramite collegamenti radio, può davvero essere ricondotto al semplice “diritto di antenna” previsto per gli impianti ad uso privato?
3. La decisione: impianto di rete commerciale, fuori dal diritto di antenna
Il Tribunale ha ritenuto infondate le pretese della società attrice. Lo stesso giudice ha rilevato che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, l’impianto installato non ha nulla a che vedere con una semplice antenna domestica. La CTU ha infatti mostrato che si tratta di un sistema articolato, composto da un traliccio metallico, diversi apparati radianti, tiranti di sostegno e cablaggi, progettato per garantire un servizio continuo di trasmissione e ricezione dati a un numero indefinito di utenti. Il consulente ha anche chiarito che l’impianto opera come un vero e proprio nodo di rete: non serve a permettere al singolo condomino di accedere a un servizio informativo, ma è destinato a diffondere il segnale nell’ambito di un’attività imprenditoriale di tipo WISP/ISP. Alla luce di tali accertamenti tecnici, il Tribunale ha escluso che l’impianto in questione possa rientrare nell’ambito applicativo del cosiddetto diritto di antenna, come delineato dalla legge n. 554 del 1940 e dall’art. 209 del d.lgs. n. 259 del 2003. In ogni caso il Tribunale ha evidenziato che l’installazione del corposo impianto della società attrice ha comportato un’occupazione non meramente occasionale né di modesta entità del lastrico solare condominiale. Infatti il CTU ha evidenziato come la presenza del traliccio metallico, dei tiranti di ancoraggio, dei cavi e delle ulteriori opere accessorie abbia determinato una sottrazione stabile di porzioni del lastrico e una limitazione concreta delle modalità di utilizzo dello stesso, incidendo sulla possibilità di libero transito e di piena fruizione da parte degli altri condomini. Secondo il Tribunale le delibere impugnate hanno rispettano i principi che regolano l’utilizzo delle parti comuni e non presentano vizi tali da determinarne la nullità o l’annullabilità.
Potrebbero interessarti anche:
4. Implicazioni pratiche: quando serve il consenso del condominio (art. 209 CCE)
Il principio sancito dall’art. 21 della Costituzione tutela anche la libertà di installare antenne su beni appartenenti a terzi, inclusi i lastrici solari condominiali. Il cosiddetto “diritto di antenna” consiste infatti nella facoltà, riconosciuta al singolo, di collocare l’impianto necessario alla ricezione del segnale radiotelevisivo (insieme agli accessori indispensabili al suo funzionamento) anche su proprietà altrui o comuni. In particolare il diritto di antenna attualmente regolato dall’art. 209 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è qualificato dalla giurisprudenza come diritto soggettivo perfetto di natura personale, avente la sua ratio nella tutela della libertà di informazione costituzionalmente garantita dall’art. 21 della Costituzione. Una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può far accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137 c. c. o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa. Come ha precisato la sentenza in commento, tali principi sono stati elaborati con riferimento a impianti destinati alla mera ricezione del segnale radiotelevisivo o comunque alla fruizione diretta del flusso informativo da parte dell’utente. Essi non sono automaticamente estensibili a fattispecie che riguardano l’installazione su parti comuni di infrastrutture di rete destinate alla trasmissione e distribuzione di dati nell’ambito di un’attività commerciale. In presenza di impianti di trasmissione dati non riconducibili alla mera ricezione, l’installazione sulle parti comuni richiede il consenso del condominio, ai sensi dell’art. 209, comma 5, del D.lgs. n. 259 del 2003, restando rimessa all’autonomia dell’assemblea la valutazione circa l’opportunità di concedere o meno l’uso del lastrico solare e circa il titolo negoziale eventualmente necessario (Trib. Bari 22 marzo 2022).
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento