Annullamento aggiudicazione escussione cauzione provvisoria prodotti fabbricati in Cina

Lazzini Sonia 09/09/14
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Legittimo annullamento dell’aggiudicazione con escussione della relativa cauzione provvisoria perchè i prodotti offerti dall’aggiudicataria vengono prodotti in Cina

per l’adito giudice è corretto il comportamento della stazione appaltante che verificata la documentazione tecnica nei confronti dell’aggiudicataria, si è determinata nel senso che, avendo la società ricorrente dichiarato di produrre la totalità dei materiali oggetto dell’appalto nella Repubblica Popolare Cinese, senza indicazione né della sede di produzione né di alcun sito produttivo nella Comunità Europea, la stessa “non rispetta quanto previsto al punto 5.1 delle specifiche tecniche poste a base di gara, che recepisce l’art. 234, c. 2, del D.Lgs. 163/2006, in merito alla prescrizione che parte dei prodotti originari di paesi terzi non debba superare il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta”. Di conseguenza, ne ha disposto l’esclusione._dispone, per quanto d’interesse, l’art. 234, del d.lgs. citato, richiamato al punto 5.1. delle specifiche tecniche per la fornitura dei materiali a catalogo, parte integrante del bando di gara:a) “Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi” (comma 1).b) “Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta” (comma 2)._La norma, che recepisce l’art. 58 della direttiva 2004/17, relativo agli appalti nei settori speciali, definisce prioritariamente il concetto di Paese terzo, quale paese estraneo alla Comunità europea, con il quale i paesi aderenti alla Comunità non abbiano concluso convenzioni e accordi, multilaterali o bilaterali, che assicurino un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità alle gare indette da questi Paesi. La nozione di Paese terzo impiegata dalla disposizione non coincide, dunque, con quella di Paese non aderente all’U.E. in quanto accanto a tale requisito occorre verificare l’assenza di accordi o di convenzioni tra tale Paese e la CE, finalizzati all’applicazione di tale direttiva – salva la possibilità che il Consiglio della Comunità adotti decisioni al riguardo, estendendo il beneficio dell’applicazione della disciplina comunitaria (art. 234, comma 5, d.lgs. citato)._il presupposto per l’applicazione della disciplina speciale non è costituito dalla nazionalità delle imprese offerenti, determinata dal luogo ove è ubicata la sede legale e amministrativa (nel caso di specie, italiana ma con delocalizzazione integrale della produzione), quanto, piuttosto, dall’origine dei prodotti provenienti da ***********. In tale prospettiva, al fine di determinare il campo di applicazione della norma, acquista rilievo il luogo di produzione del bene e quindi la sede dello stabilimento in cui esso viene realizzato la quale, di per sé, non coincide con il luogo in cui è ubicata la sede legale o amministrativa dell’impresa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 27.03.2014, n. 1848/2014; Cass. Pen., sez. III, 27.01.2012, n. 19650; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 15.02.2010, n. 131)._La norma, in altri termini, ha istituito un sistema di preferenza comunitario basato non sulla nazionalità degli offerenti ma sull’origine dei prodotti: la natura italiana dell’impresa non rende italiano il prodotto realizzato altrove, sebbene la produzione sia effettuata in proprio, dovendosi scindere il profilo soggettivo, del produttore, da quello oggettivo, dell’origine del prodotto cui fa riferimento l’art. 234 del d.lgs. n. 163 (con espresso rinvio al regolamento 2913/1992 e successive modifiche)._Nel caso all’esame, i prodotti offerti, chiusini in ghisa, materialmente fusi, cioè, interamente prodotti, nella Repubblica Popolare Cinese costituiscono, ai fini della fonte doganale presa in considerazione dalla norma in esame, prodotti originari di Paesi terzi, e, come tali, soggetti al campo di applicazione del codice doganale comunitario. La RICORRENTE S.p.a. non risulta, infatti, svolgere, al di là della distribuzione, alcuna attività produttiva, di lavorazione o trasformazione, in territorio comunitario, come attestato dalla “Certificazione di prodotto” (EN 124/95), emessa dall’******** *****, organismo di certificazione accreditato, con scadenza 18.01.2016, in atti, laddove è indicata esclusivamente la sede legale e amministrativa dell’azienda, in Arzano (Na), senza alcun riferimento alla localizzazione delle unità operative. Inconferente, ai fini della determinazione dell’origine del prodotto, è, invece, quanto certificato in ordine alla conformità a norma (UNI EN ISO 9001:2008) del sistema di gestione per la qualità ************** può, pertanto, revocarsi in dubbio che l’offerta della MPC S.p.a. ricada nella previsione dell’art. 234, comma 2, del Codice dei contratti pubblici atteso che la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di avvalersi della clausola di reciprocità, di cui all’art. 58 della Direttiva n. 17/2004 (punto III.1.4. del bando e punti 3 e 5.1. delle specifiche tecniche), senza che possa ipotizzarsi alcuna violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, ex art. 46 del d.lgs. n. 163/2006_Sulla base delle sovra esposte considerazioni, risulta esente dai profili d’illegittimità censurati il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione della gara alla società, RICORRENTE S.p.a., attuale ricorrente, nella parte in cui l’Azienda speciale intimata ha ritenuto che i prodotti originari di Paesi terzi superassero il 50% del valore totale di quelli offerti -rappresentando, invero, la totalità-, e, conseguentemente, ha esercitato la facoltà, riservatasi nella disciplina di gara, di respingere l’offerta. (sentenza numero 4695 del 3 settembre 2014 pronunciata dal Tar Campania, Napoli)

 

N. 04695/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02370/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(…)

FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, originariamente aggiudicataria provvisoria, impugna, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, con il ricorso introduttivo, i provvedimenti del Presidente del CdA dell’ABC di Napoli Azienda Speciale con cui è stata data notizia della revoca dell’aggiudicazione della gara a oggetto “l’affidamento della fornitura di materiale acquedottistico” nei propri confronti e l’aggiudicazione in capo alla seconda classificata, ************************ e, con motivi aggiunti, la comunicazione della revoca dell’aggiudicazione anche alla seconda graduata, per difetto dei requisiti, e l’aggiudicazione in capo alla terza classificata, controinteressata 2 S.r.l..

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, del principio di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e alla l. n. 241/1990, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio U.E. n. 305 del 9.03.2011, della decisione n. 768/2008/CE, del regolamento CE n. 765/2008, degli accordi di adesione al W.T.O. e della direttiva comunitaria 2004/17;

2) eccesso di potere per difetto dei presupposti, illegittimità manifesta e sviamento.

III. Si sono costituite l’Azienda speciale intimata, stazione appaltante, e la società aggiudicataria, terza classificata, controinteressata, entrambe eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo in subordine per il suo rigetto.

IV. All’udienza pubblica del 10.07.2014, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni in rito sollevate dalle controparti.

a) Con riferimento all’irricevibilità del ricorso introduttivo proposto avverso la revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti della ricorrente e la contestuale aggiudicazione in favore della seconda interessata, ************************, deve affermarsi la tempestività del gravame in ragione della circostanza che il giorno di scadenza, cadente di sabato, è da ritenersi festivo ex art. 52, comma 5, c.p.a. come pure era il lunedì successivo, di Pasquetta, sicché ultimo giorno utile per la presentazione del ricorso era martedì 22 aprile 2014, data in cui è stata effettivamente attivata la notificazione dell’impugnativa.

b) Per quanto concerne l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnativa del bando di gara richiedente, tra i requisiti tecnici, che la parte dei prodotti originari di Paesi terzi non superi il 50% del valore complessivo dei prodotti offerti, ritenuta dalle controparti immediatamente lesiva della posizione giuridica della ricorrente che ha interamente de localizzato la produzione, la relativa eccezione è priva di pregio.

La norma richiamata dalla clausola del bando contenente tale prescrizione (art. 234 del d.lgs. n. 163/2006) non è, invero, diretta a disciplinare la fase dell’ammissione alla procedura, impedendovi la partecipazione, ma i criteri di esclusione dall’aggiudicazione: viene, infatti, in valutazione, l’oggetto dell’offerta e, specificamente, le modalità di formulazione della stessa. La concorrente non era dunque tenuta all’immediata impugnativa, sorgendo l’interesse al gravame solo successivamente al provvedimento di esclusione.

VI. Tanto premesso il ricorso è, in parte, improcedibile, quanto all’aggiudicazione alla seconda graduata, revocata dalla stessa Azienda speciale intimata a seguito della verifica dell’assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, e, in parte, infondato, quanto alla revoca dell’aggiudicazione all’attuale ricorrente, prima classificata, gravata con ricorso introduttivo, e all’aggiudicazione alla terza società concorrente, gravata con motivi aggiunti.

VI.1. Con il gravame introdotto con motivi aggiunti, la società ricorrente impugna, infatti, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione alla seconda classificata (Controinteressata S.p.a.) e, per quanto di specifico interesse, di aggiudicazione alla terza classificata (controinteressata 2 S.r.l.). Diviene, pertanto, improcedibile, per carenza di un interesse attuale e concreto, il ricorso introduttivo proposto nella parte in cui risulta finalizzato a censurare la posizione della seconda graduata, autonomamente estromessa dalla procedura concorsuale.

VI.2. Per quanto riguarda la posizione della ricorrente si osserva quanto segue.

VI.2.1. Verificata la documentazione tecnica, la stazione appaltante si è determinata nel senso che, avendo la società ricorrente dichiarato di produrre la totalità dei materiali oggetto dell’appalto nella Repubblica Popolare Cinese, senza indicazione né della sede di produzione né di alcun sito produttivo nella Comunità Europea, la stessa “non rispetta quanto previsto al punto 5.1 delle specifiche tecniche poste a base di gara, che recepisce l’art. 234, c. 2, del D.Lgs. 163/2006, in merito alla prescrizione che parte dei prodotti originari di paesi terzi non debba superare il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta”. Di conseguenza, ne ha disposto l’esclusione.

VI.2.2. La società ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 234 del d.lgs. n. 163/2006 citato nonché della normativa comunitaria sostenendo:

a) che la R.P.C. non può essere considerata paese Terzo in quanto risulta aderente al W.T.O. (“World Trade Organization”) che vieta ogni discriminazione e impone parità di trattamento tra gli operatori commerciali;

b) di essere, comunque, un’impresa nazionale che, sotto la diretta progettazione e assumendo la relativa responsabilità tecnica, economica e giuridica, ha semplicemente delocalizzato, nella Repubblica popolare cinese, la produzione.

Ed invero, quanto a tale ultimo profilo, la ricorrente sottolinea che tanto la Decisione n. 768/2008/CE che il Regolamento CE n. 765/2008 e il Regolamento U.E. n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.03.2011, definiscono quale “fabbricante”, tra i diversi operatori economici, qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto o che lo faccia progettare o fabbricare e lo commercializzi apponendovi il proprio nome o marchio, attribuendo, cioè, prevalenza alla paternità industriale e alla responsabilità del produttore rispetto l’area geografica di produzione (art. 2, n. 19). La società ricorrente non sarebbe, pertanto, qualificabile come soggetto importatore di prodotti realizzati in Paesi terzi, ma produrrebbe in proprio, governando il ciclo di produzione, sottoposto ai controlli di qualità comunitari. Nello specifico, considerata quale sede operativa, cui riferire l’origine dei prodotti, la sede amministrativa dell’azienda situata in Arzano (NA), sarebbe, quindi, possibile delocalizzare la totalità della produzione materiale presso altri paesi non aderenti all’Unione, mantenendo, ciononostante, la qualifica di “fabbricante” comunitario.

Per tale duplice ordine di motivi, non si applicherebbe allora il limite dell’ammissibilità dell’offerta subordinatamente al rispetto della soglia del 50% dei prodotti originari da ***** terzi sul valore totale dei prodotti contenenti l’offerta.

VI.2.3. La censura è infondata.

VI.3. Ora, dispone, per quanto d’interesse, l’art. 234, del d.lgs. citato, richiamato al punto 5.1. delle specifiche tecniche per la fornitura dei materiali a catalogo, parte integrante del bando di gara:

a) “Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi” (comma 1).

b) “Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta” (comma 2).

VI.3.1. La norma, che recepisce l’art. 58 della direttiva 2004/17, relativo agli appalti nei settori speciali, definisce prioritariamente il concetto di Paese terzo, quale paese estraneo alla Comunità europea, con il quale i paesi aderenti alla Comunità non abbiano concluso convenzioni e accordi, multilaterali o bilaterali, che assicurino un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità alle gare indette da questi Paesi. La nozione di Paese terzo impiegata dalla disposizione non coincide, dunque, con quella di Paese non aderente all’U.E. in quanto accanto a tale requisito occorre verificare l’assenza di accordi o di convenzioni tra tale Paese e la CE, finalizzati all’applicazione di tale direttiva – salva la possibilità che il Consiglio della Comunità adotti decisioni al riguardo, estendendo il beneficio dell’applicazione della disciplina comunitaria (art. 234, comma 5, d.lgs. citato).

VI.3.2. Ciò posto, con riferimento alle offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, i principi di libera concorrenza nell’ambito di un unico mercato non operano automaticamente: la “ratio” della previsione di una disciplina speciale, circoscritta ai soli appalti di forniture, siano esse di merci o prodotti (con esclusione, quindi, delle sole attività di servizi e lavori), risiede nell’esigenza di garantire che l’apertura del mercato degli appalti comunitari a tali Paesi terzi avvenga nel rispetto della condizione di reciprocità. L’obiettivo di garantire a tutti gli operatori economici un trattamento uniforme e discriminatorio, favorendo l’ingresso di nuovi soggetti alle commesse pubbliche, viene, pertanto contemperato con l’esigenza di assicurare condizioni minime di tutela della “par condicio” per le imprese comunitarie che partecipano alle procedure di gara. Ciò spiega l’introduzione, su impulso comunitario, di una disciplina speciale che si fonda sulla stipulazione o meno tra CE e i suddetti Paesi terzi di accordi che garantiscano un accesso comparabile ed effettivo delle imprese comunitarie agli appalti indetti anche in tali Paesi.

VI.3.3. Orbene, sul processo di apertura del mercato comunitario degli appalti pubblici alle offerte di paesi non appartenenti all’U.E. hanno influito:

a) l’adesione della U.E. all’Accordo G.A.T.T. e ai protocolli successivamente stipulati, con i quali è stata decisa, tra l’altro, l’istituzione, nel 1995, del W.T.O. (“World Trade Organization”);

b) l’adesione, facoltativa per le parti aderenti al W.T.O., agli Accordi, i cd. P.T.A. (“Plurilateral Trade Agreements”), aventi quale specifico oggetto il mercato degli appalti pubblici;

c) il G.T.A. (“General Procurement Agreement”), incluso nell’all. IV dell’Accordo istitutivo del W.T.O., -sottoscritto dall’U.E. nel 1994 e ratificato con dec. del Cons. CE 94/800/ CE del 22.12.1994-, con il quale, in particolare, le parti contraenti s’impegnano a garantire alle imprese provenienti dai Paesi aderenti pari condizioni di accesso al mercato di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

VI.3.4. Quanto, allora, alla terzietà del paese di origine, non può non osservarsi che se è vero che la Repubblica Popolare Cinese ha aderito nel 2001 al W.T.O. (“World Trade Organization”), la stessa non ha, poi, sottoscritto anche l’Accordo sugli appalti pubblici (****** – “General Procurement Agreement”), che risulta nell’allegato 4 dell’Accordo istitutivo. Invero, nell’ottica della finalità volta a liberalizzare ed espandere il commercio globale ma in un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici, deve ritenersi che solo l’adesione a tale ultimo Accordo sulle commesse pubbliche, nel caso all’esame, come detto, assente, sia in grado di consentire l’apertura del proprio mercato degli appalti pubblici con piena reciprocità e dignità giuridica nei confronti delle imprese U.E., come richiesta dall’art. 234 citato (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 2.07.2007, n. 5896).

VI.3.5. Tale ultima norma riguarda, più precisamente, non già le offerte presentate da operatori economici di Paesi terzi, ma quelle presentate da operatori economici appartenenti alla Comunità europea, o a essi equiparati in base ad accordi internazionali, che però contengono prodotti di Paesi terzi non legati alla Comunità europea da accordi e mira a garantire non tanto la qualità dei prodotti quanto parità di accesso (“par condicio”) alle imprese che producono in ambito comunitario rispetto alle imprese che producono, delocalizzando, in territori non compresi nell’Unione europea, che non garantiscono determinate condizioni (es. rispetto degli “standards” in termini di sicurezza e tutela dei lavoratori).

VI.3.6. Al riguardo, non ha, allora, pregio l’assunto della ricorrente secondo cui la Repubblica Popolare Cinese non potrebbe venire definito “Paese terzo”, in quanto avrebbe sottoscritto con l’U.E. determinati accordi internazionali, come comprovato da strumenti di diritto internazionale, atteso che nessuno degli atti succitati riguarda la materia degli appalti pubblici. Non risulta, infatti, che tale Repubblica abbia concluso un altro accordo internazionale che possa garantire agli operatori economici della CE un effettivo accesso al settore degli appalti di quel Paese con piena reciprocità e dignità giuridica.

VI.4. Ciò posto concorre, in qualche modo, a delineare la natura di “Paese terzo” anche l’elemento di natura quantitativa: le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi sono ammissibili se il valore dei prodotti ivi realizzati non superi il 50% del valore totale dei prodotti offerti.

VI.4.1. Quanto alla natura della produzione, e, nello specifico all’origine dei prodotti, è indubbio che l’esegesi della norma prospettata dalla ricorrente sposta indebitamente l’attenzione dal profilo oggettivo dei prodotti, positivamente determinato -in quanto preso in testuale considerazione dalla norma imperativa in esame- a quello soggettivo del produttore.

VI.4.2. In realtà, ciò che rileva è il riferimento testuale dell’articolo 234, comma 2, ai prodotti “originari di Paesi terzi, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario”.

La valutazione dell’origine dei prodotti che compongono l’offerta deve, dunque, essere accertata ai sensi del suddetto regolamento che istituisce il codice doganale dell’*****

VI.4.3. Il predetto Regolamento, in particolare, stabilisce, all’articolo 23, che “sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese” e, ancora, all’art. 24, che “una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Nello stesso senso dispongono i successivi regolamenti CE integrativi, contenenti il Codice doganale dell’Unione aggiornato, n. 450/2008 (art. 36), e, da ultimo, n. 952/2013, che, all’art. 60, disciplina, parimenti e in analogo modo, l’“Acquisizione dell’origine” dei prodotti e delle merci (applicabile, in virtù del rinvio dinamico, contenuto nel citato art. 234).

VI.4.4. In conclusione, quindi, il presupposto per l’applicazione della disciplina speciale non è costituito dalla nazionalità delle imprese offerenti, determinata dal luogo ove è ubicata la sede legale e amministrativa (nel caso di specie, italiana ma con delocalizzazione integrale della produzione), quanto, piuttosto, dall’origine dei prodotti provenienti da ***********. In tale prospettiva, al fine di determinare il campo di applicazione della norma, acquista rilievo il luogo di produzione del bene e quindi la sede dello stabilimento in cui esso viene realizzato la quale, di per sé, non coincide con il luogo in cui è ubicata la sede legale o amministrativa dell’impresa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 27.03.2014, n. 1848/2014; Cass. Pen., sez. III, 27.01.2012, n. 19650; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 15.02.2010, n. 131).

La norma, in altri termini, ha istituito un sistema di preferenza comunitario basato non sulla nazionalità degli offerenti ma sull’origine dei prodotti: la natura italiana dell’impresa non rende italiano il prodotto realizzato altrove, sebbene la produzione sia effettuata in proprio, dovendosi scindere il profilo soggettivo, del produttore, da quello oggettivo, dell’origine del prodotto cui fa riferimento l’art. 234 del d.lgs. n. 163 (con espresso rinvio al regolamento 2913/1992 e successive modifiche).

VI.4.5. Nel caso all’esame, i prodotti offerti, chiusini in ghisa, materialmente fusi, cioè, interamente prodotti, nella Repubblica Popolare Cinese costituiscono, ai fini della fonte doganale presa in considerazione dalla norma in esame, prodotti originari di Paesi terzi, e, come tali, soggetti al campo di applicazione del codice doganale comunitario. La RICORRENTE S.p.a. non risulta, infatti, svolgere, al di là della distribuzione, alcuna attività produttiva, di lavorazione o trasformazione, in territorio comunitario, come attestato dalla “Certificazione di prodotto” (EN 124/95), emessa dall’******** *****, organismo di certificazione accreditato, con scadenza 18.01.2016, in atti, laddove è indicata esclusivamente la sede legale e amministrativa dell’azienda, in Arzano (Na), senza alcun riferimento alla localizzazione delle unità operative. Inconferente, ai fini della determinazione dell’origine del prodotto, è, invece, quanto certificato in ordine alla conformità a norma (UNI EN ISO 9001:2008) del sistema di gestione per la qualità aziendale.

VI.5. Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che l’offerta della MPC S.p.a. ricada nella previsione dell’art. 234, comma 2, del Codice dei contratti pubblici atteso che la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di avvalersi della clausola di reciprocità, di cui all’art. 58 della Direttiva n. 17/2004 (punto III.1.4. del bando e punti 3 e 5.1. delle specifiche tecniche), senza che possa ipotizzarsi alcuna violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, ex art. 46 del d.lgs. n. 163/2006.

VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, risulta esente dai profili d’illegittimità censurati il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione della gara alla società, RICORRENTE S.p.a., attuale ricorrente, nella parte in cui l’Azienda speciale intimata ha ritenuto che i prodotti originari di Paesi terzi superassero il 50% del valore totale di quelli offerti -rappresentando, invero, la totalità-, e, conseguentemente, ha esercitato la facoltà, riservatasi nella disciplina di gara, di respingere l’offerta.

VII.1. Conseguentemente, va respinta anche l’impugnativa avverso l’aggiudicazione nei confronti della terza classificata, censurata in via derivata, senza proposizione di autonomi motivi di ricorso.

VIII. In considerazione della complessità e della continua evoluzione della normativa sottesa alla definizione della presente controversia, sussistono valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti:

– in parte lo dichiara improcedibile;

– in parte lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

********************, Presidente

****************, Consigliere

*****************, Primo Referendario, Estensore

 

   

 

   

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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