Ancora in materia di guida in stato di ebbrezza

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La sentenza della Corte di Appello di Milano, che si commenta, sancisce un principio particolarmente importante e meritevole di esame.
Essa afferma, infatti, che non può concretare un errore scusabile per la persona imputata, e per tale ragione scriminante l’effetto della sanzione penale, l’assunzione di farmaci, i quali per effetto collaterale (ove associati all’assunzione di sostanze alcoliche) possano concorrere a produrre il superamento dei limiti sanciti ex lege per la configurazione del reato di cui all’art. 186 CdS.
In buona sostanza i giudici d’appello, confermando il giudizio di condanna dell’imputato, reso in primo grado, eccepiscono e sottolineano l’inoperatività di una condizione scriminante, invocata dall’imputato e – come detto – consistente nella condotta di assunzione di un medicamento di natura antibiotica, la quale avrebbe concorso sul piano eziologico alla verificazione della condizione di cd. ebbrezza del soggetto, rilevata – a seguito di controllo etilometrico – in capo all’interessato.
Il ragionamento svolto e, indi, trasfuso nella sentenza in disamina, pare del tutto persuasivo e condivisibile, pur in quella sua sinteticità, caratteristica che tradisce l’intenzione di motivare operando preciso riferimento per relationem alla sentenza del Tribunale di Como.
Va, infatti, sottolineato che, nella fattispecie, in questione, siamo in presenza di una pluralità di prodotti (medicali e non) di cui la persona ha fatto uso quasi contestuale, circostanza questa, che, a quanto si può ricavare dal testo del provvedimento, priva di qualunque forma di pregio il fatto che talune delle sostanze assunte fossero espressamente medicamentose.
Anzi, pare di potere affermare che, proprio su tale preciso abbrivio, i giudici di Milano formulino un preciso rimprovero all’imputato.
Esso, infatti, attiene alla rilevazione e stigmatizzazione implicita di un atteggiamento di imprudenza del soggetto inquisito, elemento che appare concretato e rilevabile proprio dalla natura di cocktail dei prodotti ingeriti, i quali risultano tra loro disomogenei e variegati.
Il monito che la Corte emette, nel caso di specie, appare, dunque, chiaro e nient’affatto equivocabile, in quanto esso consiste nell’osservazione che il soggetto, il quale intenda porsi alla guida di qualsiasi veicolo, deve porre massima attenzione alla propria condizione psico-fisica, soprattutto, laddove egli abbia recentemente assunto plurime sostanze che, tra loro, possano, addirittura, risultare incompatibili (ed è proprio l’esempio del caso in questione) e suscettive di effetti alterativi le condizioni psico-fisiche personali.
A ben differenti conclusioni, seppure temperate da precisi oneri probatori, si potrebbe, invece, pervenire nel caso in cui la persona sottoposta al controllo sia risultata positiva, solo ed esclusivamente in virtù dell’uso di farmaci che presentino caratteristiche organolettiche tali da poter inquinare e distorcere l’esito del controllo.
In proposito va ricordata, infatti, la pronunzia della Corte di Cassazione Sez. IV, 30-03-2004, n. 45070 (rv. 230489),[ in CED Cassazione, 2004, Arch. Giur. Circolaz., 2006, 2, 191, Arch. Giur. Circolaz., 2006, 3, 279, Riv. Pen., 2006, 1, 97], la quale ha precisato che “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcooltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori”.
In questa ipotesi, infatti, il soggetto che sia in grado di assolvere all’onere di allegazione della condizione scriminante invocata (l’ingestione di farmaci) deve essere prosciolto, in quanto la propria condotta non risulta viziata da una situazione originaria contra legem, né emergono fattori che possano determinare una sopravvenuta alterazione psico-fisica di carattere illecito.
Vale a dire, dunque, che è di tutta evidenza che, il dovere assumere – in ossequio da una prescrizione medica curativa certificata – farmaci che producano effetti assimilabili a sostanze alcoliche, appare di effetto esimente da responsabilità, solo se a tali sostanze non venga associato in alcun modo altro tipo di eccipiente alcolico.
L’avere bevuto vino od altra bevanda equipollente, nella condizione descritta, cioè in un momento contestuale all’ingestione di medicamenti, è condotta che diviene elemento di autonoma influenza, che si pone come dato di causazione eziologicamente esclusiva del reato, prevalendo sulla parte di condotta ritenuta lecita e ponendosi in diretto nesso finalistico con la condizione di ebbrezza del soggetto.
 
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Rimini, lì 29 Settembre 2007
 
 
 
 
 
 
App. Milano Sez. II, 07-06-2007
 
Fatto – Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 10.5.2006, il Tribunale di Como dichiarava l’imputato colpevole del reato lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava, con i doppi benefici, alla pena di giorni 15 di arresto ed Euro 260,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per giorni 15.
 
Avverso tale decisione proponeva appello la difesa del D., non contestando la storicità dei fatti, ma riproponendo la tesi, secondo la quale il presunto stato d’ebbrezza, accertato mediante alcol-test, era stato, in realtà, determinato dall’assunzione di farmaci antibiotici, i quali, per effetto collaterale, avevano alterato il metabolismo delle sostanze alcoliche, assunte in piccolissima quantità (una tazzina di caffè corretto).
 
All’odierno dibattimento, celebrato in contumacia dell’imputato, le parti hanno discusso il processo e concluso come da rubrica.
 
Tanto premesso, in fatto, osserva la Corte, in diritto, che la decisione gravata del Tribunale di Como in danno dell’imputato D.S. deve essere integralmente confermata per le condivise ed esaustive motivazioni.
 
Osserva, in particolare, che, a prescindere dalla conoscenza o meno da parte del prevenuto degli effetti collaterali delle medicine assunte, è certo che il tasso alcolico accertato superava il limite consentito e che detta assunzione poteva incidere solo sui tempi di smaltimento e non anche sul valore complessivo.
 
Alla conferma della sentenza gravata, segue la condanna dell’imputato-appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
 
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 592 e. 605 c.p.p., in
 
CONFERMA
 
La sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 6.10.2005, appellata dall’imputato D.S., che
 
CONDANNA
 
Al pagamento delle ulteriori spese del grado.
 
TERMINE
 
Di giorni 30 per il deposito della motivazione.
 
Così deciso in Milano il 23 maggio 2007.
 
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2007.

Zaina Carlo Alberto

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