Anche se la partecipante è una ditta individuale, il cui titolare risulta essere rappresentante legale, nonché direttore tecnico, devono comunque essere fornite all’Amministrazione tutte le dichiarazioni di mancanza di una delle misure di cui all’art. 3 d

Lazzini Sonia 18/10/07
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Merita di essere segnalata la decisione numero 3958 del 12 lugli 2007 emessa dal consiglio di Stato per un’importante osservazione in essa contenta:
 
 
Vediamo i fatti
 
Un’impresa individuale viene esclusa da una procedura per la mancanza dell’autocertificazione relativa all’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l’assenza di condanne passate in giudicato o di applicazioni della pena ex art. 444 c.p.p. per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale del direttore tecnico, soci personali, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e persone fisiche cessate dalle cariche sociali nel triennio precedente.
 
La ricorrente sostiene che, essendo una ditta individuale, il titolare è anche rappresentante legale, nonché direttore tecnico, non poteva fornire documentazione su soggetti che non esistono
 
Il SUmpremo giudice amministrativo ci insegna che un tale ragionamento è sbagliato in quanto:
 
<La tesi non può essere condivisa in quanto le dichiarazioni di cui si discute hanno la funzione di assicurare alla stazione appaltante l’idoneità morale del soggetto con il quale verrà stipulato il contratto o verranno intrattenuti i rapporti propri dell’esecuzione di un contratto d’appalto.
 
     A tale scopo, le dichiarazioni di cui si discute dovevano essere fornite dall’odierno appellato eventualmente anche in forma negativa, precisando, appunto, che la funzione di direttore tecnico è svolta da lui personalmente, e che nessuno, oltre a lui, ha poteri di rappresentanza.
 
     In mancanza, i suddetti elementi sono rimasti privi di riscontro, per cui giustamente la stazione appaltante ha disposto l’esclusione dell’impresa in questione>
 
 A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
N.3958/2007
 
Reg.Dec.
 
N. 5930 Reg.Ric.
 
ANNO   2006
 
Disp.vo 173/2007
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 5930/06 proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
 
contro
 
– Impresa ************ in persona del titolare, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e **************** e domiciliata elettivamente in Roma, via G. Mercalli n. 13, presso lo studio ********-Piselli;
 
– Dromos Restauri s.r.l. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************, ******************* ed **************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. ***** in Roma, via Caposile n. 10;
 
per l’annullamento
 
della sentenza n. 4812 in data 9 giugno 2006 del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione II, resa inter partes.
 
       Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
       Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
 
       Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
 
       Visti gli atti tutti della causa;
 
       Designato relatore per la pubblica udienza del 13 aprile 2007 il Consigliere *************** ed uditi altresì l’avv. dello Stato *****, l’avv. ******** e l’avv. ********** per delega dell’avv. *****;
 
       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
           Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, l’Impresa ************ in persona del titolare impugnava la sua esclusione dalla gara ufficiosa di cui alla lettera d’invito prot. 11166 in data 1/12/2005 indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l’affidamento a trattativa privata dei lavori di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Nicola di Bari in *************** e l’atto di aggiudicazione della gara in favore di Dromos Restauri s.r.l.; sosteneva l’illegittimità della sua esclusione, motivata con la mancata produzione dell’autocertificazione relativa all’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l’assenza di condanne passate in giudicato o di applicazioni della pena ex art. 444 c.p.p. per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale del direttore tecnico, soci personali, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e persone fisiche cessate dalle cariche sociali nel triennio precedente, in quanto egli è l’unico titolare e quindi rappresentante legale, nonché direttore tecnico, dell’impresa, e chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
 
     Con la sentenza appellata i primi giudici hanno accolto il ricorso annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati.
 
     Avverso la predetta sentenza la parte soccombente propone l’appello in epigrafe contestando gli argomenti addotti dal giudice di prime cure e chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della medesima.
 
     L’istanza cautelare è stata riunita al merito.
 
     Si è costituito in giudizio il ricorrente in primo grado chiedendo il rigetto del gravame.
 
     Anche il controinteressato in primo grado si è costituito in giudizio, chiedendo l’accoglimento del gravame e proponendo appello incidentale.
 
     L’appellante ha depositato memoria.
 
     Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
     In data 17 aprile 2007 è stato pubblicato il dispositivo (n. 173/07).
 
DIRITTO
 
     L’appello è fondato.
 
     E’ pacifico in causa che il ricorrente in primo grado non ha fornito alla stazione appaltante l’autocertificazione meglio descritta in narrativa, riguardante i requisiti morali dei rappresentanti e direttori tecnici dell’azienda.
 
     Sostiene che illegittimamente gli è stato accollato tale onere in quanto la sua è impresa individuale, nella quale egli funge anche da direttore tecnico, per cui non doveva fornire alcuna dichiarazione, relativa a soggetti che non esistono.
 
     La tesi non può essere condivisa in quanto le dichiarazioni di cui si discute hanno la funzione di assicurare alla stazione appaltante l’idoneità morale del soggetto con il quale verrà stipulato il contratto o verranno intrattenuti i rapporti propri dell’esecuzione di un contratto d’appalto.
 
     A tale scopo, le dichiarazioni di cui si discute dovevano essere fornite dall’odierno appellato eventualmente anche in forma negativa, precisando, appunto, che la funzione di direttore tecnico è svolta da lui personalmente, e che nessuno, oltre a lui, ha poteri di rappresentanza.
 
     In mancanza, i suddetti elementi sono rimasti privi di riscontro, per cui giustamente la stazione appaltante ha disposto l’esclusione dell’impresa in questione.
 
     L’appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.
 
     In considerazione delle alterne vicende della causa le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere integralmente compensate.
 
P.Q.M.
 
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
 
     Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
 
      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
      Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
 
**************   Presidente
 
**************   Consigliere
 
**********    Consigliere
 
******************** Consigliere
 
***************   Consigliere, est.
 
 
Presidente
 
**************
 
Consigliere       Segretario
 
***************     ****************
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
 
il..12/07/2007
 
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
 
Il Direttore della Sezione
 
****************
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
 
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa 
 
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
 
                                    Il Direttore della Segreteria
 
 
 
N.R.G. 5930/2006

Lazzini Sonia

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